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Il controllo

Il controllo è un esame, da parte di apposito organo, di atti e attività imputabili ad altro organo controllato. Il controllo, che è doveroso, si conclude con la formulazione di un giudizio, positivo o negativo, sulla base del quale viene adottata una misura. Il controllo può anche essere esercitato da organi di un ente nei confronti di organi di altro ente (si distingue quindi tra controllo interno e esterno).

Il controllo sugli organi territoriali è riservato allo Stato in quanto espressione di un potere politico di sovranità che non può non rimanere di pertinenza dello Stato. Un particolare tipo di controllo è il controllo di ragioneria. Gli uffici centrali di bilancio a livello centrale e le ragionerie provinciali a livello di organi decentrati delle amministrazioni statali provvedono alle registrazioni degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dalle amministrazioni statali. L’ufficio centrale o la ragioneria provinciale possono inviare osservazioni sulla legalità della spesa entro il termine di dieci giorni dalla registrazione, ma ciò non ha effetti impeditivi sull’efficacia dell'atto.

Oggi gli uffici di ragioneria svolgono il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile.

Controllo della Corte dei Conti

Il controllo successivo esterno è costituzionalmente garantito. Segue il meccanismo della registrazione e dell’apposizione del visto.

Quadro dei controlli

  • Un controllo preventivo sugli atti che il presidente del consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo;
  • Controllo successivo sui titoli di spesa relativi al costo del personale, sui contratti e relativi atti di esecuzione;
  • Controllo successivo sugli atti di notevole rilievo finanziario;
  • Controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
  • Controllo sulla gestione degli enti locali;
  • Controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche.

Il controllo preventivo

I provvedimenti soggetti a controllo preventivo divengono efficaci, oltre che nei casi in cui il controllo si risolva positivamente con il visto, nelle ipotesi in cui il competente ufficio di controllo non abbia rimesso l’esame dell’atto alla sezione di controllo entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto; o se la sezione di controllo non abbia dichiarato l’illegittimità dell’atto entro 30 giorni dalla data di deferimento del provvedimento o se entro lo stesso termine non abbia adottato ordinanza istruttoria. L’atto trasmesso alla Corte dei Conti diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sessanta giorni.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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