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PDR)
Collegiali: funzioni spettano a più persone (ex. Camere)
Complessi: formati da altri organi (ex. Governo PDC + ministri + CDM)
Competenza
Funzionale: tipo di attività che l’organo svolge (legislativa, esecutiva,
giurisdizionale)
Materiale: tipo di comportamenti che l’organo è competente a regolare (ex.
Ministero della sanità – salute)
Territoriale
Centrali: organi competenti a disciplinare fattispecie localizzabili in qualsiasi
parte del territorio (ex. ministeri)
Periferici: competenti a disciplinare fattispecie localizzabili in parti di esso.
(ex. Prefetture)
Valore
Istituzionale: quando un organo è competente a emanare tutti gli atti di un
determinato tipo, tranne quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
Rappresentativi: organi costituiti per curare gli interessi della collettività che
rappresentano, conformemente alle tendenze, ai sentimenti alle
aspirazioni. Il mezzo con cui si crea questa relazione è elettività e
temporaneità della carica.
Organi costituzionali
Presidente della repubblica, Camere, Governo, Corte costituzionale
1)Esercitano le loro funzioni in modo sovrano.
Camere esercitano funzione normativa nel grado più alto (emanazioni di
leggi ordinarie e costituzionali). Governo organo supremo del potere
esecutivo, ad esso subordinata tutta l’amministrazione dello stato. Corte
costituzionale esercita suprema funzione giurisdizionale (giudica legittimità
delle leggi). PDR sue funzioni partecipano alla sovranità non essendo
subordinate a quelle di nessun altro organo.
2) Loro competenze e rapporti sono regolati in modo che essi possano
frenare, controllare ed equilibrare gli altri organi dotati di competenze
egualmente sovrane.
I rapporti tra gli organi costituzionali sono definiti in modo tale che la
collaborazione e l’accordo fra loro siano necessari affinchè possano
funzionare e assicurare una ordinata vita costituzionale allo stato.
3) sono posti dall’ordinamento in una situazione di relativa parità e
indipendenza reciproca.
Necessaria garanzia della sovranità delle funzioni e della libera
collaborazione fra gli organi costituzionali. Risulta dal modo come la
costituzione regola le funzioni di questi organi e i loro rapporti, sia da
particolari garanzie che essa istituisce a favore dei titolari di essi e degli
organi stessi. (ex. Garanzie degli interna corporis: ciò che avviene
all’interno di un organo non può essere sindacato da altri organi o soggetti,
salvo rispetto delle norme costituzionali.
Dipendenti pubblici
Persone fisiche i cui atti o attività, compiuti in determinate condizioni,
producono certi effetti che si descrivono imputando questi atti o attività
all’organo o all’ente cui il dipendente appartiene e talora a entrambi.
Funzionari: competenti ad esercitare potestà pubbliche, emanare atti di
diritto pubblico.
Agenti: incaricati di compiti ausiliari, servizi o attività tecniche o materiali.
Poteri e funzioni
L’ordinamento attribuisce ai pubblici uffici determinati poteri: titolarità di
situazioni giuridiche soggettive consistenti nella possibilità di produrre
unilateralmente, mediante l’emanazione di atti, determinati effetti giuridici
nei confronti di altri soggetti, per tutelare interessi giuridicamente rilevanti
che rientrino nella sfera di competenza dell’ufficio.
Potestà: quando il potere implica esercizio di autorità, possibilità di limitare
libertà altrui per ragioni di interesse generale.
Funzione: l’attività che si rende concreta in specifici atti, svolta dal titolare
di un potere o di una potestà per uno scopo che trascende l’interesse del
titolare. Possono classificarsi secondo il contenuto degli atti (legislativa,
giurisdizionale, esecutiva), e secondo il soggetto o l’organo cui spettano
(presidenziali PDR, collegiali, governative).
A seconda del grado di libertà possono essere funzioni libere nel fine o
politiche (quelle degli organi costituzionali), discrezionali(vincolate nel fine
ma non nella scelta dei mezzi), vincolate (sono determinati e il fine e il
contenuto degli atti).
Atti di diritto pubblico
Atti giuridici: manifestazioni di volontà di un soggetto preordinato alla cura
di determinati interessi, le quali se effettuate secondo le condizioni e i modi
prescritti dall’ordinamento, producono mutamenti nelle situazioni giuridiche
dei destinatari.
Atti di diritto pubblico: emanati da uffici pubblici (o privati nell’esercizio di
funzioni pubbliche).
Elementi dell’atto di diritto pubblico:
Volontà
Oggetto: comportamenti umani che sottopone a disciplina giuridica
Contenuto: la disciplina giuridica cui l’oggetto viene sottoposto
Forma: serve a rendere percepibile ai soggetti dell’ordinamento la volontà
dichiarata nell’atto e identificabile l’autore di esso. Forma è libera salvo
specifiche disposizioni.
Atti possono distinguersi secondo criteri della funzione: normativi,
esecutivi, giurisdizionali.
Secondo il potere o potestà possono individuarsi atti liberi nel fine o
politici, discrezionali, o vincolati.
Per struttura:
Atti semplici: emanati da un solo organo (ex individuale, prefetto/ collegiale,
consiglio comunale)
Composti: pluralità di atti he contribuiscono a produrre effetto giuridico, così
strettamente collegati da essere considerati un solo atto.
