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Il procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo si compone essenzialmente di quattro fasi:
- Fase dell'iniziativa, su impulso della P.A o dell'interessato
- Fase istruttoria, durante la quale la P.A acquisisce i fatti rilevanti per il procedimento
- Fase decisoria, durante la quale si delibera il contenuto del provvedimento nonché l'emanazione dello stesso
- Fase integrativa dell'efficacia, in quanto il provvedimento, una volta emanato, è perfetto ma non ancora efficace; l'efficacia può essere subordinata al compimento di specifiche azioni
Per rispondere al principio di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, il legislatore ha previsto uno strumento fondamentale, la comunicazione di avvio del procedimento. La P.A emanante deve portare tale comunicazione a conoscenza di:
- Soggetti destinatari del provvedimento finale
- Soggetti che dovranno intervenire nel corso del procedimento
- Soggetti, individuati o facilmente individuabili,
presentare le proprie osservazioni, e trascorsi i quali il provvedimento potrà essere adottato. I procedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni statali o da enti pubblici nazionali, o quelli per cui non sia individuato un termine specifico, devono concludersi entro 30 giorni; 90/180 giorni sono sono invece previsti per i procedimenti di carattere complesso o aventi ad oggetto particolari interessi pubblici. Per ovviare ai casi di inosservanza dei termini, il legislatore ha previsto l'obbligo per la P.A procedente di individuare il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo; l'istante o l'interessato potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo nei casi di inerzia della P.A procedente ed egli dovrà portare a conclusione il procedimento entro la metà del tempo del termine originario. In ogni caso, la P.A responsabile del ritardo, dovrà corrispondere all'interessato un indennizzo, il cui importo è stabilito
- silenzio assenso, si applica nei procedimenti su istanza di parte nei casi in cui la P.A, trascorsi i termini di conclusione degli stessi, non si sia pronunciata; equivale quindi all'accoglimento dell'istanza
- silenzio rigetto, si applica in seguito a ricorso gerarchico dell'interessato, nel caso in cui la P.A non si pronunci entro il termine di 90 giorni; il tal caso, l'istanza è rigettata
- silenzio inadempimento, o rifiuto, si applica nei casi in cui la P.A rimanga inerte a seguito di istanza presentata da un interessato
Qualora la conclusione di un procedimento coinvolga vari interessi pubblici, il legislatore, ha previsto l'istituto della Conferenza di servizi. Essa entra in soccorso della P.A procedente,
Eliminando l'incombenza della stessa di dover contattare individualmente i singoli soggetti interessati; essa può essere convocata in fase istruttoria o decisoria. Tutte le amministrazioni partecipanti al tavolo della conferenza devono dare assenso o diniego entro 45 giorni dall'apertura della stessa. Il silenzio equivale ad assenso. Trascorso tale termine, la P.A procedente ha 5 giorni per concludere la conferenza con determinazione motivata, sulla base delle posizioni prevalenti espresse. L'efficacia della determinazione è immediata nei casi di approvazione unanime. A tutela delle amministrazioni dissenzienti sono esperibili due rimedi:
- Autotutela, consente di sollecitare il provvedimento di revoca alle amministrazioni partecipanti
- Opposizione, consente di rimettere la decisione al Presidente del Consiglio dei Ministri
Altro metodo di conclusione del procedimento, che assicura preventivamente il consenso dei destinatari del provvedimento finale, sono gli Accordi.
Vediamoli:- Accordi procedimentali, con cui privato e P.A concordano preliminarmente il contenuto del provvedimento che sarà l'unico a incidere nella sfera giuridica del destinatario
- Accordi sostitutivi, meno utilizzato, con cui viene meno la necessità di emanare un nuovo provvedimento, ma produce comunque nuovi effetti sulla sfera giuridica del destinatario
- Imperfezione, nei casi in cui l'atto non abbia ancora concluso il suo ciclo di
L’azione di nullità dell’atto può essere fatta valere da chiunque ne abbiainteresse, entro il termine di 180 giorni. Possiamo ricondurre le ipotesi dinullità a 4 casi:
- caso in cui l’atto manchi degli elementi essenziali
- caso in cui l’atto venga adottato con difetto assoluto diattribuzione, ossia da organo appartenente ad altro settore eordine amministrativo rispetto a quello cui spetta l’adozione
- caso in cui l’atto venga adottato in violazione o elusione delgiudicato
- negli altri casi previsti dalla legge ( nullità testuale )
Un atto invece si
può definire annullabile se: 1. presenta vizi di legittimità, totale o parziale, e il termine di decadenza è 60 giorni 2. viene adottato con incompetenza relativa. quindi da organo diverso da quello che avrebbe avuto competenza ma comunque appartenente allo stesso settore di amministrazione 3. viene adottato con eccesso di potere, che sottintende il carattere discrezionale dell'atto in questione; per parlare di eccesso di potere occorre che l'atto realizzi un fine diverso rispetto a quello previsto per legge Quel complesso di attività che la Pubblica Amministrazione pone in essere per risolvere i conflitti relativi ai provvedimenti adottati rientrano nell'istituto che il legislatore ha chiamato Autotutela. Distinguiamo tra: - autotutela decisoria, che comprende gli atti di ritiro e gli atti di convalida - autotutela esecutiva, che consiste in quelle operazioni materiali, necessarie per dare attuazione ad un provvedimento (ad esempio lo sgombero)Gli atti di ritiro sono essenzialmente due:- annullamento d'ufficio, provvedimento discrezionale di secondo grado riguardante gli atti che presentano vizi di legittimità. Tale strumento ha carattere retroattivo, annullando quindi gli effetti dell'atto annullato. Per operare un annullamento d'ufficio devono sussistere reali motivazioni di pubblico interesse, le quali dovranno essere poi specificate nel provvedimento
- revoca, provvedimento di secondo grado che opera per gli atti diversi da quelli che presentano vizi di legittimità nei casi di sopravvenuto motivi di pubblico interesse. Non presenta il carattere della retroattività, per cui gli effetti dell'atto oggetto di revoca smettono di produrre dal momento in cui viene adottata la revoca stessa
- convalida, provvedimento nuovo, che elimina i vizi di legittimità dell'atto precedentemente emanato
- ratifica, anch'essa un provvedimento nuovo,