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GLI ENTI PUBBLICI
Sono i soggetti di diritto pubblico nei quali si articola l'amministrazione in senso soggettivo. Sono dotati di capacità giuridica e quindi idonei ad essere titolari di poteri amministrativi: in questo senso possono essere definiti Centri di potere. L'art. 97 stabilisce il principio generale secondo cui "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge". L'art. 4 l. 70/1975 afferma che "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge".
La questione dell'individuazione degli enti pubblici è stata risolta dalla giurisprudenza utilizzando una serie di indici esteriori, nessuno dei quali di per sé è ritenuto sufficiente, ma ritenuti idonei se considerati nel loro complesso. Ricordiamo: la costituzione dell'ente ad opera di un soggetto pubblico; la nomina degli organi direttivi in tutto o in parte di competenza dello Stato o di altro ente.
pubblico; l'esistenza di controllio finanziamenti pubblici; l'attribuzione di poteri autoritativi. L'ente pubblico è quello che, anche al di là della definizione normativa, la giurisprudenza ritienetale superando la rigida lettera della legge. Pur non disconoscendo l'importanza degli indici esteriori rivelatori della pubblicità, essi nonsembrano idonei a consentire l'individuazione dell'elemento essenziale della pubblicità di una persona giuridica. Tale elemento va ricercato considerando la particolare rilevanza pubblicadell'interesse perseguito dall'ente. L'ente pubblico è istituito con una specifica vocazione allosvolgimento di una peculiare attività di rilevanza collettiva. Ciò determina il fenomeno per cuil'ente pubblico non può disporre della propria esistenza o modificare l'oggetto della stessa. L'indisponibilità della propria esistenza è unaconseguenza della doverosità del perseguimento dell'interesse pubblico. Talora l'ordinamento considera di pubblico interesse la presenza necessaria di un soggetto sul mercato, sicché il pubblico interesse è individuato nel fatto che tale soggetto svolga, piuttosto che attività autoritative, attività economiche, avvalendosi degli strumenti giuridici degli altri soggetti operanti nel settore: vengono così istituiti gli enti pubblici economici, a cui non vengono riconosciuti poteri autoritativi. La qualificazione di un ente come pubblico è importante perché comporta conseguenze giuridiche di rilievo: - solo gli enti pubblici possono emanare provvedimenti che hanno efficacia sul piano dell'ordinamento generale, alla stessa stregua dei provvedimenti dello Stato, impugnabili davanti al giudice amministrativo. Questa potestà muove dal concetto di autonomia, che nel diritto pubblico è sempre finalizzata allaE cioè alla possibilità di darsi obiettivi anche diversi da quelli statali, essa è sicuramente caratteristica essenziale degli enti territoriali. In particolare dispone di potestà di indirizzo politico la regione. La legge può poi attribuire agli enti l'autonomia finanziaria, organizzativa, tributaria o contabile. - Solo agli enti pubblici è riconosciuta la potestà di autotutela: l'ordinamento attribuisce cioè agli enti la possibilità di risolvere un conflitto attuale o potenziale di interessi e di sindacare la validità dei propri atti producendo effetti su di essi a prescindere da una verifica giurisdizionale. Si distingue tra autotutela che si esprime mediante l'adozione di provvedimenti (c.d. decisoria: ad es. annullamento) e quella che consiste nel compimento di operazioni (c.d. esecutiva: ad es. demolizione di opere abusive). L'autotutela costituisce l'esercizio di funzione amministrativa attiva.
onde essa deve obbedire alle regole generali di siffatta funzione, in base alle quali occorre sempre la dimostrazione dell'esistenza di un interesse pubblico attuale all'emanazione dell'atto, ovvero all'assunzione delle misure di autotutela. Il solo presupposto che un provvedimento sia illegittimo non è dunque sufficiente a giustificare l'esercizio dell'autotutela su quell'atto. L'autotutela costituisce poi esercizio di un potere discrezionale nel corso di un procedimento che inizia d'ufficio e non ad istanza di parte. Nel senso che il diritto comunitario impone all'amministrazione di riesaminare, a seguito di richiesta di parte, una decisione definitiva.
Le persone fisiche legate da un rapporto di servizio agli enti pubblici sono assoggettate a un particolare regime di responsabilità penale, civile e amministrativa.
