Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Verifica di tipo meccanicistico; il giudice può esprimersi senza incorrere nel rischio di sostituirsi alla PA
Sentenza sulla obbligo di motivazione: l'obbligo di motivazione esclude gli atti normativi e atti generali perché si ritiene che la disciplina stabilita dalla 241/1990 non si rivolga agli atti che non sono provvedimenti puntuali; la giurisprudenza stabilisce principio di esigibilità: (?) Motivazione ha funzione di garanzia, di controllo diffuso, Il procedimento amministrativo si conclude con la fase decisoria, la quale è caratterizzata dall'obbligo di decidere. Obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro un determinato termine: se la PA non rispetta l'art.2 l.n.241/1990, si verifica il silenzio-inadempimento. Il provvedimento amministrativo non è l'unica conclusione fisiologica e rispettosa dell'obbligo di adempimento: esiste la facoltà di concludere il procedimento con
Un accordo (eccesso di supremazia alla PA e per il privato non è allettante; disciplina troppo scarna rende difficoltosa l'applicazione dell'accordo). Il provvedimento è precipitato del principio di adempimento.
IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO è la manifestazione di volontà, espressa dall'amministrazione titolare del potere all'esito di un procedimento amministrativo, volta alla cura di un interesse pubblico e tesa a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica dei destinatari (es. decreto di espropriazione, autorizzazione, sanzione amministrativa, ecc.)
I CARATTERI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ogni provvedimento amministrativo deve essere caratterizzato da questi caratteri.
- Nominatività
- Tipicità (con eccezioni)
- Unilateralità
- Imperatività o autoritarietà
- Inoppugnabilità
- Esecutività
- Esecutorietà
(talvolta)NOMINATIVITA’ E TIPICITA’ (COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’)
- Nominatività: la legge è il fondamento dei poteri e dei provvedimenti (non sono ammessi poteri impliciti) -> versione formale del principio di legalità, sufficiente la menzione;
- Tipicità: la legge determina i presupposti, il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti. Le ordinanze contingibili e urgenti sono nominate, ma non tipiche -> versione sostanziale del principio di legalità.
Ordinanze di necessità ed urgenza: unico caso in cui viene rispettata la nominatività, ma non la tipicità.
UNILATERALITA’
- I provvedimenti sono posti in essere dalla sola PA
- Anche se ciò non esclude che altri soggetti (privati, collettivi, altre PA) contribuiscano alla formazione dello stesso provvedimento (presentando istanza, memorie: cooperano alla formazione ma il provvedimento rimane atto della sola pubblica amministrazione).
amministrazione).IMPERATIVITÀ (espressione di supremazia della PA; è ciò che rende il provvedimento amministrativo diverso dagli altri atti)
L'attività imperativa consiste nell'attitudine di modificare la sfera giuridica del soggetto privato destinatario senza che sia necessario acquisire il suo consenso.
- Non presuppone la validità (principio di equiparazione dell'atto valido a quello invalido) -> significa che l'atto unilaterale provvedimentale valido è equiparato a quello invalido; produce sempre effetti per sottolineare che la PA tutela un interesse pubblico; per assicurare in concreto l'interesse pubblico c'è questo principio generale per cui provvedimenti producono effetti comunque (il provvedimento d'esproprio invalido produce comunque effetti, poi il soggetto terzo può reagire: es. chiede al tar annullamento del provvedimento, ma finché non vi è annullamento il
provvedimentomodifica comunque la sfera del destinatario)• sono imperativi sia provvedimenti ampliativi (difficile cogliere il carattere dell’imperatività, che si ravvisa nel fatto che gli effetti modificativi, ampliativi si producono solo in virtù del provvedimento; se manca il provvedimento, gli effetti non si producono; non vi è collaborazione tra privato e PA, dopo la richiesta non si forma un atto bilaterale, il privato attende comunque il provvedimento amministrativo) che provvedimenti restrittivi;
solo il provvedimento nullo non è imperativo (eccezione, caso di scuola; la nullità significa inidoneità dell’atto a produrre effetti sin dall’origine; è talmente abnorme che non è imperativo)
carattere fondamentale INOPPUGNABILITA’
Consiste nell’esaurimento delle possibilità di tutela del privato nei confronti del provvedimento e garantisce stabilità del rapporto
giuridicoamministrativo solo dalle contestazioni del privato. Può determinarsi in quanto:
- sono decorsi i termini di decadenza per l'esercizio delle azioni -> termine breve di 2 mesi a tutela della stabilità e certezza del diritto, a tutela della PA
- il privato ha prestato acquiescenza (dichiarazione espressa o tacita di assenso all'effetto del provvedimento) -> non ho intenzione di adire le vie giurisdizionali. Il provvedimento amministrativo rimane inattaccabile, salvo diritto di autotutela della PA
I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:
- Perfezione -> ricorre quando si è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza;
- Efficacia -> idoneità a produrre effetti giuridici = idoneità a produrre effetti giuridici; non sempre un provvedimento amministrativo perfetto è idoneo a produrre effetti giuridici; talvolta alle 3 fasi del procedimento amministrativi, si aggiunge la fase di integrazione
dell'efficacia perché il provvedimento non ne aveva; solitamente ricorre, ma non sempre la perfezione coincide con capacità di produrre effetti.
