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Estratto del documento

PDR)

Collegiali: funzioni spettano a più persone (ex. Camere)

Complessi: formati da altri organi (ex. Governo PDC + ministri + CDM)

Competenza

Funzionale: tipo di attività che l’organo svolge (legislativa, esecutiva,

giurisdizionale)

Materiale: tipo di comportamenti che l’organo è competente a regolare (ex.

Ministero della sanità – salute)

Territoriale

Centrali: organi competenti a disciplinare fattispecie localizzabili in qualsiasi

parte del territorio (ex. ministeri)

Periferici: competenti a disciplinare fattispecie localizzabili in parti di esso.

(ex. Prefetture)

Valore

Istituzionale: quando un organo è competente a emanare tutti gli atti di un

determinato tipo, tranne quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

Rappresentativi: organi costituiti per curare gli interessi della collettività che

rappresentano, conformemente alle tendenze, ai sentimenti alle

aspirazioni. Il mezzo con cui si crea questa relazione è elettività e

temporaneità della carica.

Organi costituzionali

Presidente della repubblica, Camere, Governo, Corte costituzionale

1)Esercitano le loro funzioni in modo sovrano.

Camere esercitano funzione normativa nel grado più alto (emanazioni di

leggi ordinarie e costituzionali). Governo organo supremo del potere

esecutivo, ad esso subordinata tutta l’amministrazione dello stato. Corte

costituzionale esercita suprema funzione giurisdizionale (giudica legittimità

delle leggi). PDR sue funzioni partecipano alla sovranità non essendo

subordinate a quelle di nessun altro organo.

2) Loro competenze e rapporti sono regolati in modo che essi possano

frenare, controllare ed equilibrare gli altri organi dotati di competenze

egualmente sovrane.

I rapporti tra gli organi costituzionali sono definiti in modo tale che la

collaborazione e l’accordo fra loro siano necessari affinchè possano

funzionare e assicurare una ordinata vita costituzionale allo stato.

3) sono posti dall’ordinamento in una situazione di relativa parità e

indipendenza reciproca.

Necessaria garanzia della sovranità delle funzioni e della libera

collaborazione fra gli organi costituzionali. Risulta dal modo come la

costituzione regola le funzioni di questi organi e i loro rapporti, sia da

particolari garanzie che essa istituisce a favore dei titolari di essi e degli

organi stessi. (ex. Garanzie degli interna corporis: ciò che avviene

all’interno di un organo non può essere sindacato da altri organi o soggetti,

salvo rispetto delle norme costituzionali.

Dipendenti pubblici

Persone fisiche i cui atti o attività, compiuti in determinate condizioni,

producono certi effetti che si descrivono imputando questi atti o attività

all’organo o all’ente cui il dipendente appartiene e talora a entrambi.

Funzionari: competenti ad esercitare potestà pubbliche, emanare atti di

diritto pubblico.

Agenti: incaricati di compiti ausiliari, servizi o attività tecniche o materiali.

Poteri e funzioni

L’ordinamento attribuisce ai pubblici uffici determinati poteri: titolarità di

situazioni giuridiche soggettive consistenti nella possibilità di produrre

unilateralmente, mediante l’emanazione di atti, determinati effetti giuridici

nei confronti di altri soggetti, per tutelare interessi giuridicamente rilevanti

che rientrino nella sfera di competenza dell’ufficio.

Potestà: quando il potere implica esercizio di autorità, possibilità di limitare

libertà altrui per ragioni di interesse generale.

Funzione: l’attività che si rende concreta in specifici atti, svolta dal titolare

di un potere o di una potestà per uno scopo che trascende l’interesse del

titolare. Possono classificarsi secondo il contenuto degli atti (legislativa,

giurisdizionale, esecutiva), e secondo il soggetto o l’organo cui spettano

(presidenziali PDR, collegiali, governative).

A seconda del grado di libertà possono essere funzioni libere nel fine o

politiche (quelle degli organi costituzionali), discrezionali(vincolate nel fine

ma non nella scelta dei mezzi), vincolate (sono determinati e il fine e il

contenuto degli atti).

Atti di diritto pubblico

Atti giuridici: manifestazioni di volontà di un soggetto preordinato alla cura

di determinati interessi, le quali se effettuate secondo le condizioni e i modi

prescritti dall’ordinamento, producono mutamenti nelle situazioni giuridiche

dei destinatari.

Atti di diritto pubblico: emanati da uffici pubblici (o privati nell’esercizio di

funzioni pubbliche).

Elementi dell’atto di diritto pubblico:

Volontà

Oggetto: comportamenti umani che sottopone a disciplina giuridica

Contenuto: la disciplina giuridica cui l’oggetto viene sottoposto

Forma: serve a rendere percepibile ai soggetti dell’ordinamento la volontà

dichiarata nell’atto e identificabile l’autore di esso. Forma è libera salvo

specifiche disposizioni.

Atti possono distinguersi secondo criteri della funzione: normativi,

esecutivi, giurisdizionali.

Secondo il potere o potestà possono individuarsi atti liberi nel fine o

politici, discrezionali, o vincolati.

Per struttura:

Atti semplici: emanati da un solo organo (ex individuale, prefetto/ collegiale,

consiglio comunale)

Composti: pluralità di atti he contribuiscono a produrre effetto giuridico, così

strettamente collegati da essere considerati un solo atto.

