Diritto amministrativo
Capitolo 1: La P.A. e il diritto amministrativo
Il diritto amministrativo è l'insieme delle norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni. L'Articolo 97 della Costituzione dice che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Alle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. L'Articolo 98 afferma che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici.
Le fonti del diritto amministrativo
I regolamenti statali e gli atti amministrativi generali sono fonti del diritto di rango secondario in quanto subordinate alla legge. La potestà regolamentare è attribuita allo stato, alle regioni e agli enti locali. Gli atti amministrativi hanno l'obbligo della motivazione secondo l'Art. 3 L. 241/90. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della giunta e pubblicati in base allo Statuto. Le ordinanze di necessità e urgenza sono finalizzate a fronteggiare situazioni di necessità e urgenza. Gli atti interni, le circolari, la prassi amministrativa non sono fonti del diritto, ma sono regole che hanno rilevanza solo all'interno delle amministrazioni emananti.
L'attività amministrativa è quella attività mediante la quale la pubblica amministrazione persegue l'interesse pubblico. Gli atti che la pubblica amministrazione emana nell'espletamento dei propri compiti istituzionali sono detti atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo è quell'atto a rilevanza esterna produttivo di effetti giuridici con il quale si conclude il procedimento amministrativo. Gli atti politici sono gli atti di suprema direzione della cosa pubblica; sono atti di governo. Gli atti di alta amministrazione rappresentano la prima attuazione a livello amministrativo degli obiettivi fissati dal governo e dal Parlamento, vincolati al perseguimento delle finalità pubbliche.
Capitolo 2: Le situazioni giuridiche soggettive
Le situazioni giuridiche soggettive sono il risultato della valutazione discrezionale che l'ordinamento giuridico fa dei vari interessi ritenuti meritevoli di tutela. Il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Il diritto potestativo consente ad un soggetto di conseguire con un determinato comportamento un risultato favorevole, provocando una modificazione nella sfera giuridica di un altro soggetto che si trova in una posizione di soggezione.
La potestà è il potere di agire per il soddisfacimento di un interesse che non è proprio di chi agisce, bensì di un altro soggetto (es. potestà genitoriale). L'interesse legittimo è l'interesse che ciascun amministrato vanta affinché la pubblica amministrazione agisca nel rispetto della legalità. L'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva che si concretizza nella pretesa (pretensivo) o nel mantenimento di un determinato bene nella vita (oppositivo). L'interesse diffuso è un interesse privo di titolare in quanto comune a tutti gli individui. L'interesse collettivo è quell'interesse che fa capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale, cioè stabile. L'interesse amministrativo protetto, detto anche interesse semplice, è quello che ciascun cittadino vanta affinché la pubblica amministrazione operi nel rispetto delle regole. Le situazioni giuridiche passive sono il dovere, l'obbligo, la soggezione e l'onere.
Capitolo 3: L'organizzazione amministrativa
Gli enti pubblici hanno una propria organizzazione interna, potendosi distinguere tra uffici e organi. Gli uffici sono unità operative con mansioni prevalentemente di carattere interno. Gli organi invece rappresentano la volontà dell'ente verso l'esterno. L'organo amministrativo ha compiti decisionali e deliberativi; i suoi elementi strutturali sono il titolare, cioè il funzionario, e i poteri per lo svolgimento delle attività di competenza. Gli organi possono essere monocratici, collegiali, centrali, periferici, attivi o consultivi.
La competenza è il complesso dei poteri esercitabili da un organo e si manifesta a tre livelli: per materia, per territorio, per grado. L'esercizio della competenza da parte di soggetti diversi dal titolare dell'organo include la delega, l'avocazione e la sostituzione. L'incompetenza, in quanto difetto di attribuzione, si traduce in vizio per gli atti emanati. Il funzionario di fatto è il funzionario la cui investitura, pur esistendo, sia invalida o venuta successivamente a mancare.
La prorogatio assicura la continuità nell'esercizio delle pubbliche funzioni. In tale periodo possono essere adottati esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti e indifferibili. Il decentramento amministrativo, secondo l'Articolo 5 della Costituzione, stabilisce che la Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo.
- Forme di decentramento burocratico
- Forme di decentramento istituzionale