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Obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione
DIRETTORE GENERALE art. 108: il sindaco/presidente provincia, nei comuni sopra i 15.000, previa deliberazione della giunta, POSSONO nominare un DG, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato. Esso sovraintende alla gestione dell'ente, perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza, predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto all'art. 197 nonché la proposta del PEG. Il DG è revocato dal sindaco/presidente, previa delibera della giunta, il suo incarico non può eccedere quello del sindaco/presidente. Nei comuni sotto i 15.000 è consentito nominare il DG previa stipula convenzione con altri comuni che faccia raggiungere i 15.000. Quando non vi sia nomina DG le relative funzioni le svolge il segretario.
CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI art. 109: gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, con provvedimento motivato, e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici, secondo criteri di COMPETENZA PROFESSIONALE, in relazione agli obiettivi del programma amministrativo e sono REVOCATI in caso di inosservanza delle direttive del sindaco/presidente, della giunta o assessore, oppure in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel PEG, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi. Nei comuni ove non vi sia personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici, indipendentemente dalla loro qualifica.
INCARICHI A CONTRATTO art. 110: lo statuto può prevedere che la copertura di posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato.
I contratti non possono avere durata superiore al mandato del sindaco/presidente. Il trattamento economico è quello previsto dai contratti collettivi e può essere integrato con indennità ad personam, commisurato a qualificazione professionale. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA art. 113bis: ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
- ISTITUZIONI
- AZIENDE SPECIALI, ANCHE CONSORTILI
- SOCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO
a condizione però che gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un CONTROLLO ANALOGO a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte
più importante dellapropria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano. È consentita la gestione in economia quando, perle modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all’affidamento ai soggetti dicui sopra. Gli eell possono procedere ad affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche adassociazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. I rapporti fra gli eell e i soggetti erogatori dei servizi sonoregolati da CONTRATTI DI SERVIZIO.
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI art. 114: azienda speciale è ENTE STRUMENTALE dell’ente locale, dotato dipersonalità giuridica, autonomia imprenditoriale, statuto proprio approvato dal CC o CP. Essa conforma la propriagestione ai principi contabili del D.Lgs. 118/2011. Istituzione è ORGANISMO STRUMENTALE dell’ente locale perl’esercizio dei servizi sociali,, dotato di autonomia gestionale. Essa conforma la
La propria gestione è regolata dal D.Lgs.118/2011 e adotta lo stesso sistema contabile dell'ente che lo ha istituito. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE, DIRETTORE al quale compete la responsabilità gestionale. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e hanno l'obbligo dell'equilibrio economico. Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal loro statuto e dai regolamenti, mentre quelle delle istituzioni sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative delle camere di commercio. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi.
approva gli attifondamentali, esercita vigilanza, verifica risultati di gestione. per le istituzioni abbiamo il collegio dei revisori deicontabili dell’ente da cui esse dipendono. Per le aziende speciali invece, il loro statuto prevede un organo direvisione nonché forme autonome di verifica della gestione.ATTI FONDAMENTALI DELL’AZIENDA SOTTOPORREALL’APPROVAZIONE DEL CC:
- PIANO-PROGRAMMA comprendente contratto di servizio che disciplina i rapporti fra ente locale e azienda;
- BUDGET ECONOMICO ALMENO TRIENNALE;
- BILANCIO D’ESERCIZIO;
- PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO.
ATTI FONDAMENTALI DELL’ISTITUZIONE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CC:
- PIANO PROGRAMMA DI DURATA ALMENO TRIENNALE CHE COSTITUISCE DOC. DIPROGRAMMAZIONE DELL’ISTITUZIONE;
- BILANCIO DI PREVISIONE ALMENO TRIENNALE;
- VARIAZIONI DI BILANCIO;
- RENDICONTO DELLA GESTIONE CONTROLLICONTROLLO SUGLI ATTIPUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI art. 124: tutte le deliberazioni del
beneficienza).
CONTROLLO EVENTUALE art. 127: le deliberazioni della giunta e del consiglio, sono sottoposte a controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando lo richiedano ¼ dei consiglieri provinciali o comunali dei comuni sopra i 15.000 o 1/5 dei consiglieri dei comuni sotto i 15.000. La richiesta deve essere scritta e motivata, indicare le norme violate, presentata entro 10 gg dall'affissione in albo pretorio e le delibere devono riguardare:
- appalti, affidamento servizi o forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;
- dotazioni organiche e relative variazioni;
- assunzioni di personale.
In questi casi il controllo è esercitato dal COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ovvero, OVE SIA ISTITUITO, dal difensore civico. L'organo che controlla, se ritiene che la delibera sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente entro 15 gg dalla richiesta e lo invita a rimuovere i vizi. Se l'ente non ritiene di modificare la delibera,
essa diviene efficace se viene confermata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La giunta può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organoregionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'art. 133.
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO art. 128: per esercizio del controllo di legittimità, è istituito con decreto del presidente della regione, il comitato di controllo sugli atti dei comuni e delle province. È la legge regionale che ne disciplina l'elezione dei membri, la sua articolazione ecc. Le pronunce degli organi di controllo sono PROVVEDIMENTI DEFINITIVI. I componenti dei comitati sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli eell per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni. I comitati possono attivare servizi di consulenza ai quali gli eell possono rivolgersi per
Per ottenere supporto nell'adozione di atti complessi, è istituito un comitato composto da (art. 130):
- 4 esperti eletti dal CR, di cui uno iscritto all'ordine degli avvocati da almeno 10 anni, uno iscritto all'albo dei commercialisti o dei ragionieri da almeno 10 anni, uno che abbia ricoperto la carica di amministratore locale o nazionale o un dirigente statale/regionale per almeno 5 anni, uno scelto tra magistrati/avvocati dello Stato, professori universitari o segretari comunali/provinciali in quiescenza;
- uno designato dal Commissario di governo, scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno.
Il CR elegge anche due supplenti. Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vice. Il comitato è rinnovato a seguito di elezioni del CR. Non possono essere eletti nel comitato:
- deputati, senatori, parlamentari europei;
- consiglieri e assessori regionali;
- amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato o che abbiano ricoperto tali cariche.