RITI SPECIALI
Rito avverso il silenzio
Silenzio
- SIGNIFICATIVO
- ASSENSO
- Art. 20, l. 241/90
- INEGUOCasi previsti dalla legge
- NON SIGNIFICATIVO
- INATTEMPAMENTO
- Art. 21 bis, l. Tar
Art. 21 & l. 241/90Art. 21 bis, l. 150/47
Applicabilità
Nell'ambito della giurisdizione del g.a.
Solo laddove sussista il dovere di provvedere.
TESI PREVALENTE
Riguarda tutte le ipotesi di inerzia della p.a. relative anche al rapporti paritetici.
TESI MINORITARIA
+g.le
- decorsi i termini di cui all'art. 2, l. 241/90, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida alla p.a. inadempienteArt. 2, c. V. l. 241/90
- fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza.
Diffida
art. 25 dpr 3/57
L'omissione di atti o operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diretta notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
Quando si tratti di atti compiuti su istanza dell'Amministrazione, la diffida e l'intimazione se non siano prestate, da quella data a presentazione.
Qualora fatto non sia parte di un'ancesima amministrativa, la diffida è inefficace se non risulta adottata da quella data a compimento dei fatti precedenti entro un termine di giorni dodici.
Se la legge di ordinamento della pubblica attività dispone il compimento di determinati atti rivolgendosi all'amministrazione, si sviluppa.
I termini per un utile adempimento decorrono anche nei confronti che ne avevano diritto.
In un termine non quale gira i otto le supponibilità devono essere compiute.
Decorso inutilmente tale termine, essenza prescriva della diffida.
Chi ne abbia interesse reca all’amministrazione la conoscenza dei danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione e dei ritardi.
Diffida
art. 2 l. 241/90
- Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la p.a. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
- Con uno o più regolamenti, su proposta del ministro, ed eventualmente da un numero, per le funzioni pubbliche, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle p.a. devono concludersi, mediante provvedimento espresso.
- Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
RITI SPECIALI
Rito avverso il silenzio
Silenzio
- SIGNIFICATIVO
- ASSENSO
- DINEGO
- Art. 20, l. 241/90
- Casi previsti dalla legge
- NON SIGNIFICATIVO
- INADEMPIMENTO
- Rito 21 bis, L. Tar
- Art. 2 l. 241/90
- Art. 21 bis, l. 1034/71
- INADEMPIMENTO
Applicabilità
Nell'ambito della giurisdizione del g.a.
Solo laddove sussista il dovere di provvedere.
TESI PREVALENTE
Riguarda tutte le ipotesi di inerzia della p.a., relative anche ai rapporti paritetici.
TESI MINORITARIA
decorsi i termini di cui all’art. 2, l. 241/90, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione può essere proposto anche senza necessità di diffida alla p.a. inadempiente
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento.
Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza.
Diffida art. 25 dpr 3/57
L’omissione di atti o operazioni, a cui è competente l’impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diretta notificata all’impiegato e all’Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
Quando si tratti di atti o comportamenti che siano deferiti all'interessato, la diffida e l'interesse se non s’intendono, da quella data di presentazione.
Qualora l’atto non risale parte di una procedura amministrativa, la diffida è inefficace se non trascritti 30 giorni dalla data di compimento dettati di precedenti conficche. Ove lo ritenga opportuno l’interessato può più di un’ufficiale, dalla data in cui il fatto si concede i competente.
Se le leggi di procedura amministrativa stabiliscano i processi preesistenti o determinati i tempi di determinazione della stessa esposizione, il l’offerta di questa data di dimissione e quelli dello stesso processo; in questo termine entro il quale gli atti e le operazioni debbano essere compiuti.
Decorsi inutilmente tale termine, senza pregiudizio della sua scorrette di ordini di l’oneroso, si sensibilive sabe quelle con altri provvedimenti nei confronti delle danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione e dei danni.
Diffida art. 2 l. 241/90
- Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la p.a. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
- Con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro per l’applicazione per il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle tre p.a. devono concludersi, mediante provvedimento espresso.
- Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
Giurisprudenza
- Nel sistema procedurale di impugnazione del silenzio dell'amministrazione disciplinato dall'art. 21 bis legge Tar, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, permane la necessità della prevista intimazione dell'amministrazione rimasta inerte, da effettuarsi mediante notifica alla stessa ed apposito atto di diffida con assegnazione di un termine per provvedere.
NUOVO ART. 2 L. 241/90
Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3.
Art. 21, I. Tar
- entro 30 gg. dalla scadenza dei termini per il deposito del ricorso
Nel caso che il collegio abbia disposto istruttoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data fissata per gli adempimenti istruttori
- DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIOcon sentenza succintamente motivata
- uditi i difensori che ne facciano richiesta
- La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, comunicazione della pubblicazione.
Art. 21, I. Tar
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, IL GIUDICE ORDINA all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a 30 gg
- SU RICHIESTA DI PARTEIN CASO DI INADEMPIMENTO, nominare un commissario che provveda in luogo della stessa
- Liquidare una somma, a titolo di penalità, per ogni inosservanza e ritardo nell'esecuzione del provvedimento da questi adottato
- Il commissario, previa sostituzione, accerta se anteriormente alla data dell'ordinanza abbia provveduto l'amministrazione abilitata, anche nel corso del successivo termine assegnato dal giudice amministrativo
rilevanza del provvedimento tardivo
Provvedimento tardivo
Se non è soddisfativo: 2 tesi
- Motivi aggiunti (art. 1, l. 205/00);
- Impugnazione autonoma causa l'incompatibilità dei riti
Valutazione della fondatezza della pretesa
IL GIUDICE ACCERTA LA SPETTANZA DEL BENE DELLA VITA AL RICORRENTE
- ECONOMIA PROCESSUALE: il privato non deve affrontare l'onerazione di un provvedimento che risulta fondato della sua pretesa.
