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L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI

Lo Stato-amministrazione può essere qualificato come ente pubblico, dovendosi riconoscere ad esso la qualità di persona giuridica in forza di espressi riferimenti normativi (responsabilità, beni dello Stato).

Al vertice dell'organizzazione statale (potere esecutivo) è collocato il governo:

  • Presidente del Consiglio dei Ministri: indirizza ai ministri le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione di politica generale del governo; coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del governo; può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri; adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon

Andamento e l'efficienza degli uffici pubblici. La Presidenza del Consiglio ha una struttura organizzativa propria alla quale fanno capo vari dipartimenti e uffici.

  • Consiglio dei Ministri: accanto a quella di indirizzo politico e a quella normativa, possiamo ricordare i poteri di indirizzo e coordinamento, nonché i poteri di annullamento di ufficio di atti amministrativi.
  • Ministri: sono gli organi politici di vertice dei vari dicasteri. Tali organi sono importanti sotto il profilo amministrativo: l'amministrazione statale è infatti ripartita sulla base dei ministeri. Essi hanno dunque una doppia anima: organi costituzionali e vertici dell'amministrazione. Possono essere nominati ministri senza portafoglio (titolari che non sono al vertice di un apparato amministrativo apposito). Il ministro può essere coadiuvato da uno o più sottosegretari. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri è lsegretario del consiglio dei ministri.
I ministeri sono i seguenti: dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del commercio internazionale, delle comunicazioni, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali, della solidarietà sociale. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie (strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale attualmente esercitate da ministeri ed enti pubblici. Operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Hanno autonomia nei limiti stabiliti dalla legge; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e vigilanza.

del ministro; devono essere organizzate in modo darispondere alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa) lefunzioni di spettanza statale. I ministeri non operano in modo completamente separato:coordinamento dell’attività esercitato da:

  1. azione politica del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio dei ministri e comitati diministri;
  2. consiglio di gabinetto: organo collegiale costituito dal presidente del consiglio e dai ministrida lui designati;
  3. comitati interministeriali: possono essere formati anche da soggetti che non siano ministri (ilpiù importante è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)

ORGANI AUSILIARI

All’unità di azione dello Stato è preordinata l’attività di organi caratterizzati dalla peculiarecollocazione loro riservata nell’ambito del nostro ordinamento, dall’indipendenza di cui godono,nonché dalla circostanza che essi

non svolgono funzioni di amministrazione attiva, bensì funzioni strumentali rispetto all'attività degli organi costituzionali.

11. Consiglio di Stato: è l'organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. È un autonomo potere dello Stato che può rendere pareri anche alle regioni;

2. Corte dei conti: esercita funzioni di controllo (preventivo di legittimità sugli atti del governo; successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, e quello sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e dispone di funzioni giurisdizionali e consultive. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 Cost. la legge assicura l'indipendenza della Corte dei conti (e del Consiglio di Stato).

3. CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) è previsto dall'art. 99 della Costituzione. A differenza dei precedenti non è inserito

Nell'apparato amministrativo. Volge compiti di consulenza tecnica (rendendo pareri facoltativi) e di sollecitazione nelle materie dell'economia e del lavoro dell'attività del Parlamento, del governo e delle regioni.

AUTORITÀ INDIPENDENTI DAL POTERE ESECUTIVO:

Aziende autonome: amministrazioni caratterizzate dal fatto di essere incardinate presso un ministero e di avere ciò nonostante, una propria organizzazione, separata da quella ministeriale. Svolgono in genere attività prevalentemente tecnica, amministrano in modo autonomo le relative entrate, dispongono di capacità contrattuale e sono titolari di rapporti giuridici, pur non avendo un proprio patrimonio. Al livello regionale ricordiamo le Asl.

Istituti pubblici: organismi facenti parte di un ente e creati per la produzione e la prestazione di beni e servizi a terzi; dotati di particolare autonomia finanziaria e di bilancio (istituti di istruzione, delle unità sanitarie locali e delle...

Aziende di trasporto e fornitura di servizi).

Amministrazioni indipendenti: si ricordano: la Banca d'Italia (funzione monetaria: potere di emettere carta moneta, stabilire il tasso di sconto e disciplinare il sistema dei pagamenti trasferita alla Banca Centrale Europea; funzione di vigilanza sulle banche e sugli intermediari finanziari); la Consob (funzione di regolamentare e controllare il mercato dei valori mobiliari, al fine di tutelare il risparmio diretto all'investimento azionario); l'Isvap (controlla le imprese assicurative e vigila sul relativo mercato, a tutela degli investitori); l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (promuove l'efficienza e la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo; garantisce adeguati livelli di qualità nei settori medesimi; assicura la fruibilità e la diffusione sul territorio nazionale); Autorità garante della concorrenza e del mercato (antitrust:

garantisce la libera concorrenza e il funzionamento del mercato);

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (controllo sul rispetto delle norme legislative e regolamenti nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori pubblici);

Autorità per l'energia elettrica ed il gas (promuove l'efficienza e la concorrenza nei settori energetici; garantisce adeguati livelli di qualità nei settori medesimi; assicura la fruibilità e la diffusione sul territorio nazionale).

