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Estratto del documento

Il successivo d.lgs 14/3/2013 ha poi raccolto in un unico testo le numerose fattispecie

di informazioni che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di fornire ai

cittadini, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche che consentono ai cittadini

di effettuare un controllo democratico sull’operato della P.A.

I punti salienti riguardano:

- la ridefinizione del bilanciamento tra le contrapposte esigenze di conoscenza e

pubblicità;

- l’istituto dell’accesso civico;

- la particolare attenzione rivolta alla qualità delle informazioni;

- pubblicazione dei dati e delle informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria,

in formato di tipo aperto, nonché la specificazione degli obblighi di pubblicazione ad

oggetto i dati concernenti i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari degli

organi politici. 5

Accanto ai menzionati principi vi sono quelli di derivazione europeistica. Fra i

principi europei rilevano:

- principio di certezza del diritto;

- principio del legittimo affidamento;

- principio di proporzionalità;

- principio del giusto procedimento;

- principio di buona amministrazione.

L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza e di

giudizio, posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione

amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili.

Attraverso gli atti amministravi la P.A. agisce in vista del perseguimento e della cura

degli interessi pubblici concreti stabiliti in sede di indirizzo politico. Tra gli atti

amministrativi vi sono i provvedimenti amministrativi, i quali si differenziano dagli

atti, in quanto la P.A. , nel raggiungimento dei suoi fini, agisce di solito attraverso una

serie di atti concatenati e collegati tra loro, finalizzati alla emanazione del

provvedimento conclusivo del procedimento che, a sua volta, manifesta all’esterno la

volontà dell’amministrazione pubblica ed è suscettibile di incidere unilateralmente

sulla sfera giuridica soggettiva dei privati nonché di essere portato ad esecuzione

contro la volontà di questi.

Gli atti si caratterizzano perché sono strumentali e preparatori al provvedimento

finale.

Essi possono essere classificati in base alla natura, elemento psichico, risultato e

discrezionalità.

I provvedimenti sono atti consistenti in manifestazioni di volontà, mediante i quali la

P.A., nell’esercizio della propria potestà d’imperio, unilateralmente e concretamente

costituisce, modifica o estingue una situazione giuridica per realizzare un particolare

interesse pubblico affidato istituzionalmente alla sua cura.

Essi presentano caratteri ulteriori rispetto agli altri atti amministrativi:

- tipici e nominativi: rispettivamente tipicità, nel senso cche provvedimenti

amministrativi sono solo quelli previsti dall’ordinamento, e nominatività nel senso

che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto

definito e disciplinato dalla legge; 6

- autoritativi: in quanto producono unilateralmente i loro effetti anche contro la

volontà del destinatario.

La nozione di autoritarietà si traduce in:

- esecutività e inoppugnabilità.

- esecutori: accanto all’autoritarietà e all’esecutività, i provvedimenti comportano

obblighi per i destinatari e sono dotati anche di una particolare efficacia, qualificata

come esecutorietà , consistente nella possibilità concessa alla P.A. di dare immediata

e diretta esecuzione dell’atto amministrativo senza previa pronunzia giurisdizionale.

L’atto amministrativo si compone delle seguenti parti:

- intestazione;

- preambolo;

- motivazione;

- dispositivo;

luogo e data di emanazione;

- sottoscrizione.

La motivazione del provvedimento amministrativo è lo strumento attraverso il quale

la P.A. amministrazione esterna i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che

hanno portato alla emanazione di un dato provvedimento.

Per struttura di motivazione si parla di presupposti di fatto e ragioni di diritto. Per

presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati fattuali acquisiti durante

l’istruttoria e che sono stati oggetti di valutazione da parte della P.A.; invece, le

ragioni giuridiche comprendono le argomentazioni condotte sul piano del diritto, cioè

le norme che sono state considerate applicabili nella fattispecie concreta all’esame

dell’amministrazione procedente.

La ratio della motivazione va individuata nella esigenza di garantire agli interessati la

ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione.

In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui

fare ricorso. La mancanza di motivazione deve essere considerata quale violazione di

legge, in caso di motivazione perplessa si può parlare di eccesso di potere. 7

I requisiti di legittimità sono quelli richiesti dalla legge affinchè l’atto sia esistente e

valido. Essi sono:

1) i requisiti inerenti all’agente:

- la compatibilità, cioè la mancanza di una di quelle cause che possono importate

astensione o ricusazione;

- la legittimazione, esistenza di una investitura dalla legge;

- la competenza a emanare l’atto.

2) i requisiti inerenti all’oggetto: sono quei requisiti la cui mancanza non determina

l’inesistenza dell’atto, ma solo la sua invalidità.