Complessi: concorso della volontà di più organi, che si fondono per formare

una sola volontà. possono essere eguali, (ex. legge dello stato: frutto della

volontà avente identico oggetto e contenuto di camera e senato) o

diseguali (ex. Atti emanati su proposta: decreto PDR emanato su proposta

di un ministro). Possono essere a loro volta reiterati (quando occorre

manifestare più di una volta la propria volontà ex. Legge costituzionale),

contestuali (pur emanando da organi diversi hanno una sola esternazione

documentale).

Atti di diritto pubblico sono frutto di una serie giuridicamente preordinata di

altri atti: definita procedimento.

Fasi del procedimento:

Iniziativa: mette in moto il procedimento

Istruttoria: fornisce agli organi le informazioni necessarie all’emanazione

del provvedimento finale

Costitutiva/deliberante: l’organo emana il provvedimento

Integrativa: si esercita funzione di controllo

Atto è perfetto quando ha tutti i requisiti stabiliti dalla legge e può quindi

spiegare in pieno la sua efficacia, ovvero è idoneo a produrre effetti

giuridici propri. Imperfetto o viziato quando manca qualche requisito.

Vizi dell’atto

Irregolarità: può essere sanata mediante regolarizzazione.

Illegittimità/invalidità: non conformità dell’atto con le norme che ne

stabiliscono l’adozione

Nullità: carenza assoluta di potere

Vizi di legittimità: incompetenza quando un atto è emanato da un organo

diverso da quello stabilito, eccesso di potere, atto emanato per un fine

diverso da quello previsto dall’ordinamento

Violazione di legge: tutti gli altri tipi di difformità con cui l’atto comunque

vola una disposizione legislativa.

Antiche classificazioni Aristotele, Montesquie, Machiavelli

Aristotele classifica in base al numero dei governanti: monarchia, uno solo,

aristocrazia, minoranza di ottimati, politia, maggioranza. A questi associa

tre degenerazioni: tirannia, oligarchia, democrazia/oclocrazia (governo

della folla dove la maggioranza opprime la minoranza). Degenerazioni si

hanno quando i governanti perseguono utile personale anziché bene

comune.

Migliore forma di stato per Aristotele, regime misto di aristocrazia e politia,

ordinamento spartano.

Polibio regime misto di monarchia, aristocrazia e democrazia, repubblica

romana. Così anche San Tommaso D’Aquino.

Montesquie identifica in ognuna delle tre forme un principio ideale;

monarchia-onore, aristocrazia-moderazione, democrazia-virtù. A lui è

dovuta teoria sulla separazione dei poteri.

Machiavelli distingue tra principato e repubblica (che siano minoranza

(aristocrazia) o maggioranza (democrazia)). Ritiene preferibili le forme pure

a quelle miste.

Classificazione moderna. Distinzione tra forma di stato/forma di

governo. Monocrazia policrazia

Forme di stato: si intendono certe categorie generali con cui vengono

classificati gli stati in base ad alcune caratteristiche omogenee.

Forma di governo: indica il modo di essere di uno degli elementi costitutivi

dello stato, quello in cui si esprime la volontà sovrana e quindi la struttura

degli organi che hanno funzione di direzione politica, loro poteri e rapporti

tra essi.

Criteri per cui si può identificare cosa è essenziale nello stato non è

univoco. Se si assume il vincolo che unifica gli individui che formano il

popolo Stato gentilizio, in cui il vincolo è dato dall’appartenenza a un

determinato gruppo familiare, stato patrimoniale, il vincolo sorge dal fatto

che gli individui sono stanziati su un territorio di proprietà di uno stesso

signore, stato politico territoriale, vincolo nasce da comunanza di interessi

politici.

Se invece è elemento essenziale il rapporto tra governanti e governati, cioè

sistema di diritti e doveri che esistono tra loro, forma di stato è determinata

da regime politico, allora abbiamo stato feudale, stato assoluto, stato di

polizia, stato moderno o di diritto.

Più importante classificazione che delle forme di stato è quello che si fonda

sulle forme di governo.

Nelle costituzioni può riflettersi la struttura della società (specialmente negli

stati socialisti), tuttavia la parte essenziale di una costituzione è data dalle

norme che regolano esercizio potere politico, struttura e poteri di governo.

Possiamo distinguere quindi in due forme di stato.

Monocratica: direzione dello stato è concentrata in un unico organo, o

soggetto. che esercita in via esclusiva e senza controlli.

Policratica/Costituzionale: il potere è ripartito tra più organi o soggetti che

lo esercitano limitandosi e controllandosi vicendevolmente.

Regimi monocratici

Monarchia assoluta: erede di quella feudale. Potere nelle mani esclusive

del re.

Dispotismo illuminato/stato di polizia: assolutismo si evolve. Da parte

dello stato si ritiene di dover curare con interventi il benessere dei cittadini

pur non riconoscendo loro dei diritti.

Dittatura (rivoluzionaria): un individuo o un gruppo si impadroniscono del

potere e lo esercitano senza limitazioni.

Regimi totalitari: mirano a mirano a dirigere tutta la vita privata e pubblica

del popolo secondo una ideologi

Dettagli
A.A. 2023-2024
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marchet0256257 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Caporali Giancarlo.