vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
GARANZIE E LIMITI DELL’INDIPENDENZA
L’indipendenza delle autorità è assicurata da una serie di garanzie che operano sia sul piano funzionale, sia
sul piano strutturale.
Sul piano funzionale, le leggi istitutive affermano che le autorità operano con piena autonomia e
indipendenza di giudizio e di valutazione.
In alcuni settori, la legge riserva al governo poteri di indirizzo generale o di alta vigilanza, le disposizioni
che attribuiscono a comitati interministeriali il potere di conformare la potestà regolamentare delle
autorità affidano al governo il potere di emanare indirizzi e direttive in relazione all’esercizio della
funzione regolatoria o di controllo.
In alcuni casi, inoltre, si genera un certo margine di confusione perché la ripartizione delle competenze tra
ministeri e autorità non avviene secondo un criterio puntuale di distinzione tra compiti di indirizzo politico e
funzioni di regolazione economica e di vigilanza tecnica.
Le autorità indipendenti, diversamente dalle altre amministrazioni dello Stato, non sono sottoposte ai
meccanismi propri della responsabilità ministeriale, che può essere fatta valere innanzi al Parlamento.
Dall’altro, quest’ultimo interviene nel procedimento di nomina del presidente e dei commissari; regola i
meccanismi di finanziamento; è destinatario delle relazioni annuali delle autorità.
Sul versante della garanzia dell’indipendenza sul piano strut-turale vi sono disposizioni riguardanti le
nomine e le incompatibilità, oltre che l’autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile.
Per quanto riguarda la nomina del presidente e dei componenti del collegi si prevedono requisiti soggettivi di
competenza e professionalità verificabili attraverso procedure trasparenti di candidatura e di selezione. In taluni
casi, essi sono nominati con determinazione adottata d’intesa da parte dei presidenti delle Camere, in altri casi
con una deliberazione delle, in altri ancora la designazione governativa è su-bordinata a un parere vincolante
espresso a maggioranza qualificata dalle competenti commissioni parlamentari.
La durata in carica è variabile (4, 5, 7 anni), come il numero dei componenti. Vige poi un regime di
incompatibilità a carico dei commissari che mira a garantire l’indipendenza nell’esercizio del mandato.
L’ORGANIZZAZIONE
Le leggi regolano soltanto in parte l’organizzazione delle autorità: in alcuni casi, attribuiscono loro la personalità
giuridica; quasi sempre distinguono tra funzioni che spettano al collegio e quelle attribuite alla struttura
burocratica. Per il resto, la disciplina è demandata all’autonomia regolamentare delle autorità. Anche il potere
di auto-organizzazione è manifestazione e segnale dell’indipendenza.
Il coordinamento della struttura amministrativa è svolto da un segretario generale o da un direttore generale.
Alle autorità è riconosciuta poi autonomia finanziaria e contabile. Le leggi istitutive prevedono che le autorità
abbiano una gestione autonoma delle spese.
Per quanto riguarda l’ordinamento del personale, l’alta qualificazione professionale e indipendenza è
assicurato da un severo regime di incompatibilità analogo a quello fissato per i componenti del
collegio. I SETTORI DI INTERVENTO
Le autorità indipendenti sono manifestazione dell’esigenza di gestione pubblica di determinati settori destinati
a variare nel tempo e a richiedere forme di intervento diverse a seconda del mutare del contesto politico-
culturale.
La ricerca di queste forme di sostituzione dell’amministrazione centrale deriva dall’esistenza di settori chiave
che presentano elevati rischi di contestazione o di fallimento dell’intervento pubblico. Tra i settori che la
politica considera complessi o conflittuali, vi sono in primo luogo quelli di derivazione comunitaria, quali la
concorrenza o la protezione dei dati personali. In questi casi, la delega di poteri all’autorità indipendente,
talora richiesta espressamente dalla UE, realizza un arretramento della politica praticamente
irreversibile.
A parte l’ordinamento comunitario, risultano altamente conflittuali tutti quei settori che sono stati “aperti”
al mercato, nei quali le forze economiche pretendono forme di regolamentazione adeguate alla globalizzazione
e non condizionate agli obiettivi della politica nazionale.
In Italia è considerata particolarmente “sensibile” la materia dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali, dal momento che l’intervento pubblico potrebbe essere facilmente accusato di favorire l’una
o l’altra parte del conflitto sindacale.
Esistono poi settori rispetto ai quali le forze politiche sono inevitabilmente divise e cercano di affidarsi ad
organismo terzo che faccia da arbitro che contemperi le diverse esigenze. In Italia, estremamente sensibile è
il settore radiotelevisivo che infatti è oggetto di tensioni fortissime.
FUNZIONI E POTERI
Nell’ambito di questi settori, la legge attribuisce alle autorità indipendenti funzioni di regolazione, di
vigilanza e di garanzia, al fine di promuovere e tutelare la concorrenza, di assicurare la trasparenza dei
mercati e dell’azione amministrativa e di tutelare il risparmio, di garantire i diritti dei consumatori e degli
utenti e le libertà dei cittadini.
