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provvedimento non è annullabile se l'amministrazione dimostri che esso non poteva essere diverso da quello in concreto adottato.
incompetenza (relativa): violazione di norme d'azione che definisce la competenza dell'organo. Può essere per materia, grado, valore e territorio;
violazione di legge: violazione di qualsiasi norma generale e astratta che non attenga alla competenza;
eccesso di potere: violazione delle prescrizioni che presiedono allo svolgimento della funzione che non sono ravvisabili in via preventiva e astratta. Tali regole si sostanziano nel principio di logicità-congruità applicata al caso concreto e la loro violazione è evidenziata dal giudice amministrativo. L'eccesso di potere è predicabile solo con riferimento agli atti discrezionali. Classica forma è lo sviamento (l'amministrazione persegue un fine differente da quello per il quale il potere le è stato conferito). Figure sintomatiche
dell'eccesso di potere: violazione della prassi, manifesta ingiustizia, contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti, disparità di trattamento tra situazioni simili, travisamento dei fatti, incompletezza e difetto dell'istruttoria, inosservanza dei limiti, dei parametri di riferimento, vizi della motivazione, violazione di circolari e norme interne. Provvedimenti di secondo grado: sono espressione di autotutela ed hanno ad oggetto altri e precedenti provvedimenti amministrativi o fatti equipollenti: - poteri di riesame: sotto il profilo della validità; - poteri di revisione: relativi all'efficacia. Il procedimento di riesame può avere esiti differenti: - atto confermativo: è il provvedimento che viene adottato allorché l'amministrazione verifichi l'insussistenza dei vizi; - annullamento d'ufficio: provvedimento mediante il quale si elimina un atto invalido e vengono rimossi ex tunc gli effetti.effetti prodotti. Il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio purché ne sussistano le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. La produzione degli effetti retroattivi dell'annullamento potrebbe essere impedita dall'esistenza di situazioni già consolidate non suscettibili di rimozione o la cui rimozione confliggerebbe con il principio di buona fede o di affidamento ingenerato in capo a chi, sul presupposto della legittimità dell'atto, vi abbia dato esecuzione. Gli atti di cui il provvedimento costituisce il presupposto sono affetti da illegittimità derivata.
Ove la parte annullata sia sostituita da altro contenuto si ha riforma, con efficacia ex nunc. Questa è la riforma sostitutiva, ma esiste anche quella aggiuntiva che consiste nell'introduzione di ulteriori contenuti a quello originario.
Convalida: ha contenuto
conservativo: l'amministrazione ha possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e dentro un termine ragionevole. L'amministrazione rimuove il vizio e pone in essere una dichiarazione che espressamente riconosce il vizio ed esprime la volontà di eliminarlo, sempreché tale vizio sia suscettibile di essere rimosso. Gli effetti della convalida retroagiscono al momento dell'emanazione del provvedimento convalidato.
Il procedimento di revisione può condizionare l'efficacia durevole di un provvedimento:
- sospensione: provvedimento con il quale, a fini cautelari, viene temporaneamente paralizzata l'efficacia o l'eseguibilità di un provvedimento efficace. L'esecuzione può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario;