vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
La pubblica amministrazione è l 'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio ed alle
funzioni dell'amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza per curare in concreto
l’interesse generale. Si caratterizza per un assetto pluricentrico(Stato, Regioni, Comuni.),
plurimorfo(con diversi modelli organizzativi) e pluralistico(a tutela di molti interessi pubblici
rilevanti). La Repubblica italiana secondo l’art 114 della Costituzione è costituita dai Comuni, dalle
e sono titolari di funzioni
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. Gli Enti territoriali, quali Province,Comuni, Regioni e Città
metropolitane,sono enti pubblici che hanno tra i loro elementi costitutivi il territorio, il quale
è quindi essenziale per l'esistenza dell'ente. Sono enti dotati di ampia autonomia
amministrativa,decisionale e organizzativa. Le amministrazioni territoriali curano gli
interessi di una collettività costituita da tutti coloro che risiedono nel loro territorio (che può
essere l'intero territorio nazionale o una sua parte, ossia una circoscrizione), vale a dire di
comunità territoriale nella sua interezza, il che conferisce loro il carattere della politicità. Lo
stato è ente sovrano, mentre gli enti territoriali locali sono enti autonomi, in quanto curano gli
interessi di una collettività in posizione di più o meno ampia autonomia dallo stato e da altri
enti pubblici. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ai Comuni in quanto enti più
vicini ai problemi dei cittadini. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
1) Enti pubblici statali, 2) Amministrazioni territoriali, 3)O
Lo Stato opera attraverso rgani
ausiliari e altre persone giuridiche , alle quali viene riconosciuta un’ampia autonomia
amministrativa.
Al vertice della Pubblica Amministrazione si trova il Governo, composto dal Consiglio dei ministri,
dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. Il Consiglio dei ministri definisce gli orientamenti ai quali
i singoli Ministri e tutti gli altri organi della Pubblica Amministrazione devono poi attenersi.
Il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'attività dei ministri, mantenendo l'unità di indirizzo
politico e amministrativo. I Ministri sono a capo dei Ministeri, che sono gli apparati che gestiscono i
singoli settori della Pubblica Amministrazione. La gran parte dei ministeri sono organizzati in uffici
periferici, il più rilevante dei quali è la Prefettura, sotto la responsabilità del Prefetto che è il
principale organo dell’amministrazione periferica dello Stato.
Egli rappresenta il Governo in ogni Provincia; da lui dipendono le forze di polizia e, in caso di necessità,
può chiedere l'intervento delle forze armate. Il Prefetto si trova a capo dell'Ufficio Territoriale del
Governo la cui istituzione ha inteso riunire in un unico ufficio le funzioni prima esercitate da molti
organi periferici dello Stato. Gli uffici delle amministrazioni statali si trovano, quindi, oltre che nei
ministeri, anche in ripartizioni presenti in sedi decentrate, in modo da assicurare maggiore efficacia
all'azione ministeriale e migliore soddisfazione degli interessi dei cittadini. Le Agenzie sono strutture
organizzative, strettamente collegata a un singolo ministero di riferimento, che svolge attività a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, e
opera al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.
Nella tutela dell’interesse generale l’amministrazione pubblica ha istituito numerosi Enti pubblici
statali autonomi e strumentali. Un ente strumentale (o ausiliario o funzionale) è un ente pubblico che
persegue fini propri di un altro ente pubblico (ente principale o ausiliario), sovente territoriale, al
quale è legato da vincoli di soggezione. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria sono
detti enti autonomi e comprendono, tra gli altri, gli enti territoriali. La Camera di Commercio,
l’Università e le Scuole sono enti ad autonomia funzionale a cui la legge predetermina gli organi di
governo(presidente, giunta, consiglio) e rinvia allo Statuto la determinazione delle scelte di macro
organizzazione, i programmi e le modalità di azione nei confronti degli utenti con i quali interagiscono.
