Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 42
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 1 Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 42.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto amministrativo - lezioni su nozioni generali Pag. 41
1 su 42
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La vicenda giudiziaria e la diffusione di documenti segreti

Qui la vicenda giudiziaria ha esiti alterni. Perché: questi che sono documenti segreti, chi li diffonde, chi li ha conosciuti, associati alla citazione che abbiamo appena fatto, compie quel reato che abbiamo già visto. Cioè chiunque rivela taluna notizia di carattere segreto ecc ecc è punito.

Qui la Cassazione si trova a dover decidere se abbiano o no compiuto questo reato. Non dimentichiamo che anche stavolta è il giudice a stabilire e definire cosa è segreto e cosa no, oppure se il fatto stesso che il documento abbia il massimo di sicurezza… il segreto senza distinzione oggettivo, soggettivo cioè basta che l’autorità preposta quindi il presidente del consiglio dei ministri in ultima analisi abbia codificato un certo atto per escludere e punire la diffusione; oppure deve essere valutata nel senso che bisogna che qualunque documento debba rispondere ai requisiti che abbiamo già visto dell’art.12. Il giudice a

questo punto non può che ritenere che deve verificare se il contenuto dell'attogiustifichi la tutela del documento, ma non solo.. fa qualcosa di diverso. Ricordate che abbiamo visto che l'ultimo comma dell'art.12 prevede che questa tutela non può spettare ad ogni attività ad ogni fatto d'articolo d'ordine incostituzionale. Qui il giudice codifica gli atti riservati (OSSI) come di carattere eversivo, quindi la diffusione di questi atti non comportano nessun tipo di reato, il limite della segretezza non può operare, proprio perché, qual è la logica della norma? :se non è conoscibile il segreto, per il punito che violi questo segreto, ogni fatto - ogni documento la cui conoscenza pregiudica la sicurezza interna o esterna dello stato, mette in pericolo. non è degno di questa garanzia, anzi. Ogni invece atto e fatto di carattere eversivo. È la conoscenza che può garantire

Casomail’integrità e la sicurezza dello stato, occorre conoscere. Qui si trattava di documenti inerenti l’organizzazione privata, la corte d’Assise riconosce ditrovarsi davanti ad un esercito nascosto - parallelo e naturalmente a questo punto non c’è nessun “segreto” che tenga, anzi il fine eversivo dei fatti rappresentati da questi documentine esclude radicalmente che fosse un soggetto compreso nella categoria del segreto di stato.

Così non è stato per le stragi di Bologna in cui la corte costituzionale si è più volte occupata, in termini giuridici, un conflitto d’attribuzioni tra il Giudice procuratore, che intende esercitare l’azione penale e quindi acquisire la notizie di reato, contro la presidente del consiglio dei Ministri che è l’autorità competente in materia di segreti di stato, circal’utilizzazione di uno scatolone di documenti in cui erano notificati una serie di

personaggi appartenenti al s.i.s.d.e. Si conclude con una dubbiosa, ma definitiva, dichiarazione da parte delle forze costituzionali che ritiene che in questo caso ricorresse il segreto di stato proprio perché queste notizie erano attinenti (codificate) alla sicurezza; vi erano anche registri riservati.

Esiste quindi anche questa categoria, non solo del segreto ma anche delle notizie riservate tanto che ultimamente la corte costituzionale si è occupata anche di questo.

Cosa sono le notizie riservate?

Dice che si è sospettata d'incostituzionalità la norma penale che diceva: "chiunque rivela notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la diffusione" (qualunque notizia riservata non può essere diffusa).

Qui la corte costituzionale si è levata d'impaccio agganciando la nozione di notizia riservata agli stessi vincoli previsti nel caso di notizie coperte da segreto di stato.

L'art. 202 del codice penale prevede

che impone di mantenere riservatezza sulle indagini in corso. In questi casi, i pubblici ufficiali e gli incaricati dell'azione penale devono astenersi dal rivelare informazioni sensibili che potrebbero compromettere l'efficacia delle indagini stesse. Il segreto investigativo può essere opposto anche durante il processo, se la divulgazione di determinati elementi potrebbe pregiudicare la corretta valutazione delle prove da parte del giudice. In tal caso, il giudice informa il presidente del tribunale e, se confermato il segreto investigativo, il processo viene interrotto. È importante sottolineare che il segreto investigativo non può essere opposto in modo arbitrario, ma deve essere giustificato dalla necessità di tutelare l'efficacia dell'azione penale.

