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La portata dell'obbligatorietà di affiliazione
L'obbligatorietà dell'appartenenza ad una Corporazione e la conseguente compatibilità di questa esigenza con la libertà negativa di associazione (nessuno è obbligato ad associarsi) è stata riconosciuta agli Ordini Professionali dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 89/1989, del 11 maggio, sulla collegialità dei Piloti della Marina Mercantile. Allo stesso tempo le Sentenze del medesimo Corte 131/1989, del 19 luglio, e 35/1993 del 8 febbraio, hanno stabilito che l'affiliazione obbligatoria si estenda a alcuni professionisti che siano contemporaneamente funzionari, come i medici della Sicurezza Sociale(e) non esercenti privati della medicina. Questo presuppone un tratto discriminatorio rispetto agli altri funzionari, come gli Avvocati dello Stato, Economisti, Farmacisti, Architetti, Ingegneri, eccetera... a quelli ai quali non si richiede la collegialità per difendere.
o servire l'Amministrazione Pubblica. Per le Camere Ufficiali, e aproposito dell'iscrizione obbligatoria alle Camere Agrarie, la Sentenza della Corte Costituzionale 132/1989, del 18luglio, sentenza, senza troppo fondamento e con notevole disparità rispetto agli Organi Professionali, una dottrina diversa, rendendo flessibile la regola di obbligatorietà che, poiché non è contemplata espressamente nell'art. 52 della CE, si dichiara ammissibile solamente << quando venga determinata tanto dalla rilevanza del fine pubblico che ipersegue, quanto dall'impossibilità, o almeno difficoltà, di ottenere tale fine, senza ricorrere all'iscrizione forzata ad un ente corporativo>>, cosa che non converge, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, nel caso della Legge catalana delle Camere Agrarie (Legge 18/1985, del 23 luglio), che contemplava come proprio delle Camere agrarie unicamente le funzioni di prestazione di servizi,
marinai ad appartenere obbligatoriamente ad una Corporazione di Diritto Pubblico e sostenerla con i loro contributi>>. Per la sorpresa di molti (e certamente, a quanto pare, di niente meno che quattro Magistrati della propria Corte Costituzionale, che, messia capo dal loro Presidente, sottoscrissero con un voto schiacciante privato la Sentenza del 12 giugno 1996), l'alta Corte ammorbidì notevolmente, nella sua applicazione alla Legge 3/2003 Basilare delle Camere di Commercio, Industria e Navigazione, il canone di costituzionalità dell'Amministrazione corporativa che stava mantenendo nelle sue sentenze prima citate, considerando ora in maniera molto distinta il caso delle Camere Ufficiali di Commercio, Industria e Navigazione per far capire che senza obbligatorietà di affiliazione si sarebbero incontrate molte difficoltà per compiere la totalità dei fini attribuiti per la legge citata. Di conseguenza dichiarò la costituzionalità
dell'obbligatorietà. L'Amministrazione corporativa camerale ha sofferto altri impeti della mano del legislatore statale che nella Legge di Bilancio per l'anno 1989 dichiarò la volontarietà di affiliazione alle Camere Ufficiali di Proprietà urbana e che, in seguito, ha decretato la sua dissoluzione e confisca dei propri beni (Decima Disposizione Finale della Legge di Bilancio per il 1990). Anche quando la Corte Costituzionale (Sentenza del 16 giugno 1994) dichiarò l'incostituzionalità di detta dissoluzione essendo stata effettuata in una Legge di Bilancio e, come tale, formalmente inadeguata, certamente rifiutò di andare a fondo nella questione, vale a dire, nello stabilire se la oppressione delle Camere della Proprietà è o no contraria alla libertà di associazione. B) LE ASSOCIAZIONI PRIVATE DI CONFIGURAZIONE LEGALE Il sorprendente risultato della giurisprudenza della Corte Costituzionale sullecorporazioni pubbliche non solamente sistabilisce nell'avere configurato delle suddette corporazioni pubbliche non obbligatorie, le Camere, salvo quelle di Commercio, ma anche nell'aver dichiarato la compatibilità dell'iscrizione forzata dei privati a Entità associative che le qualifica volontarie. Questo è il caso delle Federazioni Sportive (regolate dalla Legge del 31 marzo 1980 e dal Reale Decreto 177/1981, del 16 gennaio, e, in seguito, dalla Legge 10/990 del 15 ottobre) che la Corte Costituzionale, nella Sentenza del 24 marzo 1985, vertendo da una parte sul fatto di rispettare la tendenza privatista dello sport, e, dall'altra, sulla tesi restrittiva per l'Amministrazione corporativa, inquadra nel genere, poco conosciuto, delle "associazioni di configurazione legale, il cui oggetto è l'esercizio delle funzioni pubbliche di carattere amministrativo", e che viene a rispondere - a dire della Corte Costituzionale- aUno dei problemi che solleva lo Stato sociale e democratico di Diritto, che è giustamente quello di organizzare il suo intervento nei