Dotati di compiti di garanzia piuttosto che di amministrazione attiva sono il Garante per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (controlla il trattamento dei dati personali: d. lgs. 196/2003) e la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sul sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (valuta l'idoneità delle prestazioni da assicurare durante gli scioperi nei servizi pubblici essenziali).

pubblici essenziali) e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Alcune di tali autorità non hanno personalità giuridica; altre operano anche con riferimento a soggetti economici stranieri. Ciò rende ardua la individuazione di un modello, valido per tutte le ipotesi.

Le autorità dispongono di autonomia organizzativa e funzionale; sono titolari di poteri provvedimentali in particolare sanzionatori e talora regolamentari; sono soggette al controllo della Corte dei conti.

L'elemento veramente caratterizzante è che esse sono indipendenti dal potere politico del governo, pur dovendo trasmettere relazioni a questo, oltre che al Parlamento, in ordine all'attività svolta. Di conseguenza le autorità non sono tenute ad adeguarsi all'indirizzo politico espresso dalla maggioranza e adottano in posizione di terzietà decisioni simili a quelle degli organi giurisdizionali. Sono neutrali.

differenziandosi dalle amministrazioni che invece sono imparziali. Numerose tra le Autorità indipendenti sono state istituite in relazione a particolari mercati aperti alla concorrenza e a garanzia di libertà costituzionali: in queste ipotesi esse sono chiamate a verificare, anche esercitando poteri giustiziali, la compatibilità del comportamento degli operatori economici, pubblici o privati, con tali libertà e con le regole della concorrenza e, eventualmente, a tutelare gli utenti. Una liberalizzazione pura e semplice di particolari mercati, ove si traduca in un mero abbandono di interi settori economici alla logica del mercato, lascerebbe irrisolto il problema di salvaguardare esigenze collettive. Le autorità in esame hanno il compito di regolare e controllare ciascun settore sensibile, proteggendo in particolare gli interessi degli utenti. Il difensore civico è una figura non istituita a livello di organizzazione statale, che presenta alcuni profili.

Di analogia con le autorità. Esso è nato come snodo flessibile di collegamento tra cittadini e poteri pubblici, in grado di assicurare una maggiore trasparenza dell'organizzazione amministrativa. Funge anche da ausiliario per l'amministrazione attiva e può quindi favorire una migliore scelta funzionale in vista dell'interesse pubblico. Al difensore civico spetta il compito di riesaminare, su istanza dell'interessato, le richieste d'accesso in caso di rifiuto o di differimento. Non può annullare o riformare atti; imporre misure sanzionatorie o emanare provvedimenti decisori.

ENTI STRUMENTALI all'organizzazione statale:

Enti parastatali: Disciplinati con la l. 70/1975 (che esclude università, camere di commercio e ordini professionali). Tale legge divide in sette categorie: enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza; enti preposti a settori di pubblico interesse; enti preposti ad attività sportive,

ozione artistica; enti di formazione e istruzione; enti di tutela ambientale; enti di volontariato e solidarietà sociale; enti di promozione sportiva; enti di promozione turistica; enti di promozione sociale; enti di promozione della salute; enti di promozione della cultura; enti di promozione dell'arte; enti di promozione del territorio; enti di promozione dell'innovazione; enti di promozione dell'occupazione; enti di promozione dell'agricoltura; enti di promozione dell'artigianato; enti di promozione del commercio; enti di promozione del turismo; enti di promozione della cultura enogastronomica; enti di promozione del patrimonio storico-artistico; enti di promozione del turismo sostenibile; enti di promozione del turismo rurale; enti di promozione del turismo balneare; enti di promozione del turismo montano; enti di promozione del turismo enogastronomico; enti di promozione del turismo culturale; enti di promozione del turismo sportivo; enti di promozione del turismo naturalistico; enti di promozione del turismo religioso; enti di promozione del turismo termale; enti di promozione del turismo congressuale; enti di promozione del turismo congressuale e fieristico; enti di promozione del turismo congressuale e culturale; enti di promozione del turismo congressuale e sportivo; enti di promozione del turismo congressuale e enogastronomico; enti di promozione del turismo congressuale e naturalistico; enti di promozione del turismo congressuale e religioso; enti di promozione del turismo congressuale e termale; enti di promozione del turismo congressuale e balneare; enti di promozione del turismo congressuale e montano; enti di promozione del turismo congressuale e culturale enogastronomico; enti di promozione del turismo congressuale e culturale sportivo; enti di promozione del turismo congressuale e culturale naturalistico; enti di promozione del turismo congressuale e culturale religioso; enti di promozione del turismo congressuale e culturale termale; enti di promozione del turismo congressuale e culturale balneare; 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Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Pugliese Francesco.