- La p.a. non si trova costretta a provvedere sulle istanze manifestamente infondate
- RAGIONI TESTUALI: art. 21-bis in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado.
- RITO: si prevede la possibilità di disporre alcune misure istruttorie (non solo acquisizioni documentali).
- TUTELA CAUTELARE: Art. 21, c. IX, si prevede la tutela cautelare atipica anche in relazione al silenzio, al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul ricorso.
2. Dichiarazione dell'obbligo di provvedere
IL GIUDICE DICHIARA L'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO: SUSSISTE L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ED È STATO VIOLATO
- RAGION TESTUALE: art. 2bis è il giudice amministrativo ordina l'amministrazione di provvedere
- RITO: l'accertamento della pretesa sostanziale è incompleto se non è stato chiesto od ottenuto il rito che consenta di verificare se n'è l'adempimento dell'obbligo.
RISERVA: l'accertamento della pretesa sostanziale è esclusiva della p.a. (separazione dei poteri)
ILLOGICITÀ: solo ed eri un silenzio di p. potrebbe accertare il rapporto e non in caso di diniego espresso
Giudizio sulla fondatezza della pretesa
Il g.a. dichiara l'obbligo di provvedere
Il g.a. valuta la fondatezza della pretesa azionata
- Attività vincolata
- Attività discrezionale
- Attività vincolata
- Attività discrezionale
Rito accelerato: 23bis
Settori sensibili: sono coinvolti importanti interessi economici dello Stato
Obiettivo:
- Evitare che l'azione amministrazione soggiaccia all sindacato; dunque all'incertezza per molto tempo;
- Evitare il pregiudizio per gli interessi pubblici coinvolti
Art. 23 bis, l. Tar
- I provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione connessi
- I provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione
- I provvedimenti di esclusione ed opere pubbliche e di pubblica utilità, iv
- I provvedimenti relativi alle procedure di occupazione od espropriazione delle aree destinate alle opere
- I provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione,
- Affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi ed gli atti di esclusione dei concorrenti, iv
- I provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti
- I provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni
- I provvedimenti di nomina, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400
- I provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
Giurisdizione esclusiva
Non è un'elencazione di materie
Non sorgono nuove ipotesi di g.e.
E' un rito che riguarda i "provvedimenti"
Concerne la p.a. che opera come autorità
Non si possono ravvisare, implicitamente, delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva
E' un rito abbreviato
I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
- Notificazioni del ricorso
- Deposito del ricorso
- Ricorso incidentale
- Motivi aggiunti
- Regolamento di competenza
Giurisprudenza
C. Stato, ad. plen. 31-05-2002 (cfr. in LIGA, 2002, 301).
L’espressione appropriazione del ricorso utilizzata dall’art. 28 bis L. 1034/71 per individuare gli atti processuali sotto attratti nella regola della dimidiazione dei termini previo deposito.
C. Stato, sez. V, 08-06-2005, n. 4227 (Cons. Stato, 2005, I, 1288).
Nei giudizi elencati dall’art. 23 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il termine per proporre ricorso per motivi aggiunti non è dimidiato.
C. Stato, sez. VI, 14-05-2005, n. 2392 (Cons. Stato, 2005, I, 897).
In allevamento di coldfondo, il termine
Allegato notificato, in materia cadenziata presentarsi utilizzato con camera agli atti;
e da 21 luglio 2000, p. 286, il termine per proporre il ricorso incidentale nel breve termine di fermi 60 complessivi, 106 argomento 12 b). disposizione dall'art 78 i regolamento di competenza è ridotto a metà.
C. Stato, n. 14304-2000 e 5 rif. (cfr. IV, R.DJ., 331).
Nelle vertenze combinate nell’art. 23 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, non ridotti dei dati art. 1, della L. luglio 2000 n. 205, anche il termine per proporre il regolamento di competenza è ridotto a metà.
SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA, nel caso in cui risulta in manforte fondamento ovvero la manifesta inaccettabilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
acclarata la competenza del contraddittorio ovvero sospesta l’integrazione dello stesso.
Il g. chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare,
se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzia l’illegittimità dell’atto impugnato su di un pregiudizio grave e irreparabile
fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di 30 gg. dalla data di deposito dell’ordinanza.
E la tutela cautelare?
Normalmente l’ordinanza fissa “a breve” l’udienza di trattazione e non dispone misure cautelari
La tutela cautelare è disposta se sussiste
estrema gravità ed urgenza
è impugnabile al CDS solo l’ordinanza che rigetta l’istanza cautelare
In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tar, ovvero il Consiglio di Stato riformito l’ordinanza del primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tar per la fissazione dell’udienza di merito.
In tale ipotesi, il termine di 30 gg. decorre dalla data di ricevivento dell’ordinanza da parte della segreteria del tar che ne dà avviso alle parti.
ORDINANZA 1
Le parti possono depositare documenti entro il termine di 15 gg. dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze e possono depositare memorie entro successivi 10 gg.
ORDINANZA 2
Con le ordinanze, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tar o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.
FUMUS BONI JURIS
Decorrenza
Il deposito di memorie e documenti è ancorato al deposito dell’ordinanza 1 o 2.
Dell’avvenuto deposito la segreteria deve dare comunicazione alle parti.
IL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI È RIMESSO ALLA SOLLECITUDINE DELLA CANCELLERIA.
MEGLIO SAREBBE STATO FAR DECORRERE: 15 GG. DALLA COMUNICAZIONE
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