Alla relazione di strumentalità funzionale con l'ente principale - il perseguimento di fini propri del
medesimo - può affiancarsi una relazione di strumentalità strutturale, quando l'ente principale dispone
di penetranti poteri d'ingerenza nei confronti dell'ente strumentale: poteri di indirizzo, attraverso i
quali stabilisce i fini della sua azione, di direzione, in virtù dei quali gli può impartire direttive, di
controllo sugli organi e sugli atti (anche di merito, su certi atti) e di nomina dei titolari degli organi più
importanti. In questi casi l'ente strumentale può essere sostanzialmente considerato un complesso di
organi e uffici dell'ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una
limitata autonomia, oltre che della personalità giuridica. In altri casi, invece, l'ente strumentale, pur
soggetto a controlli e altri poteri dell'ente principale, gode di una maggiore autonomia. Il ricorso ad un
ente strumentale per lo svolgimento di un'attività o un complesso di attività è una forma di
amministrazione indiretta, in contrapposizione all'amministrazione diretta, nella quale le attività sono
svolte dall'ente con propri uffici. Rientrano tra gli enti strumentali anche le agenzie, se dotate di
personalità giuridica. Nell'ordinamento italiano vi sono numerosi enti strumentali dello stato (ne sono
esempi l'ISTAT e le agenzie fiscali, come l'Agenzia delle entrate) che rientrano tra gli enti parastatali.
Esistono anche numerosi enti strumentali di enti territoriali locali, soprattutto delle regioni e dei
maggiori comuni (si pensi alle aziende speciali).
Lo Stato si avvale inoltre di Organi ausiliari, enti con funzioni di supporto e sostegno di altre strutture
costituzionali.
Il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) è composto da esperti e rappresentanti
delle categorie produttive. E’ organo di consulenza tecnico-politica del Parlamento e del Governo per
le materie che gli sono attribuite dalla legge, in particolare in campo economico-sociale. Dispone di
iniziativa legislativa ( può presentare proposte di legge in campo economico-sociale).
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico - amministrativa e di tutela della giustizia
nell’ambito della Pubblica Amministrazione (è giudice d’appello nei confronti delle sentenze dei
Tribunali Amministrativi Regionali).
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello
successivo sulla gestione del bilancio dello stato; partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria; riferisce alle Camere sugli esiti dei controlli contabili
eseguiti.
Nel nostro ordinamento sono presenti anche numerose Autorità amministrative indipendenti che
rappresentano enti posti a tutela di diversi settori di rilevanza sociale. Esse sono organismi istituiti
dalla legge con finalità di tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza e delicatezza e ritenuti
meritevoli di riconoscimento costituzionale. Il loro ruolo, con la loro indipendenza e terzietà, è quello
di tutelare gli interessi pubblici e della collettività in diversi settori di rilevanza sociale. Ciascuna
autorità è dotata di potere di vigilanza, ispettivo, limitatamente normativo e decisorio, e sanzionatorio
nel settore di propria competenza.
Concretamente esse oggi sono: la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il Garante per la protezione dei dati
personali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Il servizio universale, secondo la legge italiana, indica una situazione che comporta degli oneri a
carico di un gestore pubblico o privato di un servizio di pubblica utilità al fine di garantire uno
standard minimo predefinito di qualità di servizi, per i quali non sia possibile l'equilibrio economico,
ma che si ritiene tuttavia necessario di garantire alla collettività, nel caso anche con meccanismi di
compensazione finanziaria pubblica. Il cosiddetto Servizio Universale è un insieme minimo di servizi
forniti ad un livello qualitativo specifico e ad un prezzo “accessibile”, che deve essere garantito a tutti
gli utenti che lo richiedano, a prescindere dalla loro posizione geografica sul territorio nazionale. Il
Servizio Universale è, quindi, un elemento di salvaguardia per l’utenza rispetto alle regole della libera
concorrenza,perché impone obblighi di fornitura agli operatori, i quali, normalmente, vengono invece
lasciati liberi nelle loro scelte commerciali. Telecom Italia S.p.A. è la Società ad oggi incaricata di
fornire il Servizio Universale. A livello europeo esistono leggi con obblighi di servizio universale
nell'erogazione di energia elettrica e nel settore delle telecomunicazioni, tradotte nei rispettivi
ordinamenti nazionali. In Italia è stato introdotto ed è disciplinato dal D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318.
Grazie dunque alla normativa comunitaria tutte le attività economiche gestite dallo Stato vengono
LIBERALIZZATE(intendono le attività che prima erano oggetto di regolazioni pubbliche, ma che vanno
verso la riduzione di questo controllo) e concesse anche ai privati. Vi sono due diversi tipi di
liberalizzazione:
1) Liberalizzazioni totali: nelle quali le attività non sono più svolte da soggetti pubblici, ma
vengono anche sottratte a regolazioni pubbliche(taxi, farmacie)
2) Liberalizzazioni parziali: quando settori di attività economiche vengono sottratte al
monopolio statale, ma rimangono comunque funzioni di regolazione affidate a soggetti
pubblici.
Queste attività comunque rimangono attivi