(quello che si chiamava una volta segreto istruttorio), il "segreto interno" (questo è un segreto interno all'attività processuale, lo stesso imputato non può averne conoscenza, e anche in fatto di successiva è derogabile dal Pubblico Ministero); c'è anche un segreto "esterno" cioè gli atti del processo non sono pubblicabili (art.114 del codice di procedura penale) fino a che la loro divulgazione pregiudichi l'azione penale. Poi c'è anche il segreto "professionale", previsto dall'art.200 del codice di procedura penale. È esteso anche ai giornalisti nel senso che possono rifiutare di deporre le proprie informazioni, o meglio possono tacere sulle fonti delle loro informazioni, a meno che il giudice non lo ritenga assolutamente essenziale per la definizione del processo; quindi è una tutela piuttosto attenuata, non al pari delle altre categorie. Art. 200 << non

possonoessere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione i ministri di confessione religiose (il prete), gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, notai, medici, chirurghi, farmacisti, ostetrici ed ogni altro esercente la professione sanitaria ecc. Quindi queste disposizioni si applicano anche ai giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale (no ai pubblicisti, anche se non si capisce perché) relativamente ai nomi ed alle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario durante l'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede alla loro veridicità solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Questo avviene anche per quanto riguarda l'amministrazione, voi sapete che una.

Le fonti possibili, cioè il diritto di informazione e la libertà di informazione, hanno la sua conoscenza pregnante e specifica per quel che riguarda la pubblica amministrazione.

Sapete che esiste il cosiddetto diritto d'accesso agli atti amministrativi, ovvero per le amministrazioni vige non più il principio della riservatezza o del segreto ma quello della cosiddetta "trasparenza" (si dice l'attività amministrativa è trasparente) e la norma fondamentale che introduce questo principio è l'art. 22 e seguenti della legge 241 sul procedimento ed introduce proprio il principio della conoscibilità quanto più ampia dell'attività amministrativa, anche qui il potere amministrativo si allinea ad altri poteri che sono connotati dalla piena riconoscibilità.

Art.22 << al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale

è riconosciuto a chiunque, che abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste. (badate che il documento non è un semplice pezzo di carta... di norma è ormai un dato acquisito anche in materia penale; anche in materia civile c'è questa nozione molto ampia, cartaceo, magnetico, elettronico, qualcuno dice anche mnemonico). Si rientra comunque nella conoscenza dell'amministrazione, questo qualcosa deve essere reso conoscibile a chi ne abbia interesse, prima si diceva a chiunque, e poi con l'art.22 con una nozione più restrittiva. Il comma 2 dell'art.22 << è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto che ha enti interni con una delle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai

finidell'attività amministrativa. In realtà questa norma è stata preceduta da altre con portata più limitata per esempio per quanto riguarda gli atti dei comuni già altre norme prevedevano che la possibilità d'accesso dei cittadini agli atti Comunali, o in materia d'ambiente c'è un accesso ancora più ampio perché chiunque qui (in materia d'ambiente) può accedere ad atti che abbiano una rilevanza rispetto alla tutela dell'ambiente.

L'art.22 invece ha questa connotazione più ristretta perché consente sì l'accesso ma non a tutti ma a chiunque ne abbia interesse; su questo "interesse" si è molto discusso: che interesse deve avere chi chiede di conoscere qualcosa? È lo stesso interesse che giustificherebbe che quel soggetto agisse in giudizio contro la pubblica amministrazione? Coincide con l'interesse processuale? Si è

detto di no: basta un interesse degno di tutela, ma non che sia un interesse emulativo(far perdere tempo o spinto da esigenze di semplice curiosità). Sulla definizione di questo limite all'accesso degli atti si sono avute parecchie interpretazioni discordanti ma la giurisprudenza ha però quantomeno predicato bene in tema di accesso agli atti dell'amministrazione nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Un giornalista può chiedere al comune di conoscere atti che siano di disponibilità del comune? Si trova in una situazione privilegiata differente dagli altri soggetti?

La giurisprudenza ritiene di sì, in linea di massima, ad esempio in una delle sentenze più significative quella del Consiglio di Stato la 570 del '96: sostiene che una testata giornalistica ha diritto d'accesso alla conoscenza degli atti "non riservati" (siamo alle solite) della pubblica amministrazione che possano interessare i

propri lettori a condizione che si dia compiuta giustificazione delle ragioni che sottendono al campo d'accesso e che queste siano coerenti con la finalità con cui la realizzazione del diritto d'accesso

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Salibba Vittorio.