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Il successivo d.lgs 14/3/2013 ha poi raccolto in un unico testo le numerose fattispecie
di informazioni che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di fornire ai
cittadini, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche che consentono ai cittadini
di effettuare un controllo democratico sull’operato della P.A.
I punti salienti riguardano:
- la ridefinizione del bilanciamento tra le contrapposte esigenze di conoscenza e
pubblicità;
- l’istituto dell’accesso civico;
- la particolare attenzione rivolta alla qualità delle informazioni;
- pubblicazione dei dati e delle informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria,
in formato di tipo aperto, nonché la specificazione degli obblighi di pubblicazione ad
oggetto i dati concernenti i redditi e la condizione patrimoniale dei titolari degli
organi politici. 5
Accanto ai menzionati principi vi sono quelli di derivazione europeistica. Fra i
principi europei rilevano:
- principio di certezza del diritto;
- principio del legittimo affidamento;
- principio di proporzionalità;
- principio del giusto procedimento;
- principio di buona amministrazione.
L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza e di
giudizio, posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione
amministrativa per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili.
Attraverso gli atti amministravi la P.A. agisce in vista del perseguimento e della cura
degli interessi pubblici concreti stabiliti in sede di indirizzo politico. Tra gli atti
amministrativi vi sono i provvedimenti amministrativi, i quali si differenziano dagli
atti, in quanto la P.A. , nel raggiungimento dei suoi fini, agisce di solito attraverso una
serie di atti concatenati e collegati tra loro, finalizzati alla emanazione del
provvedimento conclusivo del procedimento che, a sua volta, manifesta all’esterno la
volontà dell’amministrazione pubblica ed è suscettibile di incidere unilateralmente
sulla sfera giuridica soggettiva dei privati nonché di essere portato ad esecuzione
contro la volontà di questi.
Gli atti si caratterizzano perché sono strumentali e preparatori al provvedimento
finale.
Essi possono essere classificati in base alla natura, elemento psichico, risultato e
discrezionalità.
I provvedimenti sono atti consistenti in manifestazioni di volontà, mediante i quali la
P.A., nell’esercizio della propria potestà d’imperio, unilateralmente e concretamente
costituisce, modifica o estingue una situazione giuridica per realizzare un particolare
interesse pubblico affidato istituzionalmente alla sua cura.
Essi presentano caratteri ulteriori rispetto agli altri atti amministrativi:
- tipici e nominativi: rispettivamente tipicità, nel senso cche provvedimenti
amministrativi sono solo quelli previsti dall’ordinamento, e nominatività nel senso
che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto
definito e disciplinato dalla legge; 6
- autoritativi: in quanto producono unilateralmente i loro effetti anche contro la
volontà del destinatario.
La nozione di autoritarietà si traduce in:
- esecutività e inoppugnabilità.
- esecutori: accanto all’autoritarietà e all’esecutività, i provvedimenti comportano
obblighi per i destinatari e sono dotati anche di una particolare efficacia, qualificata
come esecutorietà , consistente nella possibilità concessa alla P.A. di dare immediata
e diretta esecuzione dell’atto amministrativo senza previa pronunzia giurisdizionale.
L’atto amministrativo si compone delle seguenti parti:
- intestazione;
- preambolo;
- motivazione;
- dispositivo;
luogo e data di emanazione;
- sottoscrizione.
La motivazione del provvedimento amministrativo è lo strumento attraverso il quale
la P.A. amministrazione esterna i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che
hanno portato alla emanazione di un dato provvedimento.
Per struttura di motivazione si parla di presupposti di fatto e ragioni di diritto. Per
presupposti di fatto si intendono gli elementi e i dati fattuali acquisiti durante
l’istruttoria e che sono stati oggetti di valutazione da parte della P.A.; invece, le
ragioni giuridiche comprendono le argomentazioni condotte sul piano del diritto, cioè
le norme che sono state considerate applicabili nella fattispecie concreta all’esame
dell’amministrazione procedente.
La ratio della motivazione va individuata nella esigenza di garantire agli interessati la
ricostruzione dell’iter logico seguito dall’amministrazione.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui
fare ricorso. La mancanza di motivazione deve essere considerata quale violazione di
legge, in caso di motivazione perplessa si può parlare di eccesso di potere. 7
I requisiti di legittimità sono quelli richiesti dalla legge affinchè l’atto sia esistente e
valido. Essi sono:
1) i requisiti inerenti all’agente:
- la compatibilità, cioè la mancanza di una di quelle cause che possono importate
astensione o ricusazione;
- la legittimazione, esistenza di una investitura dalla legge;
- la competenza a emanare l’atto.
2) i requisiti inerenti all’oggetto: sono quei requisiti la cui mancanza non determina
l’inesistenza dell’atto, ma solo la sua invalidità.
