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DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. La questione in esame attiene alla legittimità del Decreto Ministeriale avente ad oggetto la "definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza", con particolare riferimento alla disciplina delle attività formative e di base necessarie per il conseguimento della laurea. Il decreto individua puntualmente le materie di base caratterizzanti il corso assegnando alle stesse i relativi crediti. Con il primo gruppo di censure la ricorrente evidenzia una violazione dell'autonomia universitaria poiché il Decreto Ministeriale definisce in modo troppo dettagliato le materie "caratterizzanti" e "di base" ed attribuisce alle stesse puntualmente i crediti formativi, per complessivi duecentosedici dei trecento crediti previsti per la laurea magistrale in giurisprudenza. La censura appare fondata alla luce del sistema introdotto dal legislatore con l'art.17, comma 95, L. n. 127/1997, che attribuisce un importante rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione del propri ordinamenti didattici, stabilendo che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti da decreti del Ministero, il quale delinea, con riferimento ai corsi di diploma universitario, la durata degli stessi, l'eventuale serialità dei corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari. Ove vi sia una disciplina estremamente dettagliata che elenca le materie e la loro valenza in termini di credito formativo, l'apporto dell'Università diviene del tutto marginale, dal momento che ad essere rimane da gestire concretamente soltanto un quarto dei crediti.
totaliche possono assegnare anche a materie non rientranti tra le attività formative "di base" o "caratterizzanti", tutte individuate dall'Amministrazione. Il Decreto, peraltro, si pone in contraddizione con la sua stessa premessa che riconosce "la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici...". Tale eccessiva rigidità dell'ordinamento didattico è stata rilevata anche dal CUN che, nel parere obbligatorio reso all'Amministrazione sullo schema di decreto, riteneva necessario assegnare alla disponibilità dei singoli Atenei, al fine di salvaguardarne l'autonomia costituzionalmente garantita, almeno cento dei trecento crediti formativi complessivi. L'Amministrazione, tuttavia, non ha tenuto in alcun conto le osservazioni del CUN, né ha fornito alcuna.motivazione circa le ragioni che l'hanno indotta a disattendere tali indicazioni. Nessuna sufficiente motivazione è contenuta nella relazione illustrativa del decreto che non evidenzia le ragioni poste a fondamento delle scelte dell'Amministrazione, dimostrando, viceversa, l'erroneità e il travisamento in cui è incorso il Ministero. In particolare, il richiamo al disposto dell'art. 10 del DM 270/2004 - che consente per i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali che il numero di crediti determinati per decreto superi la soglia del 50% del totale - è, nel caso di specie, incoerente. La norma, infatti, pone un limite del 50% del totale dei crediti superabile soltanto a certe condizioni, e nei limiti della ragionevolezza e della proporzione, che non appaiono nelle ragioni addotte dall'Amministrazione a fronte di un superamento della soglia così consistente. Il Collegio, in accoglimento delle censure proposte,ritiene che ilD.M. impugnato non applichi correttamente l'art.10 del D.M n. 270/2004. Parimenti fondata è la doglianza con cui si censura il difetto dimotivazione del decreto. Non risultano, infatti, in alcun modo esplicitati i criteri e i principi che l'Amministrazione ha seguito per l'individuazione delle materie di base e caratterizzanti e nella attribuzione alle stesse dei relativi criteri formativi. Giova evidenziare, a tal proposito, che le materie appartenenti al settore IUS/06 II settore giuridico del diritto alla navigazione dei trasporti hanno assunto notevole rilievo sia nell'ordinamento nazionale che in quello comunitario ed internazionale, basti pensare al codice della navigazione ed alla parte aeronautica dello stesso, oggetto di una recentissima riforma, (decreto legislativo, 9 maggio 2005, n. 96) che affianca i codici civile, penale di procedura civile e di procedura penale. L'importanza del settore è confermata anche a livello di diritto internazionale.nonché di legislazione comunitaria, caratterizzata da una intensa produzione normativa (Trattato CE nonché, soprattutto, direttive e regolamenti).) dalla emanazione di documenti di indirizzo politico (Libro Bianco CE, "la politica del trasporti fino al 2010”) alla creazione di reti trans - europee, dall'implementazione di specifici programmi di ricerca nel campo del trasporto (ad es. mobilita sostenibile) e dalla stessa organizzazione della Commissione Europea, delle cui direzioni generali una e riferita alla materia dei trasporti. Anche sotto il profilo occupazionale le materie ricomprese nel settore IUS/06, sono particolarmente rilevanti sia all’interno dell’ordinamento nazionale che in quello europeo, per il rilievo che hanno assunto i traffici commerciali e comunque il diritto dei trasporti nella società. Alla luce di quanto esposto si ritiene l’illegittimità del decreto del Ministero sotto il profilo dell’irragionevolezza.
Delle scelte, estranee alle finalità fissate dalla legge e dalla stessa Amministrazione.
Conclusivamente il Collegio accoglie il ricorso siccome fondato e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P Q M