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AMMINISTRATIVO II A/L VECCHIO ORDINAMENTO: PROGRAMMA UFFICIOSO 2007
Il presente programma è frutto della collaborazione di diversi studenti che hanno messo insieme il materiale d'esame raccolto in un numero considerevole d'esami, nonché le loro dirette esperienze d'esame. Sebbene è probabile che le domande d'esame non vadano oltre quelle segnalate, va da sé che nessuno può assicurare che non vi siano domande extra... quindi assumetevi le vostre eventuali responsabilità se scegliete di studiare solo quanto qui riportato... Ciò che è certo è che queste domande vengono chieste SEMPRE. Con tale programma ufficioso la mole di studio scende comunque a circa 250 pagine (Casetta + Virga). Non è stato tenuto conto del Travi in quanto è oggettivamente un errore prepararsi su quel testo, in quanto estremamente lacunoso sul piano processuale. LE 63 DOMANDE D'ESAME: I beni demaniali e lororegime giuridico
I beni patrimoniali e loro regime giuridico
Rapporto tra beni demaniali e beni patrimoniali
Gli usi civici
Diritti d'uso pubblico
Beni culturali appartenenti a privati
Responsabilità extracontrattuale pubblica amministrazione: art. 28 cost + art. 2043 cc
Responsabilità dei dipendenti o funzionari dello Stato
Sentenza Corte Cass. 500/1999
Risarcimento degli interessi legittimi
Ripartizione della giurisdizione
Legge di abolizione del contenzioso amministrativo
Disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario
Giurisdizione esclusiva e relativi poteri
Giurisdizione di merito
Azioni possessorie
Termini per impugnare
Interesse a ricorrere e sue caratteristiche
Intervento dei non notificati
Intervento in giudizio
Motivi aggiunti
Regolamento di competenza
Termini per ricorrere
Rinuncia al ricorso
Ricorso incidentale controinteressato notificato
Ordine di esame delle questioni e le questioni pregiudiziali
Casi di decisione in forma
Riparto poteri istruttori
Prove
Quali sentenze di condanna può emettere il giudice amministrativo?
Misure cautelari
Effetto devolutivo dell'appello
Appellabilità delle ordinanze cautelari
Appello incidentale
Appello interveniente
Misure cautelari in appello
Revocazione
Opposizione del terzo (Sent. Corte Cost. 177/1995)
Giudicato amministrativo
Giudizio di ottemperanza (vedi bene par. 21.4)
Procedimento monitorio
Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione
Corte dei Conti
Ricorso gerarchico
Principio della prevalenza
Rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale
Silenzio Rigetto
Tutela del controinteresato nel Ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica
Mezzi di difesa del resistente nel ricorso al Presidente Della Repubblica
Ricorso straordinario Presidente Della Repubblica
Definizione di esproprio
Vincolo urbanistico
Dichiarazione di pubblica utilità
Art. 43 del T.U. espropriazioni
Retrocessione
Determinazione indennità di
esproprio
Requisizione
Occupazione temporanea
A seguire per ognuno dei due libri di testo (programma CASETTA + VIRGA per la solaespropriazione) il numero del paragrafo da studiare per ogni capitolo. Si fa presente che i seguenti paragrafi vanno studiati MOLTO BENE.
CASETTA EDITIO 2006:
CAPITOLO III: 22, 23, 24, 25, 26
CAPITOLO VIII: 4, 5, 6, 7, 8, 9
CAPITOLO IX: 2, 8.0, 8.1, 8.2
CAPITOLO X – SEZIONE I.: 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
CAPITOLO X – SEZIONE II: 4.2, 4.4, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.2, 11.3, 12.0, 12.1, 14.0, 15.2, 15.6, 16.0, 16.3,16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 18, 20, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22, 23 (comunque tutto il capitolo sul processoamministrativo va quanto meno letto benissimo!!!)
