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ATTO PLURIMO = atto scindibile, suscettibile di essere impugnato
• parzialmente e può essere annullato parzialmente.
(b) Provvedimenti con pluralità di destinatari non individuati e individuabili;
ATTO GENERALE: atti caratterizzati dalla generalità, tutti coloro che si
• trovano in una determinata situazione purché non determinabili. È un atto
solo generale e non astratto (esempio il bando di concorso);
ATTO NORMATIVO: atti sia generali che astratti, cioè applicabili a più
• fattispecie (esempio il regolamento, applicabile nel tempo a una pluralità
di fattispecie).
In riferimento agli ATTI GENERALI e ATTI NORMATIVI vi è una norma
specifica all'interno della L.241/90, l'art.13 che stabilisce che le regole sulla
partecipazione amministrativa non si applicano agli atti generali e normativi.
Questo perché non hanno destinatari individuati e, inoltre l'atto non è
direttamente impugnabile.
Classificazione dei provvedimenti in base all'organo
In base all'organo che adotta distinguiamo:
A) ATTO SEMPLICE = atto adottato da un organo monocratico (ATTO
MONOCRATICO);
B) ATTO COLLEGIALE = atto adottato da un organo collegiale.
Si tratta sempre di un solo organo ma composto da più persone.
C'è da rispettare un particolare iter procedimentale:
QUORUM STRUTTURALE: numero legale.
• La metà più uno dei componenti;
QUORUM FUNZIONALE: quello che serve per la validità della
• deliberazione; di solito la metà più uno dei votanti.
ATTO SEMPLICE - ATTO COLLEGIALE = adottati da un solo organo.
C) ATTO COMPLESSO: adattato da più organi anche di enti diversi.
Frutto della manifestazione della volontà di due organi che appartengono
a enti diversi ma che sono, comunque, in una correlazione interfunzionale
tra loro.
D) ACCORDI TRA LE PA: non sono atti complessi, né atti amministrativi.
Sono accordi di natura organizzativa, disciplinati dall'art.15 L.241/90.
Classificazione dei provvedimenti in base al contenuto
In base al contenuto distinguiamo:
A) ATTI DI NATURA VINCOLATA;
B) ATTI DISCREZIONALI;
C) ATTI CHE INCIDONO IN MANIERA RESTRITTIVA NELLA SFERA
GIURIDICA DEI CONSOCIATI: sono quei provvedimenti in relazione ai
quali il privato inciso dall'esercizio del potere, vanta un interesse
legittimo di natura oppositiva alla conservazione della propria sfera
giuridica.
Si possono dividere in:
Provvedimenti restrittivi ad efficacia reale: questi incidono su diritti reali
• e sono tre:
REQUISIZIONE;
(a) ESPROPRIAZIONE;
(b) CONFISCA.
(c) Provvedimenti restrittivi ad efficacia obbligatoria:
• ORDINI: la PA impone al privato un obbligazione di fare;
(a) DIVIETI: impongono al privato un obbligo di non fare.
(b)
D) ATTI CHE INCIDONO IN MANIERA AMPLIATIVA NELLA SFERA
GIURIDICA DEI CONSOCIATI: sono quei provvedimenti in relazione ai
quali il privato può vantare un interesse giuridico di natura ampliativa,
cioè all'ampliamento della propria sfera giuridica.
Esistono:
(a) ATTI DI AUTORIZZAZIONE: l'atto con cui la PA rimuove i limiti
all'esercizio di un diritto che già è in possesso del privato (esempio il
diritto a costruire nell'ambito del diritto di proprietà);
(b) APPLICAZIONI: atti che consentono l'iscrizione in particolari registri
(quasi sempre richiedono una valutazione di carattere tecnico);
(c) NULLA OSTA: atto con cui un'altra PA esprime il proprio assenso
all'adozione di un provvedimento di un'altra PA;
(d) CONCESSIONI: viene concessa la situazione di vantaggio che un
soggetto non possiede (ex novo); a differenza delle autorizzazioni che
rimuovono un limite di un diritto che già si possiede.
Quando si rilascia una concessione bisogna svolgere una procedura di
evidenza pubblica.
Tali concessioni possono essere:
TRASLATIVE: quelle che trasferiscono la situazione di vantaggio della
• titolarità del pubblico al privato (esempio un bene pubblico);
COSTITUTIVE: quando vi è la costituzione ex novo di una situazione di
• vantaggio (esempio la concessione della cittadinanza);
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE: la L.241/90 dedica l'art.12.
• Quando la PA voglia elargire sussidi economici deve rispettare una simile
procedura di evidenza pubblica: deve preventivamente determinare i
criteri per elargire queste agevolazioni economiche e, poi nell'atto
concreto bisogna dare atto del rigoroso rispetto di tali criteri.
Provvedimenti di II grado
I precedenti provvedimenti sono tutti provvedimenti di I grado.
Accanto a questi vi sono i provvedimenti di II grado.
PROVVEDIMENTI II grado = provvedimenti che hanno ad oggetto i
provvedimenti di I grado. Possono incidere in senso conservativo o eliminatorio
sull'efficacia di quelli di I grado. Tali provvedimenti che possono comportare
l'inefficacia dei provvedimenti di I grado sono di tre tipi:
1. ANNULLAMENTO = i presupposti per l'adozione sono:
ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO ANNULLATO;
• INTERESSE PUBBLICO;
• TERMINE RAGIONEVOLE (30 giorni);
•
Per quanto concerne gli effetti l'annullamento retroagisce.
