Art. 23-bis della legge n. 1034/1971
L'art. 23-bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall'art. 4 della legge n. 205/2000. Tra i processi amministrativi speciali si collocano anche quelli che si caratterizzano per la presenza di un rito accelerato, oggetto delle considerazioni che verranno svolte nel presente paragrafo. Processi che oggi sono disciplinati, prevalentemente e salvo normative ulteriormente speciali che valgano a caratterizzare ulteriormente alcuni specifici giudizi, dall'art. 23-bis della legge TAR: disposizione che, si può dire, identifica ormai il modello di rito accelerato vigente, avendo riassunto in sé e sostituito le precedenti disposizioni dettate al medesimo fine nell'ultimo decennio del secolo scorso, ossia l'art. 31-bis della legge n. 109/1994 e l'art. 19 del decreto legge n. 67/1997, come modificato dalla legge di conversione n. 135/1997.
Ricognizione del contenuto delle disposizioni precedenti
È proprio dalla ricognizione del contenuto di tali ultime disposizioni, anzi, che occorre partire ai fini della comprensione dei contenuti e della ragion d'essere stessa del modello di rito accelerato di cui al citato art. 23-bis. Con l'art. 31-bis, commi 2 e 3 della legge n. 109/1994, introdotto dall'art. 9 del d.l. n. 101/1995, era stato stabilito infatti che i ricorsi proposti avverso provvedimenti di esclusione da gare di appalto di lavori pubblici, laddove fosse stata accolta l'istanza di tutela cautelare, dovessero essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione (comma 2); e che nei giudizi aventi ad oggetto procedure di affidamento di lavori pubblici, laddove fosse stata presentata istanza di tutela cautelare, la parte resistente poteva chiedere che la decisione potesse essere invece decisa nel merito con udienza di discussione da fissare entro un termine di novanta giorni dal deposito dell'istanza cautelare ovvero di sessanta giorni laddove la richiesta in tal senso fosse stata presentata solo nella camera di consiglio già fissata per la discussione dell'istanza cautelare.
Norme dal chiaro carattere acceleratorio dei tempi necessari per pervenire alla decisione definitiva del merito dei ricorsi in questione, cui si erano poi affiancate le disposizioni recate dall'art. 19 del decreto legge n. 67/1997, come modificato dalla legge di conversione n. 135/1997, che avevano ulteriormente stabilito che, nei giudizi riguardanti provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di espropriazione ed occupazione delle aree ad esse destinate, "tutti i termini processuali sono ridotti della metà" (comma 3) e che "nel caso di concessione del provvedimento".