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Rapporti con lo Stato e autonomia contabile della regione

La Corte costituzionale ha individuato, quale principio generale al quale dovrebbero essere improntati i rapporti tra Stato e Regione nelle ipotesi in cui si verifichino interferenze tra rispettive competenze, quello della leale cooperazione, ribadito anche dall'art. 4 della L. 59/1997, il quale implica che i poteri siano esercitati in base ad accordi ed intese.

Va poi richiamata l'istituzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la regione e le province autonome, "con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale".

Con d.p.c.m. 2 luglio 1996 è stata istituita la Conferenza Stato - città - autonomie locali, con compiti "di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, e di studio, informazione e confronto".

sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie dei comuni e province e quelle delegate ai medesimi enti dallo Stato". Le conferenze citate sono organi statali, anche se sono a composizione mista. L'art.9 della Legge 59/1997, contiene una delega al governo ad emanare un decreto legislativo, volta a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente, "unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-Città e autonomie locali. La delega è stata esercitata con D.Lgs 281/1997, il quale disciplina i compiti della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza unificata. In ordine al potere di annullamento governativo degli atti amministrativi regionali, deve essere ricordato che a garanzia dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni, il poteredi annullamento da parte del governo non è esercitabile nei confronti degli atti amministrativi regionali (a seguito di dichiarazione di incostituzionalità della Corte costituzionale dell'art. 2 comma 3 lettera p della L.400/1988). Ai sensi dell'art.125 Cost. gli atti amministrativi delle regioni erano soggetti al controllo di legittimità esercitato da un organo dello Stato. Oggi l'art. 125 Cost è stato abrogato dalla L. cost. 3/2001 e l'opinione dominante è nel senso che i controlli in esame siano stati eliminati. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 20/1994, il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio esercitato dalla Corte dei conti anche nei confronti delle amministrazioni regionali "concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma". Per quanto attiene il controllo sugli organi, l'art.126 Cost. come sostituito dalla L.Cost.1/1999, prevede lapossibilità che il consiglio regionale venga sciolto (potere mai esercitato fino ad oggi) e il presidente della giunta rimosso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali, quando abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti anche per ragioni di sicurezza nazionale, per l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta eletto a suffragio universale diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio. In ordine ai rapporti finanziari tra Stato e regione, ai sensi dell'art. 199 Cost. le regioni, così come comuni, province ecittà metropolitane, hanno autonomia finanziaria "di entrata e dispesa". Esse "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione 66 e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio". Le regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento "solo per finanziare spese di investimento", escludendosi "ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti". La regione ha un bilancio autonomo rispetto a quello statale. Il D.lgs. 76/2000, chiarito che "la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale" (patto di

stabilità),adegua il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato.La regione dispone infine di un proprio patrimonio.L’organizzazione regionale.Il consiglio regionale esercita le potestà legislative e le altre funzioni ad esso conferite dallaCostituzione e dalle leggi.La giunta regionale è l’organo esecutivo, esercita potestà regolamentare e dispone anche dipoteri di impulso e di iniziativa legislativa.Il presidente della giunta regionale rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e neè responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioniamministrative delegate ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrativedelegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del governo della Repubblica(art.121 Cost.).Ai sensi dell’art.123 Cost. la forma di governo di ciascuna regione è determinata dallostatuto.Il presidente della giunta regionale è

Eletto a suffragio universale e diretto (salvo che lo statuto disponga diversamente); il presidente nomina e revoca i componenti della giunta.

Sul piano della legislazione ordinaria, l'art.4 del T.U. enti locali, consente alla regione di organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

Atteso che la regione dispone pure di funzioni amministrative, esiste anche un apparato amministrativo regionale, che si distingue in centrale e periferico.

La regione può avvalersi anche di enti dipendenti, che si caratterizzano anche e soprattutto sotto il profilo strutturale come uffici regionali entificati, ai quali residua in linea di massima unaridotta autonomia (un esempio è costituito dai consorzi di bonifica).

Tra i soggetti di diritto pubblico operanti nell'ambito dell'organizzazione regionale, particolarmente importanti sono le aziende sanitarie locali ASL, aventi il compito di assicurare livelli di assistenza.

La sanitaria uniforme nel proprio ambito territoriale, qualificate come aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Le regioni possono assumere partecipazioni in società finanziarie regionali il cui oggetto rientri nelle materie regionali. In particolare, le società finanziarie regionali sono state create con lo scopo di porre a disposizione degli imprenditori operanti nell'ambito delle regioni aiuti finanziari, nonché servizi, assistenza, consulenza e sostegno.

L'art. 16 della Legge 127/1997 prevede la presenza di difensori civici regionali.

La posizione e le funzioni degli enti locali

I comuni, le province e le città metropolitane rappresentano ulteriori livelli di autonomia riconosciuti espressamente dalla Costituzione, anche in considerazione dell'art.5 Cost. ai sensi del quale la Repubblica "riconosce e promuove" le autonomie locali.

denominati "enti locali" sono al pari delle regioni, assieme alla quale formano la categoria dei "governi locali" (art. 120 Cost.), "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" (art. 114 Cost.). L'art. 118 Cost. dispone che "le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". L'art. 114 Cost. riconosce una peculiare posizione a Roma, definita capitale della Repubblica, la disciplina del cui ordinamento è affidata a legge dello Stato. La legge 142/1990 ha riconosciuto potestà statutaria a comuni e province, ed ha affermato che le regioni costituiscono "il centro propulsore dell'intero sistema delle autonomie locali". Il T.U. enti localinorma stabilisce che i comuni svolgono compiti di interesse locale, tra cui la gestione dei servizi pubblici locali, l'urbanistica, la tutela dell'ambiente, la promozione del turismo e dello sviluppo economico. Inoltre, i comuni hanno il potere di emanare regolamenti e ordinanze per disciplinare la vita e l'attività all'interno del proprio territorio. La provincia, invece, ha principalmente funzioni di coordinamento e di supporto ai comuni del proprio territorio. Tra le sue competenze vi sono la pianificazione territoriale, la gestione delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale, la promozione del territorio e dello sviluppo economico. È importante sottolineare che l'autonomia degli enti locali è garantita dalla Costituzione e che i comuni e le province hanno il diritto di amministrare i propri affari autonomamente, nel rispetto dei principi di legalità e di sussidiarietà. In conclusione, il sistema degli enti locali in Italia si basa sull'autonomia degli stessi, che hanno il compito di gestire e amministrare il territorio e di garantire i servizi pubblici ai cittadini.È la regola cui si può derogare soltanto per "assicurare l'esercizio unitario". Il c.2 specifica che comuni, province e città metropolitane "sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze". Esistono poi delle funzioni "fondamentali". Si tratta dello strumento mediante il quale lo Stato può sottrarre alcuni ambiti al processo di conferimento secondo la linea ascendente o discendente: ai sensi dell'art.117 c.2 lett. p Cost. infatti, la loro disciplina è rimessa a legge dello Stato. L'individuazione di tali funzioni spetta al Governo un virtù della delega conferita con l.131/2003 che fa riferimento ai seguenti elementi: l'essenzialità per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento e lacircostanza che es
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A.A. 2010-2011
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Tigano Aldo.