Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80
(G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
Legge n. 241/90 (precedente) Legge 241/90 (modificata ed integrata)
Capo I
Capo I PRINCIPI
PRINCIPI Art. 1 (Princìpi generali dell’attività amministrativa)
Art. 1 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le
e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente modalità previste dalla presente legge e dalle altre
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
procedimenti. nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le
norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di
cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. i
Art. 2
Art. 2 (Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l’adozione di un provvedimento espresso. mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi
ii
tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente dell’articolo 17 , comma 1, della legge 23 agosto 1988,
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui n. 400, su proposta del Ministro competente, di
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di
se il procedimento è ad iniziativa di parte. competenza delle amministrazioni statali devono
concludersi, ove non siano direttamente previsti per
legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo
i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza. I
termini sono modulati tenendo conto della loro
sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici
tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. termine è di novanta giorni.
a cura di Carlo Apponi 1
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di
ordinamenti. valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo
comunque non superiore a novanta giorni. I termini di
cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per
una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di
cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
iii
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere
proposto anche senza necessità di diffida
all’amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un
anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti
commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere
della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la
riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento
ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 3 (Motivazione del provvedimento)
Art. 3 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo
concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle
decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
risultanze dell’istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere
insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
anche l’atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Art. 3-bis. (Uso della telematica)
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro
attività, le amministrazioni pubbliche incentivano
l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
a cura di Carlo Apponi 2
Capo II
Capo II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del
Art. 4 procedimento)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile
atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
ordinamenti. Art. 5 (Responsabile del procedimento)
Art. 5 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.
dell’articolo 4. 3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi
soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
abbia interesse. Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento)
Art. 6 1. Il responsabile del procedimento:
1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per
degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l’indizione o, avendone la competenza,
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
a cura di Carlo Apponi 3
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
iv
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente
per l’adozione. per l’adozione. L’organo competente per
l’adozione del provvedimento finale, ove diverso
dal responsabile del procedimento, non può
discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento
finale. Capo III
Capo III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)
Art. 7 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio
particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali
previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della
dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
comma 1, provvedimenti cautelari. Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di
Art. 8 avvio del procedimento)
1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio
1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l’amministrazione competente;
a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso;
b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
a cura di Carlo Apponi 4
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli
gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione
idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
medesima. 4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
comunicazione è prevista. Art. 9 Art. 9 (Intervento nel procedimento)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento. procedimento.
Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)
Art. 10 1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai
1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
quanto previsto dall’articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
pertinenti all’oggetto del procedimento. Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l’autorità competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da do
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Diritto Amministrativo - Legge 241/90
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Diritto amministrativo
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Appunti di Diritto Amministrativo: legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) commentata
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