GLI ENTI PUBBLICI:
Sono i soggetti di diritto pubblico nei quali si articola l’amministrazione in senso soggettivo.
Sono dotati di capacità giuridica e quindi idonei ad essere titolari di poteri amministrativi: in questo
senso possono essere definiti Centri di potere.
L’art. 97 stabilisce il principio generale secondo cui “i pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge”. L’art. 4 l. 70/1975 afferma che “nessun nuovo ente pubblico può essere
istituito o riconosciuto se non per legge” .
La questione dell’individuazione degli enti pubblici è stata risolta dalla giurisprudenza utilizzando
una serie di indici esteriori, nessuno dei quali di per sé è ritenuto sufficiente, ma ritenuti idonei se
considerati nel loro complesso.
Ricordiamo: la costituzione dell’ente ad opera di un soggetto pubblico; la nomina degli organi
direttivi in tutto o in parte di competenza dello Stato o di altro ente pubblico; l’esistenza di controlli
o finanziamenti pubblici; l’attribuzione di poteri autoritativi.
L’ente pubblico è quello che, anche al di là della definizione normativa, la giurisprudenza ritiene
tale superando la rigida lettera della legge.
Pur non disconoscendo l’importanza degli indici esteriori rivelatori della pubblicità, essi non
sembrano idonei a consentire l’individuazione dell’elemento essenziale della pubblicità di una
persona giuridica. Tale elemento va ricercato considerando la particolare rilevanza pubblica
dell’interesse perseguito dall’ente. L’ente pubblico è istituito con una specifica vocazione allo
svolgimento di una peculiare attività di rilevanza collettiva. Ciò determina il fenomeno per cui
l’ente pubblico non può disporre della propria esistenza o modificare l’oggetto della stessa.
L’indisponibilità della propria esistenza è una conseguenza della doverosità del perseguimento
dell’interesse pubblico.
Talora l’ordinamento considera di pubblico interesse la presenza necessaria di un soggetto sul
mercato, sicchè il pubblico interesse è individuato nel fatto che tale soggetto svolga, piuttosto che
attività autoritative, attività economiche, avvalendosi degli strumenti giuridici degli altri soggetti
operanti nel settore: vengono così istituiti gli enti pubblici economici, a cui non vengono
riconosciuti poteri autoritativi.
La qualificazione di un ente come pubblico è importante perché comporta conseguenze giuridiche
di rilievo:
- solo gli enti pubblici possono emanare provvedimenti che hanno efficacia sul piano
dell’ordinamento generale, alla stessa stregua dei provvedimenti dello Stato, impugnabili
davanti al giudice amministrativo. Questa potestà muove dal concetto di autonomia, che nel
diritto pubblico è sempre finalizzata alla soddisfazione di interessi pubblici, mentre quella
privata è priva di vincoli funzionali. L’autonomia, intesa come possibilità di effettuare da sé
le proprie scelte, si ravvisa in tutti gli enti pubblici. L’autonomia è tradizionalmente riferita
alla possibilità di porre in essere norme generali e astratte che abbiano efficacia sul piano
dell’ordinamento generale. Da questo punto di vista, molti enti dispongono di siffatta
autonomia, detta normativa (statuti e regolamenti degli enti territoriali). La possibilità di
agire per il conseguimento dei propri fini mediante l’esercizio di attività amministrativa che
ha la natura e gli effetti di quella della pubblica amministrazione viene comunemente
ricondotta alla nozione di autarchia. Sempre in tema di autonomia, essa può essere intesa
anche come possibilità di determinare da sé i propri scopi. Se con tale formula ci si riferisce
all’autonomia di indirizzo, e cioè alla possibilità di darsi obiettivi anche diversi da quelli
statali, essa è sicuramente caratteristica essenziale degli enti territoriali. In particolare
dispone di potestà di indirizzo politico la regione. La legge può poi attribuire agli enti
l’autonomia finanziaria, organizzativa, tributaria o contabile.
- Solo agli enti pubblici è riconosciuta la potestà di autotutela: l’ordinamento attribuisce cioè
agli enti la possibilità di risolvere un conflitto attuale o potenziale di interessi e di sindacare
la validità dei propri atti producendo effetti su di essi a prescindere da una verifica
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giurisdizionale. Si distingue tra autotutela che si esprime mediante l’adozione di
provvedimenti (c.d. decisoria: ad es. annullamento) e quella che consiste nel compimento di
operazioni (c.d. esecutiva: ad es. demolizione di opere abusive). L’autotutela costituisce
l’esercizio di funzione amministrativa attiva, onde essa deve obbedire alle regole generali di
siffatta funzione, in base alle quali occorre sempre la dimostrazione dell’esistenza di un
interesse pubblico attuale all’emanazione dell’atto, ovvero all’assunzione delle misure di
autotutela. Il solo presupposto che un provvedimento sia illegittimo non è dunque sufficiente
a giustificare l’esercizio dell’autotutela su quell’atto. L’autotutela costituisce poi esercizio di
un potere discrezionale nel corso di un procedimento che inizia d’ufficio e non ad istanza di
parte. Nel senso che il diritto comunitario impone all’amministrazione di riesaminare, a
seguito di richiesta di parte, una decisione definitiva.
- Le persone fisiche legate da un rapporto di servizio agli enti pubblici sono assoggettate ad
un particolare regime di responsabilità penale, civile e amministrativa.
- Gli enti pubblici sono tenuti al rispetto dei prin
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