Le autorità sono titolari di funzioni normative (anche definite quasi-legislative), adottano misure generali
dirette agli operatori che intervengono in ambiti caratterizzati da elevato tecnicismo e non disciplinati dal
legislatore.
Il conferimento di tali poteri alle autorità pone le premesse per un diverso modo di esercizio della funzione
regolatoria e quindi per un progressivo superamento delle tradizionali forme di disciplina imperativa
dell’autonomia privata (c.d. command and control), alle quali si affiancano o si sostituiscono nuove tecniche di
regolazione, definite anche in via negoziale con i soggetti interessati, basate su meccanismi di premio e di
incentivo, di autoregolazione e di controllo ex post. In altri casi, le autorità esercitano poteri tipicamente
amministrativi
Le autorità, infine, adottano decisioni in forma “paragiurisdizionale” e sono titolari di incisivi poteri
investigativi e istruttori, tra cui la possibilità di richiedere informazioni ed esibizione di documenti, disporre
accessi, ispezioni e verifiche, consulenze tecniche. Quando necessario, si avvalgono della collaborazione di
nuclei della Guardia di finanza specializzati. I poteri di decisione sono rafforzati dalla possibilità di
irrogare sanzioni. Le sanzioni amministrative, pecuniarie o interdittive, sono di solito applicate direttamente
dalle autorità.
Ulteriori compiti delle autorità sono esercitati nell’ambito della funzione ausilia-ria nei confronti degli organi
costituzionali. In questo ambito, ad esempio, le autorità possono rendere pareri e segnalazioni.
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTROLLI GIURISDIZIONALI
Per le autorità indipendenti vige una disciplina speciale dei procedenti contenuta in un apposito
regolamento governativo o nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell’autorità stessa. I
regolamenti in questione recepiscono indicazioni presenti nelle norme istitutive che spesso richiedono
di garantire agli interessati la conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la
verbalizzazione.
La disciplina delle procedure davanti alle autorità indipendenti è funzionale anche alla soluzione delle
lamentate carenze di responsabilità istituzionale: si è parlato a tale proposito di legittimazione
procedurale per sostenere che, attraverso il rigoroso rispetto degli obblighi di consultazione delle
parti, lo svolgimento della missione istituzionale si attua con il costante apporto dei diversi attori del
sistema. Ciò rafforza la legittimazione delle decisioni e agevola il controllo successivo.
Una distinzione importante va fatta tra i procedimenti di regolazione law-making e i procedimenti a
carattere contenzioso e sanzionatorio o di adjudication. I procedimenti di regolazione sono diretti
all’emanazione di regolamenti o atti generali.Tra i procedimenti individuali, particolare rilevanza
assumono quelli a carattere contenzioso e sanzionatorio o le decisioni del Garante per la protezione dei
dati personali.
In questi procedimenti le autorità esercitano i loro poteri in modalità molto simili a quelle del processo
giurisdizionale. Per questa ragione, norme primarie e secondarie integrano la disciplina
dell’istruttoria e della partecipazione contenuta nella legge 241/1990. In particolare, tali discipline
speciali rafforzano le garanzie individuali assicurando il diritto di difesa, anche attraverso
l’affermazione del principio del contraddittorio.
Sia gli atti generali sia gli atti individuali adottati al termine di tali procedure sono di norma
impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, in doppio grado di giurisdizione esclusiva.
LA BANCA D'ITALIA
La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è parte integrante, insieme alle altre
banche centrali nazionali dei Paesi dell’Unione europea e con la Banca centrale europea, del sistema
europeo di banche centrali (SEBC) e dell'Eurosistema. E' un istituto di diritto pubblico che opera con
autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio di trasparenza e secondo le disposizioni della
normativa comunitaria e nazionale. Il suo assetto si basa sulla normativa comunitaria che regola
l'attività del SEBC, sulle principali disposizioni bancarie e finanziarie, sulle norme che disciplinano i
rapporti con il Ministero dell'Economia e delle finanze e sul proprio Statuto.
La Banca persegue finalità d'interesse generale nel settore monetario e finanziario, tra cui il
mantenimento della stabilità dei prezzi, obiettivo principale dell'Eurosistema in conformità del Trattato
della Comunità Europea; la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario, in attuazione dell'art. 47 della
Costituzione che sancisce il principio della tutela del risparmio.
Nell'ambito dell'Eurosistema, essa concorre alle decisioni di politica monetaria attraverso la
partecipazione del Governatore al Consiglio direttivo della BCE e quella di propri esperti ai Comitati e
Gruppi di lavoro dell'Eurosistema ai sensi dell Trattato CE e dello Statuto del SEBC.
Oltre all'art. 47, le principali fonti normative che riguardano le funzioni dell'Istituto sono:
* il D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB);
* D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, TUF);
* D.lgs 10 marzo 1998, n. 43, che adegua l