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DETERMINATO MEZZO DI PROVA DELL'ORIGINE D'UN PRODOTTO

UN'ESATTA VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE RICHIEDE L'ESAME NON SOLTANTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DAL CONTRATTO, MA ALTRESÌ DEL CONTESTO ECONOMICO E GIURIDICO IN CUI IL MEDESIMO SI COLLOCA. IN PARTICOLARE, SI DOVRÀ TENER CONTO DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI CONTRATTI ANALOGHI STIPULATI DAL MEDESIMO PRODUTTORE CON CONCESSIONARI DI ALTRI STATI MEMBRI. LA SENSIBILE DIFFERENZA DEI PREZZI PRATICATI NELL'UNO O NELL'ALTRO STATO MEMBRO COSTITUISCE UN INDIZIO SIGNIFICATIVO.

5. IL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

Bisogna prendere in considerazione la sentenza Cassis de Dijon. Il Cassis de Dijon è un liquore francese che viene importato in Germania da un importatore tedesco, dove dovrebbe essere legalmente venduto. La vendita di questo liquore è vietata perché la Germania vieta la vendita di superalcolici al di sotto dei 20 gradi, e il Cassis de Dijon fa 15 gradi.

La questione arriva davanti alla Corte di Giustizia, la quale afferma che ci deve essere il principio di mutuo riconoscimento.

Il principio di mutuo riconoscimento implica l'accettazione, da parte di ogni Stato membro della Comunità, dei prodotti legalmente o lealmente fabbricati negli altri Stati membri, anche se secondo prescrizioni diverse da quelle nazionali, purché i prodotti in questione rispondano in maniera adeguata alle esigenze normative dello Stato importatore. Quindi, se un prodotto è autorizzato e prodotto legalmente in uno Stato membro, esso può e deve essere commercializzato in tutti gli Stati membri, in quanto essi devono riconoscere che tale prodotto è a norma.

Caso Cassis de Dijon (CGCE, C-120/74) - Massima

IN QUANTO DISPOSIZIONE SPECIFICA PER I MONOPOLI NAZIONALI DI CARATTERE COMMERCIALE, L'ART. 37 DEL TRATTATO CEE NON È PERTINENTE RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE NON RIGUARDANO L'ESERCIZIO, DA

PARTE DI UNPUBBLICO MONOPOLIO, DELLA SUA FUNZIONE SPECIFICA - CIOE' DEL SUO DIRITTO DIESCLUSIVA - BENSI' CONCERNONO, IN VIA GENERALE, LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIODI BEVANDE ALCOLICHE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSE RIENTRINO NELMONOPOLIO DI CUI TRATTASI.

2 . IN MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE, GLI OSTACOLI PER LA CIRCOLAZIONEINTRACOMUNITARIA DERIVANTI DA DISPARITA' DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALIRELATIVE AL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI VANNO ACCETTATIQUALORA TALI PRESCRIZIONI POSSANO AMMETTERSI COME NECESSARIE PERRISPONDERE AD ESIGENZE IMPERATIVE ATTINENTI, IN PARTICOLARE,ALL'EFFICACIA DEI CONTROLLI FISCALI, ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTEPUBBLICA, ALLA LEALTA' DEI NEGOZI COMMERCIALI E ALLA DIFESA DEICONSUMATORI.

3 . LA NOZIONE DI 'MISURA D'EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE'© Lisa Bonetti - 21Diritto amministrativo - Prof.ssa Antonella PeriniALL'IMPORTAZIONE', DI CUI ALL'ART. 30 DEL

TRATTATO CEE, VA INTESA NEL SENSO CHERICADE DEL PARI NEL DIVIETO CONTEMPLATO DA DETTA DISPOSIZIONE LA FISSAZIONEDI UNA GRADAZIONE MINIMA PER LE BEVANDE ALCOLICHE, FISSAZIONE CONTENUTANELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO, QUALORA SI TRATTIDELLiIMPORTAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE LEGALMENTE PRODOTTE E MESSE INCOMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

6. IL PRINCIPIO DELL'EFFETTO UTILE

Il principio dell'effetto utile impone un'applicazione e un'interpretazione delle norme comunitariefunzionale al raggiungimento delle loro finalità.

Con l'elaborazione di tutti questi principi ci troviamo ancora in una fase precoce dell'integrazione, dove lelegislazioni nazionali erano molto diverse l'una dall'altra e dove l'integrazione era portata avantiessenzialmente dalla Corte di Giustizia. In un secondo momento, è intervenuta la legislazione europeaattraverso un processo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Questo comporta il fatto

che ledifferenti legislazioni dei vari Paesi membri abbiano iniziato a convergere in un' unica direzione. Questofenomeno è conosciuto anche a livello internazionale, ma a livello comunitario è un fenomeno particolareper la qualità e la quantità del ravvicinamento. Ci sono diverse gradazioni di ravvicinamento:
  • coordinamento delle legislazioni: adozione di disposizioni comuni intese a creare dei meccanismiper evitare che l'applicazione divergente possa dar luogo a contrasti → non c'è un intervento sullesingole legislazioni, ma si creano degli strumenti per evitare il contrasto tra legislazioni nazionali. Questo meccanismo di coordinamento era soprattutto tipico delle origini delle Comintà.
  • armonizzazione delle legislazioni (oggi il meccanismo più comune): il Consiglio e il Parlamentoemanano delle direttive che hanno come obiettivo l'emanazione di norme nazionali sulla base di unmodello comune (la

direttiva indirizza la materia nazionale, ad esempio per quanto riguarda la materia degli appalti pubblici).

uniformazione delle legislazioni: sostituzione della normativa nazionale con normative europee. È il caso dei regolamenti e delle direttive self-executing. Il ravvicinamento delle legislazioni è uno strumento funzionale al processo di integrazione ed è caratterizzato da una certa dinamicità, in quanto il contenuto e l'intensità dell'armonizzazione dipendono dal livello di integrazione che gli Stati membri vogliono raggiungere. Questo è uno degli strumenti per raggiungere l'integrazione.