CAPITOLO XI – SEZIONE I : 2.0, 2.1
CAPITOLO XI – SEZIONE II : 5, 6
VIRGA VOUME I, PARTE OTTAVA (“ESPROPRIAZIONE”), EDITIO 2004:
CAPO I: 1
CAPO II: 5, 6, 10
CAPO IV: 1
CAPO V: 1
CAPO VI: 1
Fare BENISSIMO l’art.43 T.U. Espropriazioni che non è menzionato nel Virga ma
è moltochiesto all’esame!!! Di seguito un estratto dell’articolo:
Art. 43
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativa della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del
risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
comporta il passaggio del diritto di proprietà;
è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione
del bene senza limiti di tempo edabbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazionedell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno
Aggiungiamo qui un ulteriore approfondimento, utilissimo per poter rispondere come vuole il Professore in tema di risarcimento degli interessi legittimi e loro pregiudizialità:
La giurisdizione in tema di responsabilità aquiliana della P. A. per lesione di interessi legittimi e la c.d. "pregiudiziale amministrativa"
Perché l'azione risarcitoria fosse esperibile si richiedeva una (pregiudiziale) pronuncia di annullamento, da parte del Giudice amministrativo, del provvedimento che avesse inciso, degradandoli, su preesistenti diritti soggettivi. Ottenuta la "riespansione" del diritto soggettivo con effetto retroattivo (a seguito dell'annullamento), al privato era consentito rivolgersi al
Giudice ordinario per il risarcimento. Con la Sent. n. 500/99 le SS.UU. della Cassazione sanciscono il principio che il diritto al risarcimento del danno è distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (diritto soggettivo, interesse legittimo, interesse comunque rilevante per l'ordinamento). Vero è che in Cass., SS.UU., n. 500/99 si sostiene che "non sembra ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento da parte del Giudice amministrativo"; ma il principio è riferibile esclusivamente al giudizio instaurato dinanzi al G. O. ed alla possibilità per questi di ricorrere all'istituto della "disapplicazione". L'art. 7 della L. n. 205/2000, norma di diritto processuale, detta la nuova disciplina del risarcimento del danno nei confronti della Pubblica Amministrazione, attribuendo al Giudice amministrativo la tutela risarcitoria non solo nelle materie di
giurisdizione esclusiva, ma anche nella generale giurisdizione di legittimità. Si tratta di stabilire se al danneggiato incombe l'onere - per potere pretendere il ristoro dei danni subiti - di conseguire previamente l'annullamento del provvedimento lesivo della situazione giuridica di interesse legittimo. Più argomenti inducono a ritenere non praticabile, nel nostro ordinamento, la via del risarcimento diretto (Il co. 4 dell'art. 7 della L. n. 205/2000 riconduce il risarcimento dei danni, la cui tutela è devoluta al G. A., nell'ambito dei "diritti patrimoniali consequenziali", che, come è noto, assumono rilevanza in seguito all'annullamento dell'atto amministrativo). Il legislatore stabilisce che il G. A., nell'interezza della sua giurisdizione, conosce "anche delle questioni relative all'eventuale risarcimento del danno": secondo la lettera della norma, la questione risarcitoria èconoscibiledal G. A. in aggiunta ad un'altra, che è quella ordinaria di annullamento dell'atto amministrativo. L'annullamento dell'atto amministrativo costituisce la necessaria premessa della tutela aquiliana, che costituisce un'appendice (ulteriore ed eventuale) dell'effetto ripristinatorio reale prodotto dalla pronuncia di annullamento. Il risarcimento del danno (in sede di giurisdizione generale di legittimità) non può quindi che assumere un ruolo successivo, sussidiario e residuale rispetto all'annullamento, la domanda essendo ammissibile se ed in quanto il rimedio ripristinatorio non abbia permesso al ricorrente di conseguire un risultato satisfattivo. In teoria per il danneggiato potrebbe, addirittura, essere "conveniente" agire esclusivamente in sede risarcitoria e disinteressarsi della proposizione del giudizio di annullamento. Però, in caso di lesione di interessi legittimi, è ragionevole.Sostenere che il danneggiato continui ad avere l'onere di impugnare tempestivamente, nel termine di decadenza, il provvedimento amministrativo, chiedendola reintegrazione in forma specifica; dalla data della dichiarazione, in via definitiva, dell'illegittimità del provvedimento produttivo di danno, decorre il termine prescrizionale per promuovere l'azione diretta al risarcimento del danno.
L'art. 7 della L. n. 205/2000 consente all'interprete di distinguere due ipotesi. La prima, di giurisdizione esclusiva, in cui l'azione risarcitoria può essere autonoma rispetto all'annullamento. La seconda, di giurisdizione di legittimità, nella quale l'azione risarcitoria ha carattere conseguenziale rispetto all'annullamento dell'atto rappresentando un prolungamento dell'azione principale diretta all'annullamento. La giurisdizione per l'azione risarcitoria spetta,