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Regime della duplice impugnazione per illegittimità dell'atto
L'atto del 14.00 sarà affetto dall'illegittimità derivata dall'atto normativo regolamentale, generale e astratto. I vizi e le censure si riflettono contro il regolamento. Se il regolamento è legittimo, ma l'atto è illegittimo tu impugni esclusivamente l'atto finale perché è andato a violare anche le disposizioni del regolamento ed è un ipotesi di eccesso di potere perché c'è la contraddittorietà fra atto e amministrazione. Concretamente non è facile andare a capire se un regolamento già ti è lesivo o no. Ricordiamoci che siamo sempre nell'ambito del processo Amm. dove il ricorso va proposto nei 60 gg. dalla conoscenza dell'atto lesivo. Teoricamente il regolamento non ha prodotto effetti, a volte, molto spesso il regolamento non viene conosciuto, dal soggetto, perché l'Amm.
magari non lo cita nel provvedimento finale. Quindi la giurisprudenza Amm. ha ideato un principio nuovo, di disapplicazione. Anche il giudice Amm. può disapplicare il regolamento laddove l'atto direttamente impugnato sia stato emanato in virtù di un regolamento che si presume illegittimo. Questo è stato appunto un principio che ha inventato la giurisprudenza proprio per superare la problematica del termine decadenziale dei 60 gg., quindi il giudice Amm. può non soltanto impugnare il regolamento, ma può disapplicarlo perché contrario a legge e quindi non pregiudicare l'interesse concreto che il ricorrente fa valere. Difficile pure è andare a capire nell'ambito dei bandi (anche i bandi sono regolamenti, sia il bando di concorso che di gara) se si può andare ad impugnare direttamente il bando quando ti è lesivo o meno. Anche qui l'adunanza plenaria del 2003 del Consiglio di Stato ha creato una regola. QuindiBisogna vedere il caso concreto. Il bando scrive che bisogna possedere determinati requisiti per poter partecipare ad un concorso. Siamo tenuti ad impugnarlo immediatamente o dobbiamo aspettare che siamo esclusi da quel concorso o che non vinciamo quel concorso? Bene! Dipende! Bisogna vedere quale prescrizione concretamente si va ad impugnare. La regola è quella della duplice impugnazione, ma in realtà, lo dice il caso concreto, quale vizio fai valere e quale interesse concreto vai immediatamente a far valere. Il discorso dell'interesse a ricorrere deve essere visto sia in fase tardiva che passiva. Se tu hai un interesse a ricorrere, lo devi fare immediatamente, se non ce l'hai evidentemente non puoi agire. Ma se ce l'hai devi farlo altrimenti superi il termine decadenziale di 60 gg.
Il bando di concorso che prevede accesso al posto di giardiniere comunale, e bisogna necessariamente avere la laurea in agraria evidentemente è
una previsione che a tutti noi creerebbe uno sbandamento. Il 1° principio che ci chiede la giurisprudenza è quello di domandadi partecipazione al concorso. Dobbiamo dimostrare che abbiamo un interesse specifico. Ma dobbiamo aspettare l'esclusione? Teoricamente io non ho legittimità, perché ho partecipato, ma non mi hanno risposto. Però io in realtà già so!, quindi l'Amm. non potrà che escluderti. Può impugnarlo ma necessariamente prima dell'esclusione o cmq nel termine decadenziale di 60 gg. Dalla pubblicazione del bando. Perché è una questione pratica? Perché oggi esce il bando in gazzetta ufficiale, lo leggo, presento domanda di partecipazione, poi nel frattempo l'Amm. mi risponde perché hanno un determinato corso i concorsi, ma lo fa tra sei mesi. Io fra sei mesi vado e lo impugno, impugno la mia esclusione ed il concorso, ma stiamo parlando di un atto in generale, astratto, chenon produce effetti soltanto nella mia sfera giuridica, ma effetti nella sfera giuridica di un numero indeterminato di persone.
D: Perché esiste il termine decadenziale di impugnazione entro i 60 gg.?
R: Perché l'azione della Pub. Amm. non può conoscere soluzione di continuità! Non è che adotto un atto, poi stiamo tutti fermi ed aspettiamo che lo impugniamo. No! Perché serve per amministrare tutto. Quindi si presume che sia legittimo, che sia efficace, certo, se però è illegittimo, qualcuno in un determinato tempo non lo fa valere. Se si ammettesse la possibilità di impugnare questo regolamento, bando, soltanto dopo sei mesi, avremmo l'effetto contrario a quello che il processo Amm. dovrebbe avere. Abbiamo un concorso espletato, magari determinati soggetti non hanno partecipato perché non avevano quel determinato requisito, magari altri avevano partecipato pensando di essere gli unici in possesso di quel requisito.
