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I pareri rappresentano lo strumento con il quale verificare la veridicità dei fatti acquisiti nel procedimento. I
pareri si distinguono in: pareri obbligatori (prescritti dalla legge) – pareri facoltativi (a patto che non
aggravino il procedimento) – pareri conformi – semivincolanti – vincolanti.
. La fase decisoria e la fase integrativa dell’efficacia
Completata l’istruttoria, il procedimento è maturo per produrre l’emanazione di un provvedimento.
Quest’ultimo può essere: .Perfetto (completo) --- ma inefficace. ↘
→
.Legittimo (valido) ----- ma inefficace. perfetto , legittimo ed efficace.
.Illegittimo (invalido) -- ma efficace. ↗
La legge afferma che il provvedimento deve essere notificato ai soggetti “direttamente contemplati”. A tal
fine i mezzi più utilizzati dall’amministrazione sono: la pubblicazione (destinata ad una generalità di
individui es. La Gazzetta Ufficiale) – la pubblicità (destinata ad una pluralità di individui) – la
comunicazione individuale – la convocazione – le notificazioni. Le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni sono curate dal responsabile del procedimento.
. La semplificazione procedimentale
Essa è utile per snellire l’attività amministrativa, comporta la riduzione delle fasi procedimentali,
l’adeguamento delle nuove tecnologie informatiche, la riduzione dei termini, e l’accorpamento dei
procedimenti legati alla stessa attività.
• Cap. VII – La conclusione del procedimento amministrativo: il
provvedimento e gli accordi amministrativi
. Gli atti determinati dal contenuto del provvedimento, il concerto e l’intesa
L’amministrazione conclude il procedimento emanando una decisione. La decisione su proposta è un atto di
impulso procedimentale necessario affinché il provvedimento possa essere emanato. L’intesa viene di norma
raggiunta tra enti differenti ai quali si imputa l’effetto.
. La conferenza di servizi c.d. “decisoria”
istruttoria
Conferenza di servizi—/
decisoria
Le conferenze decisorie sono utilizzate dal legislatore nei casi in cui sia necessario acquisire intese, assensi,
ecc… La conferenza di servizi (sia istruttoria sia decisoria) tende ad un accordo tra le amministrazioni.
. Silenzio – inadempimento, silenzio – rigetto, silenzio – assenso
Il silenzio è l’inerzia dell’amministrazione. Il silenzio – inadempimento si materializza quando
l’amministrazione, che dovrebbe emanare un atto amministrativo, omette di provvedere. Il silenzio – rigetto
corrisponde all’inerzia dell’amministrazione cui è indirizzato un ricorso amministrativo. Il silenzio – assenso
prevede l’accoglimento di una domanda di rilascio di autorizzazione, qualora non venga comunicato
all’interessato il provvedimento di diniego.
. L’atto amministrativo e gli elementi del provvedimento
L’atto amministrativo è definito come qualsiasi manifestazione di volontà proveniente dalla pubblica
amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa.
Gli elementi essenziali del provvedimento sono: 1) il soggetto (pubblico dotato di personalità giuridica) – 2) il
contenuto del dispositivo (il potere di produrre una vicenda giuridica) – 3) l’oggetto (l’elemento prodotto
dall’azione amm.) – 4) la finalità (la cura dell’interesse pubblico) – 5) la forma.
. Difformità del provvedimento amministrativo dal paradigma amministrativo
Il provvedimento è nullo se emanato in difformità delle norme regolatrici. Se il provvedimento non rispetta
una norma attributiva è considerato illecito; se non rispetta una norma di azione è considerato annullabile.
Nullità, illiceità e annullabilità rientrano nella categoria dell’invalidità.
. I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo
Incompetenza – 2) Violazione di legge – 3) Eccesso di potere.
1) Incompetenza: la violazione della norma di azione che definisce la competenza dell’organo, comporta
l’incompetenza. .
Violazione di legge: la violazione di qualsiasi norma di azione, eccetto quella relativa alla competenza,
comporta la violazione di legge.
Eccesso di potere: sussiste quando la facoltà di scelta spettante all’amministrazione non è correttamente
esercitata. Un esempio classico è lo sviamento (l’A. persegue un fine diverso da quello per il quale le è
stato attribuito il potere).
. Conversione, inoppugnabilità, acquiscienza,ratifica…
1) Conversione: in presenza di un atto nullo, viene considerato un secondo atto, purché abbia i requisiti del
primo.
2) Inoppugnabilità: si manifesta quando decadono i termini stabiliti per impugnare un atto.
3) Acquiescienza: è l’accettazione dell’atto da parte di chi potrebbe impugnarlo.
4) Ratifica: si manifesta in caso in cui sia necessaria una legittimazione straordinaria di un organo ad
emanare un provvedimento normalmente di competenza di un altro organo.
. Esecutività/Esecutorietà del provvedimento amministrativo
Esecutività: è l’idoneità del provvedimento a produrre automaticamente i propri effetti allorché sia divenuto
efficacie.
Esecutorietà: si manifesta quando la P.A. rende esecutivo un atto senza l’ausilio di un giudice.
. Gli accordi
Gli accordi tra amministrazione e privati si dividono in: accordi sostitutivi e accordi integrativi.
L’accordo integrativo è un accordo endoprocedimentale destinato a riversarsi nel procedimento finale che fa
sorgere un vincolo tra le parti.
L’accordo sostitutivo elimina la necessità di emanare un provvedimento.