2. REVOCA = i presupposti per l'adozione sono:
SOPRAVVENUTA INOPPONIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO: il
• provvedimento non è illegittimo ma diventa inopportuno per la PA perché
è cambiato il pubblico interesse; c'è una diversa valutazione del pubblico
interesse. Questo spiega anche gli effetti della revoca; essa non
retroagisce quindi non lo elimina il provvedimento perché è legittimo ma,
diventa inopportuno da ora in poi (ex nunc).
A tal punto vi è pur l'obbligo di indennizzo.
3. SOSPENSIONE: serve a paralizzare in modo cautelare l'efficacia del
provvedimento nelle more dell'esercizio dei poteri di riesame.
All'esito della sospensione ci può essere anche la CONFERMA della
legittimità del provvedimento e sotto tal profilo distinguiamo:
PROVVEDIMENTI DI CONFERMA VERA E PROPRIA: vi è una
• novazione degli effetti con un nuovo provvedimento avente una propria
autonomia che comporta il superamento del precedente;
ATTO MERAMENTE CONFERMATIVO: atto che ha immediate
• ripercussioni sotto il profilo processuale.
Non vi sarà una novazione degli effetti ma solo una mera conferma della
legittimità del provvedimento. Non è immediatamente impugnabile.
In altre parole trattasi di un atto che si limita a confermare gli effetti del
precedente provvedimento.
Vi sono provvedimenti di II grado che mirano a sanare i vizi del provvedimento
di I grado e sono tre:
A) CONVALIDA: provvedimento con cui la PA sana il vizio di un precedente
provvedimento. Per poter eseguire la convalida sarà necessario
menzionare espressamente il vizio che si intende convalidare e la volontà
di sanare il vizio.
Vi è un limite temporale: il provvedimento di convalida non può essere
adottato dopo che il privato ha proposto ricorso dinanzi al TAR.
B) RATIFICA: serve a sanare solo il vizio di incompetenza relativa, no
assoluta (nullità). Quella relativa si ha quando il provvedimento è adottato
da un organo diverso ma dello stesso ente.
La ratifica si ha quando l'organo competente fa proprio l'atto dell'organo
considerato incompetente. Quindi fa propria l volontà e sana il vizio di
incompetenza.
C) SANATORIA: si ha quando viene acquisito ex post un atto che doveva
essere acquisito prima. Si ha un'inversione dell'ordine procedimentale.
Inerzia (silenzio) della Pubblica Amministrazione
Nel diritto amministrativo anche l'inerzia (silenzio) della PA può produrre effetti
giuridici sia dal punto sostanziale che sotto il profilo processuale.
Per comprendere il silenzio dobbiamo risalire alle origini del diritto
amministrativo. Prima della legge 241/90 non esisteva alcuna norma nel nostro
ordinamento che imponesse alla PA l'obbligo di provvedere/definire un
procedimento con il provvedimento espresso.
Questo è un danno non solo per il privato che sollecita l'azione amministrativa
con un'istanza ma, è un danno anche per l'interesse pubblico tutelato dalla PA.
La rivoluzione copernicana si è avuta con la L.241/90.
Tale Legge all'art.1 indica quelli che devono essere i principi ispiratori
dell'attività amministrativa:
PRINCIPIO DI EFFICACIA: capacità della PA di perseguire gli obiettivi
• prefissati. Una PA efficace è un'amministrazione capace attraverso i
provvedimenti di realizzare il risultato.
PRINCIPIO DI EFFICIENZA: capacità di realizzare il risultato con il
• minor uso di risorse possibili; è il rapporto tra costi – benefici.
L'art.2 della L.241/90 è una norma molto importante che è stata rivoluzionata;
stabilisce due obblighi a carico della PA:
L'obbligo di provvedere in modo espresso a concludere il procedimento
• (provvedimento espresso e nominato);
Principio di certezza del termine di conclusione del procedimento.
• Termine di 30 giorni (inizialmente era di 30 giorni, successivamente di 90
giorni e attualmente, di nuovo, di 30 giorni).
Vi sono casi, però, in cui la PA non ha tale obbligo di provvere; originariamente
erano tre i casi, oggi sono due:
1. Caso in cui il privato ripresenta un'istanza che è stata già definita dalla PA
con provvedimento (naturalmente negativo) che è rimasto innopugnato.
Tale istanza non è altro che un'istanza di attivazione dei poteri di riesame
(la cd. Autotutela);
2. Caso di istanze rivolte ad interessi illegali.
3. Il terzo caso modificato riguardava il caso di un'istanza inammissibile,
indefinita, improponibile che veniva presentata alla PA.
Prima della modifica la PA non provedeva. Oggi la PA ha l'obbligo di
provvedere anche sulle istanze inammissibili, infondate...
Deve provvedere con un provvedimento in forma semplificata.
Cosa significa provvedere?
Nei 30 giorni la PA deve adottare il provvedimento tipico e nominato previsto
dalla legge, non uno qualsiasi.
Alla scadenza del termine la PA deve rilasciare o rigettare l'atto.
Quando vi è l'obbligo di provvedere si forma il SILENZIO
GIURIDICAMENTE RILEVANTE.
Silenzio provvedimentale – Silenzio inadempimento
Esiste:
SILENZIO PROVVEDIMENTALE: silenzio assenso (accoglimento) e
• silenzio diniego (rigetto).
SILENZIO INADEMPIMENTO: è un fatto giuridico, non un atto
• giuridico.
FORME di TUTELA che può azionare il privato nei casi di SILENZIO:
In caso di SILENZIO ASSENSO o DINIEGO il privato deve fare l'azione
• di annullamento (impugnarlo come altro provv