Tutti questi principi e meccanismi di ravvicinamento ci pongono un ulteriore problema: si tratta del problema del rapporto tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento nazionale e l'impatto del primo sul secondo.

Il principio del primato del diritto UE e i rapporti fra l'ordinamento europeo e quello nazionale.

orientamenti:

  1. integrazione fra ordinamenti (tesi monista: l'ordinamento è quindi uno solo): tesi sostenuta dalla Corte di Giustizia europea, secondo la quale l'ordinamento europeo è un ordinamento giuridico a© Lisa Bonetti – 22Diritto amministrativo – Prof.ssa Antonella Perinisé stante che ha effetti diretti negli ordinamenti interni e in caso di contrasto tra ordinamento europeo e ordinamento nazionale il primo prevale sul secondo.

  2. separatezza (tesi dualista: "ordinamenti separati e autonomi fra di loro") degli ordinamenti interno e comunitario: tesi sostenuta dalla Corte costituzionale italiana in una prima fase (sentenza Costavs Enel). Questo orientamento però pone dei problemi in relazione ai contrasti tra le norme comunitarie e le norme nazionali. La posizione della Corte costituzionale è andata evolvendosi, anche perché è cambiata la Costituzione: dopo la riforma del 2001, il nuovo art. 117 Cost.

prevede che la potestà legislativa sia subordinata anche ai vincoli comunitari; invece, anteriormente, le limitazioni alla sovranità nazionale si giustificavano solamente in base all'art. 11 Cost. (organizzazioni che promuovono pace e giustizia), e non in base all'art. 117 Cost., quindi la legislazione non era direttamente subordinata ai vincoli comunitari.

Ci sono state delle progressive aperture dell'orientamento della Corte costituzionale a partire dalla sua posizione nella sentenza Costa vs Enel:

  1. Legge italiana successiva in contrasto con norme comunitarie prevale in virtù del criterio cronologico (C. cost. 14/1964), in quanto c'è una equiordinazione tra norma comunitaria e norma nazionale → Questo però significa che qualsiasi legge italiana può modificare il Trattato istitutivo, perciò questa posizione è risultata problematica.

NB: La Corte di Giustizia invece ha sempre sostenuto l'integrazione tra

i due ordinamenti e tale integrazione comporta non solo il principio dell'efficacia diretta (riconosciuto anche dalla Corte costituzionale), ma anche del principio del primato del diritto UE (in questo momento non riconosciuto dalla Corte costituzionale). Legge italiana successiva in contrasto con la norma comunitaria comporta una violazione dell'art.11 Cost. (norma interposta tra la legge ordinaria e il trattato istitutivo), quindi si ha l'impugnazione della legge italiana in contrasto con la normativa comunitaria e si ha un sindacato accentrato di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale (C. cost. 183/1973, 232/1975) che si fonda sul coordinamento fra ordinamenti separati e autonomi l'uno dall'altro, e non più sull'equiordinazione della norma comunitaria con la norma nazionale. Quindi la Corte costituzionale si assume il carico di stabilire se la norma nazionale successiva viola l'art. 11 Cost: in caso di violazione,
la norma comunitaria prevale.
3. Disapplicazione (presuppone un vizio della legge) della norma italiana successiva in contrasto con
la normativa comunitaria (C. cost. 170/1984). Non si tratta di annullamento della normativa italiana
come nell'ipotesi del sindacato accentrato. In questo caso, la disapplicazione si dirige infatti a tutti i
giudici nazionali, che devono anzitutto capire se la norma italiana sia interpretabile in maniera
conforme al diritto europeo, ma se ciò non fosse possibile, si applica la normativa europea e non si
applica quella italiana.
4. L'obbligo di disapplicazione della normativa italiana si estende anche alle PA (C. cost. 389/1989),
le quali, essendo parte integrante dell'ordinamento comunitario, hanno l'obbligo di applicare il
diritto comunitario.
5. Preferenza per la normativa comunitaria. La Corte costituzionale afferma che la disapplicazione
presupporrebbe un vizio della legge italiana, ma in realtà la normativa italiana non

È stata applicata anche nelle ipotesi in cui la legge italiana non aveva nessun vizio. Quindi le norme comunitarie© Lisa Bonetti – 23Diritto amministrativo – Prof.ssa Antonella Perini entrano e permangono nel nostro ordinamento senza essere influenzate dalla legge italiana, la quale non viene applicata al singolo caso di specie e i rapporti sono regolati sulla base della disciplina europea. Non si tratta di una questione meramente terminologica: a differenza della disapplicazione, la NON APPLICAZIONE lascia comunque la norma italiana valida e quindi, nel momento in cui non ci sia più la normativa comunitaria, si applica nuovamente la normativa italiana poiché essa è comunque valida (C. cost. 168/1991).

Questo punto di arrivo genera un po’ di ambiguità. Oggigiorno, l’impugnazione davanti alla Corte costituzionale di leggi italiane in contrasto con la normativa comunitaria può comunque essere fatta per violazione dell’art.

117 Cost. La Pubblica Amministrazione nel d
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A.A. 2020-2021
65 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ellebi98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Perini Antonella.