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ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

La pubblica amministrazione è l 'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio ed alle

funzioni dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza per curare in concreto

l’interesse generale. Si caratterizza per un assetto pluricentrico(Stato, Regioni, Comuni.),

plurimorfo(con diversi modelli organizzativi) e pluralistico(a tutela di molti interessi pubblici

rilevanti). La Repubblica italiana secondo l’art 114 della Costituzione è costituita dai Comuni, dalle

e sono titolari di funzioni

Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le

rispettive competenze. Gli Enti territoriali, quali Province,Comuni, Regioni e Città

metropolitane,sono enti pubblici che hanno tra i loro elementi costitutivi il territorio, il quale

è quindi essenziale per l'esistenza dell'ente. Sono enti dotati di ampia autonomia

amministrativa,decisionale e organizzativa. Le amministrazioni territoriali curano gli

interessi di una collettività costituita da tutti coloro che risiedono nel loro territorio (che può

essere l'intero territorio nazionale o una sua parte, ossia una circoscrizione), vale a dire di

comunità territoriale nella sua interezza, il che conferisce loro il carattere della politicità. Lo

stato è ente sovrano, mentre gli enti territoriali locali sono enti autonomi, in quanto curano gli

interessi di una collettività in posizione di più o meno ampia autonomia dallo stato e da altri

enti pubblici. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne

l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base

dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ai Comuni in quanto enti più

vicini ai problemi dei cittadini. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

1) Enti pubblici statali, 2) Amministrazioni territoriali, 3)O

Lo Stato opera attraverso rgani

ausiliari e altre persone giuridiche , alle quali viene riconosciuta un’ampia autonomia

amministrativa.

Al vertice della Pubblica Amministrazione si trova il Governo, composto dal Consiglio dei ministri,

dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Il Consiglio dei ministri definisce gli orientamenti ai quali

i singoli Ministri e tutti gli altri organi della Pubblica Amministrazione devono poi attenersi.

Il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'attività dei ministri, mantenendo l'unità di indirizzo

politico e amministrativo. I Ministri sono a capo dei Ministeri, che sono gli apparati che gestiscono i

singoli settori della Pubblica Amministrazione. La gran parte dei ministeri sono organizzati in uffici

periferici, il più rilevante dei quali è la Prefettura, sotto la responsabilità del Prefetto che è il

principale organo dell’amministrazione periferica dello Stato.

Egli rappresenta il Governo in ogni Provincia; da lui dipendono le forze di polizia e, in caso di necessità,

può chiedere l'intervento delle forze armate. Il Prefetto si trova a capo dell'Ufficio Territoriale del

Governo la cui istituzione ha inteso riunire in un unico ufficio le funzioni prima esercitate da molti

organi periferici dello Stato. Gli uffici delle amministrazioni statali si trovano, quindi, oltre che nei

ministeri, anche in ripartizioni presenti in sedi decentrate, in modo da assicurare maggiore efficacia

all'azione ministeriale e migliore soddisfazione degli interessi dei cittadini. Le Agenzie sono strutture

organizzative, strettamente collegata a un singolo ministero di riferimento, che svolge attività a

carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, e

opera al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.

Nella tutela dell’interesse generale l’amministrazione pubblica ha istituito numerosi Enti pubblici

statali autonomi e strumentali. Un ente strumentale (o ausiliario o funzionale) è un ente pubblico che

persegue fini propri di un altro ente pubblico (ente principale o ausiliario), sovente territoriale, al

quale è legato da vincoli di soggezione. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono

detti enti autonomi e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali. La Camera di Commercio,

l’Università e le Scuole sono enti ad autonomia funzionale a cui la legge predetermina gli organi di

governo(presidente, giunta, consiglio) e rinvia allo Statuto la determinazione delle scelte di macro

organizzazione, i programmi e le modalità di azione nei confronti degli utenti con i quali interagiscono.