- Validità -> conformità alla fattispecie normativa che lo disciplina
Possono coesistere ciascuna indipendentemente dall'altra, non sono interconnesse.
ESECUTIVITÀ
Consiste nella produzione automatica e immediata degli effetti giuridici, che si realizza quando il provvedimento sia divenuto efficace, senza che assuma rilevanza alcuna la sua validità o invalidità.
- Significa passare dal piano astratto al piano concreto, produzione degli effetti.
- Si realizza quando il provvedimento è efficace, non importa che il provvedimento sia valido o invalido;
- Il legislatore disciplina questo aspetto con una novella l.15/2005 che integra la legge 241/1990
Art.21-quater della legge 241/1990 (articolo introdotto da l. n. 15/2005)
I provvedimenti amministrativi efficaci sono
eseguiti immediatamente (principio generale), salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
- Agire all'insegna del buon andamento
ESECUTORIETA' (concetto problematico e molto contestato; ulteriore spiadella supremazia della PA nel rapporto giuridico-amministrativo; colloca la PA in una sfera ancora ottocentesca)
Se l'interesse pubblico non coincide con la produzione dell'effetto giuridico, diviene rilevante l'esecuzione del provvedimento, specie nelle ipotesi in cui manca la collaborazione dei destinatari del provvedimento stesso.
- Non sempre il provvedimento amministrativo viene eseguito immediatamente perché talvolta occorre che intervenga la collaborazione del destinatario. Se il destinatario è titolare di interesse giuridico oppositivo, questo non ha intenzione/voglia di collaborare, quindi manca l'esecuzione immediata del provvedimento amministrativo. Interviene
LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
CHE COSA INTENDE IL LEGISLATORE PER MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
- L'art. 3 della legge n. 241/1990 fissa un obbligo generale di motivazione del provvedimento e precisa quale debba essere il contenuto della stessa motivazione obbligatoria;
- La motivazione deve contenere i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" che hanno condotto alla decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria procedimentale.
QUALE FUNZIONE HA LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO?
- Agevolare l'interpretazione dell'atto
- Consentire il sindacato giurisdizionale
- Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa
CHI SONO I DESTINATARI DELLA MOTIVAZIONE?
In corrispondenza a queste tre diverse funzioni tre sono i possibili destinatari della motivazione:
- Il soggetto inciso dal provvedimento
- Il giudice amministrativo
- Il pubblico
provvedimento quale potenziale ricorrente
- Il giudice amministrativo
- L'intera comunità dei cittadini
LA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:
- È uno strumento di ampliamento della possibilità di controllo, non solo giurisdizionale, sull'attività della pubblica amministrazione
- Rende visibile la vera e propria valutazione, compiuta dall'amministratore, sia pure partendo dagli elementi formali attraverso i quali si esprime.
QUALE È IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'OBBBLIGO DI MOTIVAZIONE?
- Riguarda tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi e il personale;
- Eccezione fatta per gli atti normativi e generali (non sono atti individuali, valgono per una massa indistinta di soggetti).