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Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal

D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80

(G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)

Legge n. 241/90 (precedente) Legge 241/90 (modificata ed integrata)

Capo I

Capo I PRINCIPI

PRINCIPI Art. 1 (Princìpi generali dell’attività amministrativa)

Art. 1 1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le

e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente modalità previste dalla presente legge e dalle altre

legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,

procedimenti. nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di

atti di natura non autoritativa, agisce secondo le

norme di diritto privato salvo che la legge disponga

diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività

amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di

cui al comma 1.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze

procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. i

Art. 2

Art. 2 (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad

una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la

pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo

mediante l’adozione di un provvedimento espresso. mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun 2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi

ii

tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente dell’articolo 17 , comma 1, della legge 23 agosto 1988,

disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui n. 400, su proposta del Ministro competente, di

esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono

ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di

se il procedimento è ad iniziativa di parte. competenza delle amministrazioni statali devono

concludersi, ove non siano direttamente previsti per

legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo

i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono

concludersi i procedimenti di propria competenza. I

termini sono modulati tenendo conto della loro

sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione

amministrativa, e della natura degli interessi pubblici

tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del

procedimento o dal ricevimento della domanda, se il

procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano 3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il

ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. termine è di novanta giorni.

a cura di Carlo Apponi 1

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per

rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di

ordinamenti. valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini

di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione

delle valutazioni tecniche per un periodo massimo

comunque non superiore a novanta giorni. I termini di

cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per

una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o

certificazioni relative a fatti, stati o qualità non

attestati in documenti già in possesso

dell’amministrazione stessa o non direttamente

acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si

applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di

cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio

iii

dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere

proposto anche senza necessità di diffida

all’amministrazione inadempiente, fintanto che

perdura l’inadempimento e comunque non oltre un

anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti

commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere

della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la

riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento

ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 3 (Motivazione del provvedimento)

Art. 3 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo

concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve

svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal

essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di

comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la

fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle

decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

risultanze dell’istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa,

dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere

insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,

indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

anche l’atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Art. 3-bis. (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro

attività, le amministrazioni pubbliche incentivano

l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le

diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

a cura di Carlo Apponi 2

Capo II

Capo II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del

Art. 4 procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a

regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad

determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile

atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento

della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento

procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.

finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli

pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

ordinamenti. Art. 5 (Responsabile del procedimento)

Art. 5 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la

assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro

responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo

al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità

procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1

organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

dell’articolo 4. 3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del

3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai

responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi

soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

abbia interesse. Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento)

Art. 6 1. Il responsabile del procedimento:

1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i

ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di

presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per

degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In

l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e

particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o

la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed

incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l’indizione o, avendone la competenza,

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;

indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;

a cura di Carlo Apponi 3

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le

iv

modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento

finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente

per l’adozione. per l’adozione. L’organo competente per

l’adozione del provvedimento finale, ove diverso

dal responsabile del procedimento, non può

discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria

condotta dal responsabile del procedimento se non

indicandone la motivazione nel provvedimento

finale. Capo III

Capo III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

AMMINISTRATIVO Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento)

Art. 7 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio

particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità

del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali

previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti

il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove

diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento

parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un

predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente

pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,

individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse

l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della

dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo

effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

comma 1, provvedimenti cautelari. Art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di

Art. 8 avvio del procedimento)

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l’amministrazione competente;

a) l’amministrazione competente; b) l’oggetto del procedimento promosso;

b) l’oggetto del procedimento promosso; c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti

dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il

procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia

dell’amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data

di presentazione della relativa istanza;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

a cura di Carlo Apponi 4

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente

personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli

gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità

elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione

idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

medesima. 4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la

può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

comunicazione è prevista. Art. 9 Art. 9 (Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o

privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio

dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel

procedimento. procedimento.

Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)

Art. 10 1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai

1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:

sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;

quanto previsto dall’articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano

l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

pertinenti all’oggetto del procedimento. Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi

all’accoglimento dell’istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile

del procedimento o l’autorità competente, prima della

formale adozione di un provvedimento negativo,

comunica tempestivamente agli istanti i motivi che

ostano all’accoglimento della domanda. Entro il

termine di dieci giorni dal ricevimento della

comunicazione, gli istanti hanno il diritto di

presentare per iscritto le loro osservazioni,

eventualmente corredate da do

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andolce82 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Saitta Fabio.
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