Alla relazione di strumentalità funzionale con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del

medesimo - può affiancarsi una relazione di strumentalità strutturale, quando l'ente principale dispone

di penetranti poteri d'ingerenza nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i

quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire direttive, di

controllo sugli organi e sugli atti (anche di merito, su certi atti) e di nomina dei titolari degli organi più

importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di

organi e uffici dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una

limitata autonomia, oltre che della personalità giuridica. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur

soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia. Il ricorso ad un

ente strumentale per lo svolgimento di un'attività o un complesso di attività è una forma di

amministrazione indiretta, in contrapposizione all'amministrazione diretta, nella quale le attività sono

svolte dall'ente con propri uffici. Rientrano tra gli enti strumentali anche le agenzie, se dotate di

personalità giuridica. Nell'ordinamento italiano vi sono numerosi enti strumentali dello stato (ne sono

esempi l'ISTAT e le agenzie fiscali, come l'Agenzia delle entrate) che rientrano tra gli enti parastatali.

Esistono anche numerosi enti strumentali di enti territoriali locali, soprattutto delle regioni e dei

maggiori comuni (si pensi alle aziende speciali).

Lo Stato si avvale inoltre di Organi ausiliari, enti con funzioni di supporto e sostegno di altre strutture

costituzionali.

Il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) è composto da esperti e rappresentanti

delle categorie produttive. E’ organo di consulenza tecnico-politica del Parlamento e del Governo per

le materie che gli sono attribuite dalla legge, in particolare in campo economico-sociale. Dispone di

iniziativa legislativa ( può presentare proposte di legge in campo economico-sociale).

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico - amministrativa e di tutela della giustizia

nell’ambito della Pubblica Amministrazione (è giudice d’appello nei confronti delle sentenze dei

Tribunali Amministrativi Regionali).

La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello

successivo sulla gestione del bilancio dello stato; partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli

enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria; riferisce alle Camere sugli esiti dei controlli contabili

eseguiti.

Nel nostro ordinamento sono presenti anche numerose Autorità amministrative indipendenti che

rappresentano enti posti a tutela di diversi settori di rilevanza sociale. Esse sono organismi istituiti

dalla legge con finalità di tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza e delicatezza e ritenuti

meritevoli di riconoscimento costituzionale. Il loro ruolo, con la loro indipendenza e terzietà, è quello

di tutelare gli interessi pubblici e della collettività in diversi settori di rilevanza sociale. Ciascuna

autorità è dotata di potere di vigilanza, ispettivo, limitatamente normativo e decisorio, e sanzionatorio

nel settore di propria competenza.

Concretamente esse oggi sono: la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, l’Autorità garante della

concorrenza e del mercato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il Garante per la protezione dei dati

personali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il servizio universale, secondo la legge italiana, indica una situazione che comporta degli oneri a

carico di un gestore pubblico o privato di un servizio di pubblica utilità al fine di garantire uno

standard minimo predefinito di qualità di servizi, per i quali non sia possibile l'equilibrio economico,

ma che si ritiene tuttavia necessario di garantire alla collettività, nel caso anche con meccanismi di

compensazione finanziaria pubblica. Il cosiddetto Servizio Universale è un insieme minimo di servizi

forniti ad un livello qualitativo specifico e ad un prezzo “accessibile”, che deve essere garantito a tutti

gli utenti che lo richiedano, a prescindere dalla loro posizione geografica sul territorio nazionale. Il

Servizio Universale è, quindi, un elemento di salvaguardia per l’utenza rispetto alle regole della libera

concorrenza,perché impone obblighi di fornitura agli operatori, i quali, normalmente, vengono invece

lasciati liberi nelle loro scelte commerciali. Telecom Italia S.p.A. è la Società ad oggi incaricata di

fornire il Servizio Universale. A livello europeo esistono leggi con obblighi di servizio universale

nell'erogazione di energia elettrica e nel settore delle telecomunicazioni, tradotte nei rispettivi

ordinamenti nazionali. In Italia è stato introdotto ed è disciplinato dal D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318.

Grazie dunque alla normativa comunitaria tutte le attività economiche gestite dallo Stato vengono

LIBERALIZZATE(intendono le attività che prima erano oggetto di regolazioni pubbliche, ma che vanno

verso la riduzione di questo controllo) e concesse anche ai privati. Vi sono due diversi tipi di

liberalizzazione:

1) Liberalizzazioni totali: nelle quali le attività non sono più svolte da soggetti pubblici, ma

vengono anche sottratte a regolazioni pubbliche(taxi, farmacie)

2) Liberalizzazioni parziali: quando settori di attività economiche vengono sottratte al

monopolio statale, ma rimangono comunque funzioni di regolazione affidate a soggetti

pubblici.

Queste attività comunque rimangono attivi

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
9 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Zaba91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bombardelli Marco.