diversi settori della vita sociale. Orbene, questa qualificazione – che ha riconosciuto, come vedremo, la Legge dello Sport del 15 ottobre 1990 – è inaccettabile in quanto è in contraddizione più che evidente con il regime giuridico delle Federazioni Sportive alle quali è obbligatorio appartenere per partecipare tanto all'attività organizzativa (club professionali e società anonime sportive) quanto per la pratica professionale dello sport in competizioni ufficiali, e alle quali si attribuiscono "funzioni pubbliche di carattere amministrativo", che sono quelle che giustificano le regole della tutela e controllo da parte dello Stato sulla sua organizzazione e attività. La sentenza citata però, che serve da copertura alla Legge 10/1990, vertendo sul fatto di scivare la
La natura corporativa e pubblica delle Federazioni Sportive risolve molto male il problema della libertà negativa, la libertà di non associarsi, conforme all'art. 22 della Costituzione, poi afferma, contro la realtà, che non sono associazioni obbligatorie. Tuttavia, la contraddizione è apparente, poiché la Corte non può fare a meno di riconoscere che l'Ordinamento incita l'incorporazione alla rispettiva Federazione <<in quanto questa incorporazione costituisce un requisito perché i club sportivi possano partecipare in competizioni ufficiali e in quanto canalizza sovvenzioni>>. Con un ragionamento tanto sorprendente si potrebbe negare anche l'obbligatorietà dell'incorporazione ad un Ordine dei Medici o degli Avvocati, dal momento che non si obbliga nessuno a svolgere queste professioni, allo stesso modo nessuno è obbligato a svolgere o esercitarsi come sportivo professionale, ma per il club o
sportivo che vuole partecipare a competizioni professionali, vale a dire, passare a livello agonistico, che è quanto giuridicamente qui ci interessa, e non la pratica privata e libera dello sport, risulta tanto obbligatoria o necessaria l'incorporazione alla rispettiva Federazione Sportiva, quanto per l'esercizio di una professione liberale l'iscrizione al corrispondente Ordine. Bisogna aggiungere che le Federazioni Sportive, dato che esercitano funzioni pubbliche e sono soggette a intense tutele, come poi vedremo, vanno più in là della figura delle associazioni private di utilità pubblica riconosciute nella Legge sulle Associazioni del 1964, dal momento che l'incorporazione a queste non condiziona l'esercizio di nessuna attività privata, l'utilità pubblica deriva solamente dalla possibilità di collaborazione con gli enti pubblici – cosa che è alla portata di qualsiasi privato –, laPossibilità di ricevere sovvenzioni e altri aiuti pubblici e di essere sentiti nell'elaborazione di disposizioni di carattere generale che le interessano, ma con carattere discrezionale (art. 4 della Legge sulle Associazioni e art. 3 del Decreto 1440/1965 del 20 maggio).
4. DELIMITAZIONE, NATURA E REGIME GIURIDICO DELLE CORPORAZIONI PUBBLICHE.
Nel Diritto francese, nostro precedente in materia, mentre le Camere di Commercio, Industria e Navigazione furono costituite e qualificate a partire dal secolo passato, come si è detto, come stabilimenti pubblici, gli ordini e Ordini Professionali che si crearono prima della Seconda Guerra Mondiale non furono qualificati dal Consiglio di Stato (arrêt Monpeurt e Bouguen) nonostante le somiglianze con le Camere come stabilimenti pubblici, ma come organizzazioni pubbliche e come tali investiti della puissance publique. Questa qualificazione determina il carattere amministrativo di quelli, dei loro atti che colpiscono i membri.
delle professioni, vigilanza di accesso, elaborazione delle norme deontologiche, regime disciplinare, organizzazione dei servizi, elezione e designazione dei dirigenti. L'esercizio di tutte queste competenze si regge sul Diritto amministrativo, al contenzioso della legalità e della responsabilità pubblica, lo stesso che le sue relazioni con terzi quando l'azione di organizzazione professionale è realizzata con l'esercizio di queste competenze. Questa soluzione era l'unica che poteva soddisfare la necessità della garanzia giudiziaria, davanti l'impossibilità di riconoscere competenze al Giudice civile per risolvere questi litigi. Nel Diritto spagnolo, nonostante la considerazione tradizionale di stabilimenti pubblici delle Camere di Commercio, Industria e Navigazione e della Proprietà Urbana, furono escluse dall'applicazione della Legge sulle Entità Statali Autonome (art. 5). Ma, in ogni caso, Camere e Ordiniprofessionali si intesero uniti in un destino e natura comune essendo inclusi nel termine di Corporazioni Pubbliche utilizzando l'art. 1 della Legge sulla Giurisdizione Contenzioso – Amministrativa per definire l'Amministrazione Pubblica, fatto che implicava la qualifica dei propri atti come amministrativi e il riconoscimento del regime di privilegi esorbitanti che compo