Gli enti pubblici sono tenuti al rispetto dei principi applicabili alla pubblica amministrazione.
enti pubblici possono utilizzare procedure privilegiate per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (ingiunzione al pagamento, notificata al debitore, che può proporre opposizione al giudice ordinario entro 30 giorni). Gli enti pubblici sono assoggettati a particolari rapporti o relazioni (con lo Stato, la regione o il comune, a seconda dei casi), la cui intensità varia in ragione dell'autonomia dell'ente. Autotutela, autonomia e autarchia non vanno confusi con autodichia e autogoverno: - l'autodichia consiste nella possibilità, spettante ad alcuni organi costituzionali, in ragione della loro peculiare indipendenza, di sottrarsi alla giurisdizione degli organi giurisdizionali comuni, esercitando la funzione giustiziale relativamente alle controversie con i propri dipendenti (riconosciuta a Camera, Senato, Corte costituzionale); - l'autogoverno indica la situazione che ricorre nelle ipotesi in cui gli organi dello Stato siano designati.dalla collettività di riferimento, anziché essere nominati o cooptati da parte di autorità centrali. Classificazione degli enti: In ordine alla finalità perseguita si distinguono tra enti con compiti di disciplina di settori di attività; enti con compiti di promozione; enti con compiti di produzione di beni e servizi in forma imprenditoriale; enti con compiti di erogazione di servizi pubblici. In base ai poteri attribuiti si differenziano gli enti che possiedono potestà normativa da quelli che fanno uso della sola capacità di diritto privato. In ordine alla modalità con la quale viene organizzata la presenza degli interessati negli organi dell'ente si annoverano: - enti a struttura istituzionale (la nomina degli amministratori è determinata da soggetti estranei all'ente. Si tratta di enti (tipo INPS) che pongono la destinazione di un patrimonio alla soddisfazione di un interesse); - enti associativi (i soggetti facenti parte dell'ente partecipano alla sua gestione e amministrazione).parte del corposociale determinano le decisioni fondamentali dell'ente: vi è il fenomeno dell'autoamministrazione. Sono caratterizzati dalla presenza di un'assemblea). La classificazione più importante è quella effettuata dal legislatore: 1. la Costituzione contempla all'art. 5 gli enti autonomi (autonomie locali) e all'art. 100 gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Inoltre università, istituzioni di alta cultura e accademie, possono darsi ordinamenti autonomi nel limiti stabiliti dalla legge (art. 33). la legge ha di recente introdotto la categoria delle autonomie funzionali, o enti locali funzionali, per indicare quegli enti ai quali possono essere conferiti funzioni e compiti statali: scuole, camere di commercio, università. Si tratta di enti ai quali non è riferibile l'autonomia di indirizzo politico e la cui autonomia, anche organizzativa, è così accentuata da consentireL'attribuzione a loro favore di poteri direttamente da parte dello Stato.22. altra categoria ricavabile dal diritto positivo è quella degli enti pubblici economici. Sono titolari di impresa e agiscono con gli strumenti di diritto comune. La tendenza legislativa più recente è quella di trasformarli in società per azioni. Spesso rappresentano una tappa intermedia in vista della privatizzazione delle aziende autonome (amministrazioni caratterizzate dal fatto di essere incardinate presso un ministero e di avere ciò nonostante, una propria organizzazione, separata da quella ministeriale. Svolgono in genere attività prevalentemente tecnica, amministrano in modo autonomo le relative entrate, dispongono di capacità contrattuale e sono titolari di rapporti giuridici, pur non avendo un proprio patrimonio. A livello regionale ricordiamo le Asl), le quali, prima della trasformazione in società per azioni, vengono trasformate in enti pubblici economici.
All'interno degli enti pubblici economici si distinguono quelli che svolgono direttamente attività produttiva di beni e servizi da quelli che detengono partecipazioni azionarie, ad esempio Iri e Eni. A differenza degli altri enti pubblici, il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici è sempre di diritto privato, e come tale sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tali enti sono sottratti al regime fallimentare.
3. enti statali non economici (parastatali). Disciplinati con la l. 70/1975 (che esclude università, camere di commercio e ordini professionali). Tale legge divide in sette categorie: enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza; enti preposti a settori di pubblico interesse; enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero; enti di assistenza generica; enti di promozione economica; enti scientifici di ricerca e sperimentazione; enti culturali e di promozione turistica.
Ricompresso tra gli enti parastatali è il Coni.
4. enti a struttura associativa: sono presi in considerazione dalla legge al fine di sottrarli all'intervento diretto dello Stato, ma sono comunque soggetti a controlli e regolamentazioni.