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Noi non parliamo di diritto al buon andamento e poi la buona amministrazione non è proprio tipica
del nostro sistema culturale.
Principi di proporzionalità ed affidamento.
Insieme alla ragionevolezza sono molto importanti e secondo alcuni i primi derivano dal principio
della ragionevolezza. L'eccesso di potere è sempre più violazione della ragionevolezza. La
ragionevolezza non è solo logicità, e si ha tutte le volte in cui la PA prendere in considerazioni gli
elementi di una procedura amministrativa. Rimane comunque una nozione abbastanza vaga.
Art 5 TUE
L'amministrazione può incidere sui privati ma il meno possibile, misurando la quantità di potere che
viene attuata.
Necessarietà: la PA deve cercare il mezzo più mite, fare una valutazione di tutte le alternative e gli
strumenti e prendere in considerazione quegli che gli consentono di raggiungere il fine col minore
sacrificio.
Nella giurisprudenza c'è il giudizio sulla necessarietà e proporzionalità non altri perché troppo
vicini al merito.
Il principio di proporzionalità applicato dalla corte di giustizia ha assunto una portata più limitata.
Il modo in cui il giudice italiano controlla l'operato della PA è meno strutturato di quanto non
avvenga nell'UE e in Germania.
Il sindacato del giudice è passato da essere formale o sintomatico a uno molto più sostanzialistico e
attento ai fatti. Sintomatico vuol dire che il giudice guardava i sintomi ossia se c'era una certa figura
sintomatica dell'eccesso di potere, non se c'era un'attività proporzionata. Questo ragionamento è
stato abbandonato col principio di proporzionalità e se la PA dava conto di tutti gli interessi.
Il merito o la legittimità non sono qualcosa di fisso, il merito non è sindacabile da parte del giudice
ma se si trova un principio per valutare un'attività della PA quel profilo diventa legittimità
riducendo il merito. La legittimità è tutto ciò che è disciplinato da norme giuridiche...
AFFIDAMENTO: è quel principio che offre tutela alle aspettative di stabilità, di un certo
trattamento giuridico che il singolo vanta di fronte a decisioni del potere pubblico idonee a
modificarlo in senso peggiorativo, pregiudicando in vario modo la situazione soggettiva.
Queste aspettative si fondano su una certa decisione del potere pubblico.
È un principio di governo del cambiamento che serve a prendere le ragioni del soggetto che dal
cambiamento subisce un pregiudizio. Il cambiamento deve quindi avere delle regole e non
travalicare la situazione del soggetto.
Il principio di affidamento opera quando c'è una norma retroattiva sia in senso proprio che
improprio e non c'è un principio nella Costituzione (a parte quelle penali) di fare norme retroattive.
Il legislatore è libero di cambiare idea. Ne risente oltre all'affidamento la certezza del diritto.
Problema del fondamento.
Nell'UE è un principio giurisprudenziale che si fonda sullo Stato di diritto e sul principio di certezza
del diritto. Si applica sia agli atti amministrativi che agli atti normativi.
Retroattività propria è quando opera sul passato; quando c'è un rapporto di durata e la norma
impedisce il prodursi di effetti futuri, si impediscono gli effetti futuri di quanto avvenuto del passato
ed è la c.d. retroattività impropria.
Il soggetto che lamenta la lesione dell'affidamento deve essere in buona fede e quindi deve
dimostrare di non poter sapere o prevedere il cambiamento. Altrimenti il soggetto avrebbe potuto
attrezzarsi al cambiamento. La buona fede è calcolata non sul cittadino medio ma con riferimento al
contesto a cui fa riferimento quella norma.
L'altro presupposto è di tipo oggettivo e riguarda il comportamento dell'amministrazione: basta
l'apparenza di legittimità del provvedimento? In altri casi serve anche il decorso del tempo.
Per l'UE le promesse della PA devono essere affidabili e provenire da fonti autorevoli. Il linguaggio
della Corte di Giustizia è meno formale del nostro.
Annullamento; ne indennizzo ne altro.
Il fondamento del principio di affidamento in realtà si allontana dalla certezza dei diritto perché
tutela il singolo che subisce un pregiudizio.
Cosa succede nel nostro ordinamento?
È un principio che a differenza dell'ordinamento comunitario è da noi positivizzato ma non in modo
diretto, è implicito nell'art 1 della 241/1990 quando si riferisce ai principi comunitari.