già sisono prodotti degli effetti, e l'intervento del giudice sarebbe in tempestivo o cmq andrebbe apregiudicare condizioni che si sono già consolidate. Per questo la giurisprudenza ci dice no!Quando ci sono prescrizioni di bando che evidentemente vanno già ad inibire la tua partecipazione o a pregiudicare in maniera concreta la tua partecipazione, tu hai l'onere di impugnarlo entro il termine decadenziale di 60gg. dalla conoscenza, a prescindere dall'attoultimo con il quale si concretizza definitivamente la tua lesività. In realtà, la tua lesività lapotevi già presumere a monte.Diverso è quando un bando prevede delle prescrizioni che non inibiscono la tua partecipazione.Diverso è quando un bando prevede delle disposizioni che tu già sai che ti sono lesive, ma che non è detto che ti pregiudicano definitivamente quel bene della vita, quindi l'aggiudicazionedell'appalto comel'aggiudicazione del concorso. Es. Non è previsto alcun punteggio nel concorso per carabiniere nessun punteggio particolare per il diploma di laurea in agraria, o meglio è previsto lo stesso punteggio previdenziale, quindi 5 punti per chi ha il diploma di ragioniere. È ovvio che il laureato subisce un pregiudizio, ma non è tenuto ad impugnare immediatamente quel bando perché la sua lesività si avrà soltanto nel momento in cui non si sarà aggiudicato il concorso perché non gli erano stati riconosciuti più punti per il suo diploma di laurea. Potrebbe invece tranquillamente, perché la legge non onera il privato ad impugnare immediatamente quel bando, perché potrebbe tranquillamente vincere il concorso. Quindi l'utilità finale, concreta che si vuole raggiungere, potrebbe essere tranquillamente ottenuta a prescindere dall'impugnazione. Quindi è inutile che c'èL'intervento del giudice potrebbe anche paralizzare l'attività della Pubblica Amministrazione. Facciamo svolgere l'attività, verifichiamo che c'è concretamente una lesività, se c'è perfetto! Impugno in base al principio della duplice impugnazione. Concretamente l'avvocato impugna immediatamente il bando. Puoi non applica il processo, quando sei comunque a disposizione, impugna il bando e non chiede sospensiva, non attiva niente, ma semplicemente fa pendere il ricorso dinanzi al TAR in modo che quando poi sarà lesivo, lo potrà far impugnare.
Es. Il piano regolatore (PRG) prescrive che nell'area D1 non si possono costruire unità abitative, e nel precedente PRG era norma di altra tutela prevedeva che il piano di espansione in area C1. Noi siamo tenuti ad impugnarlo il PRG che ovviamente è un regolamento? o dobbiamo aspettare il diniego del permesso di costruire? Alla luce di quello detto sino ad ora?
Se viene
prevista una determinata destinazione, tu già sai che non ti potrà che essere negata. Ed anche qui i giochi di potere del giudice Amm. si fanno proprio su queste cose, Perché a volte ti viene detto, no! Va bene non dovevi impugnarlo, altre volte invece per un prevalente interesse pubblico, ti viene detto "e no!" dovevi impugnarlo all'epoca! È vero che è legittimo però ormai è troppo tardi, c'è una preclusione di legittimità, hai superato il termine decadenziale e di oppugnabilità e quindi in definitiva non puoi fare più nulla. C'è un altro requisito per poter accedere ad una condizione di cognizione ed è quello della "LEGGITTIMAZIONE AD AGIRE" Domanda: Chi è legittimato ad agire? Risposta: L'effettivo titolare della posizione fatta valere. Quindi deve essere il titolare di un interesse qualificato (di una posizione giuridica soggettiva qualificata, che sonoPer il processo Amm.: l'interesse legittimo ed il diritto soggettivo.). Quindi hanno interesse ad agire i titolari di interesse legittimo e di diritto soggettivo. Poi ci sono quei soggetti che hanno una legittimazione ex legis si pensi all'autonomia universitaria. Le università sono autonome, ma nonostante ciò, quando un provvedimento adottato dall'università è contestato dal ministero, il ministero non potendo intervenire in via gerarchica, perché c'è l'autonomia, può agire attraverso un ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio. Esiste un altro tipo di azione: - "AZIONE POPOLARE" Cioè chiunque può agire, ma è previsto soltanto per dei casi molto rari, ad es. nell'esibizione delle liste elettorali è ammissibile azione popolare. I casi di un'altra posizione giuridica soggettiva sono: - l'interesse collettivo - gli interessi diffusi. D: Cioè leassociazioni di categoria possono impugnare gli atti Amm.?
R: Si, se sono riconosciute. Questa è la differenza tra interesse diffuso o soggettivo.
Quindi in realtà i titolari di interessi collettivi sono i titolari di interessi diffusi che si sono organizzati in un centro di interessi in quanto tali, ma non è proprio così chiaro, infatti Sentenza del TAR del Lazio 2010: "L'associazione italiana 'Internet Provider' 30.10 Il provvedimento impugnato regolava l'assegnazione delle frequenze radiomobili agli operatori di telefonia mobile. Quindi andava a riguardare qui soggetti che erano in servizio di telefonia mobile. Teoricamente questa associazione aveva interesse ad agire, perché è qualificato un centro di interesse è qualificato nell'atto costitutivo poteva andare ad impugnare questo regolamento. Ma il TAR dice: "L'oggetto di impugnazione... Si rivolge ai gestori radiomobili esistenti."
Dice: "E'35.40 Alla fine degli anni '80 si è incominciato a ritenere che cmq essendo portatori esponenziali di un intere"