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LE PERSONE GIURIDICHE
I soggetti di diritto si distinguono in due categorie:
- PERSONE FISICHE: sono i singoli considerati nella loro individualità; tutte le persone fisiche hanno la personalità giuridica che si acquista fin dalla nascita.
- PERSONE GIURIDICHE: Sono entità astratte (c.d. enti), cui l'ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica se presentano determinati requisiti (es. le società commerciali, gli enti pubblici).
L'articolo 11 c.c. sancisce che le persone giuridiche pubbliche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Sono persone giuridiche atipiche, mentre quelle private sono tipiche. Solo la legge o il regolamento possono disciplinare le organizzazioni amministrative e solo la legge può elevarle a persone giuridiche. Oltre allo Stato, vi sono numerosi ENTI PUBBLICI (persone giuridiche pubbliche). Lo Stato è una persona giuridica di diritto pubblico, anzi.
è la persona giuridica di diritto pubblico per eccellenza. Gli enti pubblici nel corso degli anni a partire dai primi del 1900, sono andati sempre più aumentando e differenziandosi. Non è possibile fare una classificazione degli enti pubblici, proprio per la loro diversità, ma è possibile delineare le loro caratteristiche comuni. E' di difficile qualificazione lo stesso carattere PUBBLICO, poiché è raro che la legge qualifichi espressamente un ente come pubblico. L'unico metodo valido per accertare la pubblicità di un ente è quello di guardare al regime giuridico di esso, cioè al complesso di norme e di principi che ne regolano l'esistenza e l'attività nonché all'inserimento nella struttura giuridica pubblica. Fra le varie classificazioni operate dalla dottrina a proposito degli enti pubblici, vi è quella fra: - ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALIenti territoriali sotto il profilo sostanziale sono enti esponenziali della collettività stanziata sul loro territorio; sono cioè esponenti di un gruppo il cui criterio di coesione è dato dal luogo in cui si svolge la vita dei suoi membri; sotto il profilo funzionale, invece, gli enti esponenziali di collettività territoriali, che per loro natura avrebbero finalità generali, possono essere disciplinati dal diritto positivo come enti con finalità e competenze delimitate. Anzi la delimitazione delle competenze è legata alla pluralità degli enti esistenti sullo stesso territorio e risponde ad un principio di ordinata ripartizione dei compiti di rilievo pubblicistico. Fino alla riforma del titolo V della Costituzione lo Stato aveva caratteristiche di enti a fini generali e gli enti territoriali avevano compiti determinati; adesso invece la situazione si è invertita, ed è la Regione ad avere competenza in svariate materie mentrePer lo stato sono elencate dallo stesso testo costituzionale. Per quanto riguarda invece gli enti pubblici non territoriali, anche questi possono essere esponenziali di gruppo; ma non di gruppi o collettività con finalità generali, quali sono soltanto le collettività territoriali. (es: gruppi professionali); non sono dotati di autonomia politico-amministrativa. Gli ENTI PUBBLICI ECONOMICI invece hanno caratteristiche particolari e sono caratterizzati per le attività che essi svolgono: attività commerciale (in senso ampio), normalmente in concorrenza con imprenditori privati. Attualmente gli enti pubblici economici (EPE) tendono a essere trasformati in enti pubblici "ad alto indice di autonomia finanziaria". Oltre al carattere privato del rapporto di lavoro che in essi si svolge, sono sottoposti al diritto privato tutti gli atti degli enti pubblici economici, tranne i più rilevanti atti organizzativi. I loro amministratori sono
sottratti alla giurisdizione della Corte dei Conti. Vi sono poi alcune SOCIETÀ PER AZIONI (disciplinate da norme civilistiche) alle quali la legge o la giurisprudenza attribuiscono o riconoscono natura pubblica. Tali società strutturalmente private sono però a tutti gli effetti pubbliche: sono società di diritto pubblico, ma si tratta di casi piuttosto rari, come per es. la SIAE e forse la RAI). Vi sono poi le SOCIETÀ DI DIRITTO SPECIALE, che vengono ravvisate nelle SOCIETÀ PER AZIONI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA. La legge