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Il provvedimento amministrativo

I provvedimenti sono definiti come atti autoritativi con i quali le pubbliche amministrazioni influiscono sulla sfera giuridica dei destinatari degli stessi provvedimenti.

Categorie di provvedimenti amministrativi

  • Autorizzazioni: sono provvedimenti tramite i quali la pubblica amministrazione consente ad un privato di esercitare un diritto che egli già possiede ma che per essere esercitato necessita di tale autorizzazione. Si inseriscono in tale categoria le licenze di caccia, le patenti di guida e le licenze di commercio.
  • Concessioni: tramite tali provvedimenti le pubbliche amministrazioni trasferiscono ad altri soggetti propri poteri o diritti. Oppure attribuiscono a terzi nuovi poteri che prima non esistevano. Nel primo caso si parla di concessioni traslative, nel secondo caso di concessioni costitutive. Tra le concessioni si possono inserire le onorificenze e le concessioni per il trasporto pubblico.
  • Ablazioni: sono provvedimenti tramite i quali le pubbliche amministrazioni sottraggono ad un privato, temporaneamente o in modo permanente, un suo diritto in genere di natura patrimoniale. Tale sottrazione viene solitamente compensata da un indennizzo. Un esempio di ablazione è quello delle espropriazioni per pubblica utilità.
  • Ordini: consistono in comandi di fare o di non fare come ad esempio l'ordine di demolizione di un edificio o il divieto di transito. Gli ordini sono l'esempio più comune di provvedimenti adottati senza apposito procedimento amministrativo.
  • Provvedimenti di secondo grado: hanno per oggetto precedenti provvedimenti e servono ad annullare, modificare, revocare o prorogare nel tempo questi ultimi. Essi possono essere adottati d'ufficio o previo ricorso dei soggetti interessati.

Peculiarità dei provvedimenti amministrativi

  • Tipicità: ossia tutti i provvedimenti sono previsti per legge in modo tale che la pubblica amministrazione non può adottare provvedimenti al di fuori di quelli espressamente indicati dalle norme.
  • Esecutorietà: la pubblica amministrazione nei casi previsti può fare eseguire i propri provvedimenti autonomamente senza dover chiedere l'autorizzazione del giudice.
  • Inoppugnabilità: ossia i soggetti interessati hanno a disposizione un tempo molto limitato, 60 giorni, per ricorrere contro il provvedimento, o davanti alla stessa P.A. o davanti al giudice. Trascorsi i 60 giorni il provvedimento diventa inattaccabile anche se illegittimo.
  • Imperatività: il provvedimento produce i suoi effetti anche se invalido. Degrada i diritti soggettivi su cui incide in interessi legittimi. Quindi il soggetto eventualmente colpito deve ricorrere presso il giudice.
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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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