3) requisiti inerenti alla forma: in questo concetto rientrano anche le condizioni di

tempo e di luogo e le modalità prescritte per il suo compimento.

4) i requisiti inerenti al contenuto: conformità dell’atto ai precetti legislativi previsti.

I requisiti d’efficacia sono le condizioni richieste affinchè l’atto già perfetto diventi

efficace. Si distinguono:

- requisiti d’esecutività: l’atto già perfetto può essere portato ad esecuzione;

- requisiti di obbligatorietà: l’atto già perfetto ed esecutivo diventa obbligatorio nei

confronti dei destinatari. È richiesto solo per gli atti recettizi.

Per efficacia di un atto amministrativo si intende l’attitudine dell’atto a produrre

effetti. L’atto amministrativo diviene produttivo di effetti, a seguito del positivo

completamento della fase di integrazione dell’efficacia.

Gli effetti dell’atto possono essere:

- costitutivi;

- dichiarativi;

- ampliativi, se favorevoli per il destinatario;

- restrittivi, se sfavorevoli.

Per gli atti non recettizi, gli effetti si producono dal momento stesso in cui l’atto sia

posto in essere. Per gli atti recettizi, tali effetti decorrono solo dalle comunicazioni. 8

Ai sensi dell’art. 21 quater l.241/1990 i provvedimenti amministrativi efficaci sono

eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal

provvedimento medesimo. Si rilevano:

- la proroga: il provvedimento con cui la P.A. differisce ad un momento successivo,

rispetto a quello previsto dall’atto, il termine di scadenza dell’atto stesso. Essa per

produrre effetti deve intervenire prima della scadenza e va adottata con le modalità

richieste per l’atto da prorogare. È un atto innovativo rispetto a quello da prorogare;

- la sospensione: è un provvedimento di secondo grado con cui si sospende

l’esecuzione di un precedente provvedimento. Essa può essere disposta solo per gravi

ragioni e per il tempo necessario. Il termine della sospensione indicato nell’atto può

essere prorogato o differito una sola volta.

Le cause di cessazione dell’efficacia possono essere:

1) Fatti naturali: scadenza del termine, verificarsi della condizione risolutiva, la

morte dell’interessato.

2) Atti del destinatario: rinunzia da parte del soggetto, la quale deve essere

accettata dalla P.A.

3) Atti della P.A.: quali atti di controllo successivo con esito negativo, atti di ritiro

e pronuncia di decadenza

Il problema della qualificazione giuridica del silenzio della P.A. ha una notevole

importanza. La l 241/1990 ha sancito l’obbligo generale della P.A. di concludere il

procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, determinando

l’illegittimità dei comportamenti omissivi e delle inerzie della P.A. ed attribuendo

al privato un vero e proprio diritto alla conclusione del procedimento.

Le figure sono le seguenti:

- silenzio assenso: in caso il silenzio ha valore di accoglimento di un’istanza:

- silenzio rigetto: quando la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di

un diniego di accoglimento dell’istanza o ricorso. L’ipotesi più importante è

prevista dall’art. 6 della legge sui ricorsi amministrativi, secondo il quale, trascorsi

90 giorni dalla presentazione di un ricorso gerarchico senza che la P.A. abbia

deciso, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti;

- silenzio devolutivo: quando il silenzio di una P.A. comporta l’attribuzione della

competenza ad altra autorità. L’art. 17 l 241/1990 ha previsto in via generale e 9

salve eccezioni specifiche, che in caso di mancata tempestiva pronuncia da parte

dell’organo chiamato a partecipare al procedimento per esprimere valutazioni di

carattere tecnico, l’autorità procedente è legittimata a rivolgersi ad altro organo di

pari competenza;

- silenzio inadempimento: riguarda le ipotesi in cui la P.A. di fronte alla richiesta

di un provvedimento da parte del privato, abbia omesso di provvedere entro i

termini previsti dalla legge e questa abbia omesso di provvedere entro i termini

previsti dalla legge e questo non contenga alcuna indicazione sul valore da

attribuire al silenzio. Alla scadenza di questo termine è possibile proporre ricorso

giurisdizionale. L’azione si svolge secondo il rito speciale.

L’autorizzazione può essere definita come quel provvedimento mediante il quale

la P.A. , nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva,

provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di

un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica. Tali

situazioni giuridiche devono precedentemente far capo al soggetto.

Elementi costitutivi della fattispecie sono:

- esistenza di un limite legale all’esercizio di una attività inerente ad un diritto

soggettivo o ad altro potere;

- apprezzamento discrezionale della P.A., in funzione preventiva;

- rimozione del limite legale.

Le autorizzazioni hanno carattere personale e come tali sono trasmissibili senza il

consenso d

Dettagli
A.A. 2017-2018
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tommaso2195mamone.tm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Gullo Antonino.