Complessi: concorso della volontà di più organi, che si fondono per formare
una sola volontà. possono essere eguali, (ex. legge dello stato: frutto della
volontà avente identico oggetto e contenuto di camera e senato) o
diseguali (ex. Atti emanati su proposta: decreto PDR emanato su proposta
di un ministro). Possono essere a loro volta reiterati (quando occorre
manifestare più di una volta la propria volontà ex. Legge costituzionale),
contestuali (pur emanando da organi diversi hanno una sola esternazione
documentale).
Atti di diritto pubblico sono frutto di una serie giuridicamente preordinata di
altri atti: definita procedimento.
Fasi del procedimento:
Iniziativa: mette in moto il procedimento
Istruttoria: fornisce agli organi le informazioni necessarie all’emanazione
del provvedimento finale
Costitutiva/deliberante: l’organo emana il provvedimento
Integrativa: si esercita funzione di controllo
Atto è perfetto quando ha tutti i requisiti stabiliti dalla legge e può quindi
spiegare in pieno la sua efficacia, ovvero è idoneo a produrre effetti
giuridici propri. Imperfetto o viziato quando manca qualche requisito.
Vizi dell’atto
Irregolarità: può essere sanata mediante regolarizzazione.
Illegittimità/invalidità: non conformità dell’atto con le norme che ne
stabiliscono l’adozione
Nullità: carenza assoluta di potere
Vizi di legittimità: incompetenza quando un atto è emanato da un organo
diverso da quello stabilito, eccesso di potere, atto emanato per un fine
diverso da quello previsto dall’ordinamento
Violazione di legge: tutti gli altri tipi di difformità con cui l’atto comunque
vola una disposizione legislativa.
Antiche classificazioni Aristotele, Montesquie, Machiavelli
Aristotele classifica in base al numero dei governanti: monarchia, uno solo,
aristocrazia, minoranza di ottimati, politia, maggioranza. A questi associa
tre degenerazioni: tirannia, oligarchia, democrazia/oclocrazia (governo
della folla dove la maggioranza opprime la minoranza). Degenerazioni si
hanno quando i governanti perseguono utile personale anziché bene
comune.
Migliore forma di stato per Aristotele, regime misto di aristocrazia e politia,
ordinamento spartano.
Polibio regime misto di monarchia, aristocrazia e democrazia, repubblica
romana. Così anche San Tommaso D’Aquino.
Montesquie identifica in ognuna delle tre forme un principio ideale;
monarchia-onore, aristocrazia-moderazione, democrazia-virtù. A lui è
dovuta teoria sulla separazione dei poteri.
Machiavelli distingue tra principato e repubblica (che siano minoranza
(aristocrazia) o maggioranza (democrazia)). Ritiene preferibili le forme pure
a quelle miste.
Classificazione moderna. Distinzione tra forma di stato/forma di
governo. Monocrazia policrazia
Forme di stato: si intendono certe categorie generali con cui vengono
classificati gli stati in base ad alcune caratteristiche omogenee.
Forma di governo: indica il modo di essere di uno degli elementi costitutivi
dello stato, quello in cui si esprime la volontà sovrana e quindi la struttura
degli organi che hanno funzione di direzione politica, loro poteri e rapporti
tra essi.
Criteri per cui si può identificare cosa è essenziale nello stato non è
univoco. Se si assume il vincolo che unifica gli individui che formano il
popolo Stato gentilizio, in cui il vincolo è dato dall’appartenenza a un
determinato gruppo familiare, stato patrimoniale, il vincolo sorge dal fatto
che gli individui sono stanziati su un territorio di proprietà di uno stesso
signore, stato politico territoriale, vincolo nasce da comunanza di interessi
politici.
Se invece è elemento essenziale il rapporto tra governanti e governati, cioè
sistema di diritti e doveri che esistono tra loro, forma di stato è determinata
da regime politico, allora abbiamo stato feudale, stato assoluto, stato di
polizia, stato moderno o di diritto.
Più importante classificazione che delle forme di stato è quello che si fonda
sulle forme di governo.
Nelle costituzioni può riflettersi la struttura della società (specialmente negli
stati socialisti), tuttavia la parte essenziale di una costituzione è data dalle
norme che regolano esercizio potere politico, struttura e poteri di governo.
Possiamo distinguere quindi in due forme di stato.
Monocratica: direzione dello stato è concentrata in un unico organo, o
soggetto. che esercita in via esclusiva e senza controlli.
Policratica/Costituzionale: il potere è ripartito tra più organi o soggetti che
lo esercitano limitandosi e controllandosi vicendevolmente.
Regimi monocratici
Monarchia assoluta: erede di quella feudale. Potere nelle mani esclusive
del re.
Dispotismo illuminato/stato di polizia: assolutismo si evolve. Da parte
dello stato si ritiene di dover curare con interventi il benessere dei cittadini
pur non riconoscendo loro dei diritti.
Dittatura (rivoluzionaria): un individuo o un gruppo si impadroniscono del
potere e lo esercitano senza limitazioni.
Regimi totalitari: mirano a mirano a dirigere tutta la vita privata e pubblica
del popolo secondo una ideologi