3) requisiti inerenti alla forma: in questo concetto rientrano anche le condizioni di
tempo e di luogo e le modalità prescritte per il suo compimento.
4) i requisiti inerenti al contenuto: conformità dell’atto ai precetti legislativi previsti.
I requisiti d’efficacia sono le condizioni richieste affinchè l’atto già perfetto diventi
efficace. Si distinguono:
- requisiti d’esecutività: l’atto già perfetto può essere portato ad esecuzione;
- requisiti di obbligatorietà: l’atto già perfetto ed esecutivo diventa obbligatorio nei
confronti dei destinatari. È richiesto solo per gli atti recettizi.
Per efficacia di un atto amministrativo si intende l’attitudine dell’atto a produrre
effetti. L’atto amministrativo diviene produttivo di effetti, a seguito del positivo
completamento della fase di integrazione dell’efficacia.
Gli effetti dell’atto possono essere:
- costitutivi;
- dichiarativi;
- ampliativi, se favorevoli per il destinatario;
- restrittivi, se sfavorevoli.
Per gli atti non recettizi, gli effetti si producono dal momento stesso in cui l’atto sia
posto in essere. Per gli atti recettizi, tali effetti decorrono solo dalle comunicazioni. 8
Ai sensi dell’art. 21 quater l.241/1990 i provvedimenti amministrativi efficaci sono
eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal
provvedimento medesimo. Si rilevano:
- la proroga: il provvedimento con cui la P.A. differisce ad un momento successivo,
rispetto a quello previsto dall’atto, il termine di scadenza dell’atto stesso. Essa per
produrre effetti deve intervenire prima della scadenza e va adottata con le modalità
richieste per l’atto da prorogare. È un atto innovativo rispetto a quello da prorogare;
- la sospensione: è un provvedimento di secondo grado con cui si sospende
l’esecuzione di un precedente provvedimento. Essa può essere disposta solo per gravi
ragioni e per il tempo necessario. Il termine della sospensione indicato nell’atto può
essere prorogato o differito una sola volta.
Le cause di cessazione dell’efficacia possono essere:
1) Fatti naturali: scadenza del termine, verificarsi della condizione risolutiva, la
morte dell’interessato.
2) Atti del destinatario: rinunzia da parte del soggetto, la quale deve essere
accettata dalla P.A.
3) Atti della P.A.: quali atti di controllo successivo con esito negativo, atti di ritiro
e pronuncia di decadenza
Il problema della qualificazione giuridica del silenzio della P.A. ha una notevole
importanza. La l 241/1990 ha sancito l’obbligo generale della P.A. di concludere il
procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, determinando
l’illegittimità dei comportamenti omissivi e delle inerzie della P.A. ed attribuendo
al privato un vero e proprio diritto alla conclusione del procedimento.
Le figure sono le seguenti:
- silenzio assenso: in caso il silenzio ha valore di accoglimento di un’istanza:
- silenzio rigetto: quando la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di
un diniego di accoglimento dell’istanza o ricorso. L’ipotesi più importante è
prevista dall’art. 6 della legge sui ricorsi amministrativi, secondo il quale, trascorsi
90 giorni dalla presentazione di un ricorso gerarchico senza che la P.A. abbia
deciso, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti;
- silenzio devolutivo: quando il silenzio di una P.A. comporta l’attribuzione della
competenza ad altra autorità. L’art. 17 l 241/1990 ha previsto in via generale e 9
salve eccezioni specifiche, che in caso di mancata tempestiva pronuncia da parte
dell’organo chiamato a partecipare al procedimento per esprimere valutazioni di
carattere tecnico, l’autorità procedente è legittimata a rivolgersi ad altro organo di
pari competenza;
- silenzio inadempimento: riguarda le ipotesi in cui la P.A. di fronte alla richiesta
di un provvedimento da parte del privato, abbia omesso di provvedere entro i
termini previsti dalla legge e questa abbia omesso di provvedere entro i termini
previsti dalla legge e questo non contenga alcuna indicazione sul valore da
attribuire al silenzio. Alla scadenza di questo termine è possibile proporre ricorso
giurisdizionale. L’azione si svolge secondo il rito speciale.
L’autorizzazione può essere definita come quel provvedimento mediante il quale
la P.A. , nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva,
provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di
un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica. Tali
situazioni giuridiche devono precedentemente far capo al soggetto.
Elementi costitutivi della fattispecie sono:
- esistenza di un limite legale all’esercizio di una attività inerente ad un diritto
soggettivo o ad altro potere;
- apprezzamento discrezionale della P.A., in funzione preventiva;
- rimozione del limite legale.
Le autorizzazioni hanno carattere personale e come tali sono trasmissibili senza il
consenso d