Responsabilità amministrativa-patrimoniale
La responsabilità amministrativa patrimoniale consiste nell’obbligazione risarcitoria che incombe sul dipendente pubblico che con la sua condotta, dolosa o gravemente colposa, ha prodotto un danno all'erario. È una responsabilità solidale, il danneggiato infatti può rivolgersi sia al dipendente sia alla P.A. (salvo diritto di rivalsa della P.A. sul dipendente). Per il principio dell’immedesimazione organica (l’agente esprime la volontà e persegue gli scopi dell’ente) la P.A. ha una responsabilità diretta. Resta esclusa la responsabilità quando il danno sia conseguenza dei suoi agenti al di fuori dell’esercizio delle loro funzioni.
Natura giudiziaria delle responsabilità
Civilistico/risarcitoria: pone la sua attenzione sulla funzione ripristinatoria del danno erariale, sottolineandone la natura contrattuale (posta sull’esistenza di un rapporto di servizio).
Pubblicistico/sanzionatoria: privilegia l’aspetto repressivo e sanzionatorio della condotta, basandosi su elementi come la tutela dell’interesse pubblico, il grado minimo di colpa (deve essere grave, tranne in caso di dolo), la personalità della responsabilità (non trasmissibile), mancata estensione ad organi politici che hanno approvato questi atti in buona fede, termine di prescrizione 5 anni (ordinario limite civilistico 10 anni).
Responsabilità amministrativa patrimoniale sui generis: basata sul fatto che l’istruttoria del P.M. si diversifica sia dal processo civile sia da quello penale. Affinché la responsabilità amministrativa patrimoniale sorga deve sussistere un presupposto del fatto, cioè il rapporto di servizio tra il dipendente e la P.A. Il rapporto di servizio si configura quando un soggetto viene inserito in via continuativa nell’apparato dell’ente per lo svolgimento di un’attività amministrativa. Questo concetto è allargato nei confronti di chiunque si trovi in condizione di gestire o beneficiare di risorse pubbliche per il perseguimento di finalità pubbliche.
Elementi costitutivi
- Elemento oggettivo: costituito dalla condotta (azione o omissione) e dall’evento (il danno). Deve essere sempre rilevante il danno erariale risarcibile. La condotta può consistere in un facere o in un non facere; nella seconda ipotesi, affinché un soggetto sia chiamato a rispondere della sua omissione, è necessario dimostrare che il comportamento omesso avrebbe impedito il verificarsi dell’evento/danno. Il danno consiste in una diminuzione patrimoniale che l’erario ha sofferto a causa della condotta illecita del pubblico agente (essendo compresi il danno emergente e il lucro cessante). Il danno è diretto quando il dipendente ha danneggiato direttamente la P.A.; indiretto quando ha costretto la P.A. a risarcire un terzo a causa dell’errore del dipendente pubblico; ingiusto, cioè deve derivare da un comportamento che, oltre a violare la norma, sia lesivo di diritti o interessi che l’ordinamento ritenga meritevoli di tutela. Deve essere certo, attuale ed effettivo poiché dal suo verificarsi inizia a decorrere la prescrizione. Può essere anche non patrimoniale, come nel caso del danno morale, quando lede interessi o valori non patrimoniali (immagine, salute, prestigio). Infine il danno può qualificarsi come conseguenza se l’evento è consequenziale alla condotta del soggetto e l’obbligazione risarcitoria è di valore (all’importo vanno aggiunti rivalutazione monetaria e gli interessi legali).
- Nesso di causalità: Condotta e danno devono essere legate da un nesso di causalità. (cioè il danno è causa della condotta o dell’omissione). Per individuarlo ci sono 2 teorie:
- Conditio sine qua non: è causa di un evento qualsiasi antecedente, senza il quale l’evento non si sarebbe verificato.
- Causalità adeguata: è causa di un evento qualunque antecedente idoneo a produrre l’evento stesso.
- Elemento soggettivo: condotta caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave. Il dolo consiste nella previsione e volontà dell’evento dannoso, può essere intenzionale (volontà di provocare il danno) o eventuale (previsione dell’eventualità del verificarsi del danno accettando il rischio). La colpa grave consiste nella negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di regolamenti e discipline.
Differenze tra...
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Responsabilità amministrativa
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Responsabilità civile
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Giudizio di responsabilità amministrativa
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Responsabilità patrimoniale