Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
A) FASE D’INIZIATIVA
Fase in cui prende avvio il procedimento e attraverso la quale vengono introdotti sia
l’interesse pubblico primario che gli interessi secondari di cui son titolari i privati interessati
all’oggetto del provvedimento da emanare.
Si possono quindi avere procedimenti:
Ad iniziativa privata, i cui tipici atti sono le istanze (domande dei privati interessati),
le denunce (dichiarazioni che vengono presentate dai privati all’autorità
amministrativa), ed i ricorsi (reclami dell’interessato che provocano un riesame di
legittimità o di merito degli atti della PA)
Ad iniziativa d’ufficio. È autonoma, quando l’attività propulsiva viene dallo stesso
organo competente per l’emissione del provvedimento centrale o conclusivo. È
eteronoma, quando l’atto propulsivo è proveniente da un’amministrazione diversa da
il provvedimento finale.
quella che procede, competente ad emettere Tale iniziativa si
attua o tramite richieste (atti con cui l’autorità amministrativa sollecita altra autorità
all’emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe esser emanato) o tramite
proposte.
Dall’istanza, dalla richiesta e dalla proposta, quando queste siano vincolanti, nasce per la PA
obbligo a provvedere.
un Una volta aperta la fase d’iniziativa, la L.241/1990 ha previsto 3
: previsione di un termine di conclusione
obblighi incombenti sull’amministrazione procedente
dell’iter procedimentale, l’individuazione del responsabile del procedimento e la
comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati.
B) FASE ISTRUTTORIA
Nella fase istruttoria si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai
dell’iter,
fini dell’emanazione del provvedimento. È la fase centrale normalmente di
della stessa autorità
competenza cui spetti l’adozione del provvedimento finale, ma
mezzi di prova
l’interessato può collaborare indicando o rispondendo a quesiti.
Principi della fase istruttoria:
Principio inquisitorio
Principio della libera valutazione delle prove
Principio di non aggravamento del procedimento
Le attività della fase istruttoria, caratterizzate dalla incisiva partecipazione dei privati
(principio del giusto procedimento), tendono alla:
1. condizioni di ammissibilità, dei requisiti di
Acquisizione dei fatti, ossia delle
legittimazione e delle circostanze di fatto
2. Acquisizione degli interessi, sia pubblici che privati coinvolti nel procedimento
3. Elaborazione di fatti ed interessi, dove rientrano le richieste di pareri
semplice complessa
L’acquisizione dei fatti può essere (diretta acquisizione) o (fatti accertabili
solo da soggetti dotati di particolari conoscenze tecniche specialistiche)
C) FASE DECISORIA
Fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto del
provvedimento da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello
la
stesso. Quando si tratta di un atto discrezionale, la PA provvede ad effettuare
comparazione tra interessi acquisiti e coinvolti , mentre in presenza di un atto vincolato, essa
presupposti
dovrà limitarsi a verificare unicamente la sussistenza dei per l’adozione del
provvedimento.
Alla fase decisoria appartengono gli atti che, direttamente (conferenza di servizi) o
indirettamente (proposte o pareri vincolanti; designazioni), determinano il contenuto
dell’atto finale. al termine di tale fase
A questo punto si procede alla delibera del contenuto e del tipo di atto;
l’atto è perfetto ma non ancora efficace
D) LA FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA
eventuale, non ritenga sufficiente la
È il momento solo ricorrente nelle ipotesi in cui la legge
perfezione dell’atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. Ad
esempio per alcuni atti viene richiesto che questo siano portati a conoscenza dei destinatari
per poter produrre appieno i propri effetti giuridici
La conclusione del procedimento: tempi e responsabilità
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso.
l’incipit
È questo dell’art.2 della L.241/1990. L’azione amministrativa va infatti circoscritta nel
tempo, essendo necessario assicurare un margine di certezza a tutti coloro che entrano in
contatto con una PA.
L’art.2 stabilisce:
Salvo diverso termine, il termine generale per la conclusione del procedimento
amministrativo è di 30g
statali,
Per le amministrazioni possono essere individuati termini non superiori a 90g
per la conclusione dei relativi procedimenti, con decreti del Presidente del Consiglio
(DPCM). presupposti
In presenza di particolari (natura degli interessi pubblici tutelati, particolare
complessità del procedimento) per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
statali nazionali
amministrazioni e degli enti pubblici il termine di 90gg può esser
ampliato fino ad un massimo di 180g, sempre con DPCM
tutela in materia di silenzio
L’art.2 prosegue stabilendo che la dell’amministrazione è
codice del processo amministrativo
disciplinata dal e che le sentenze passate in giudicato
che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono
trasmesse in via telematica alla corte dei conti (comma 8); inoltre precisa che la
mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione
perfomance
della individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (comma 9).
L’art.2 bis ha previsto in capo alla PA una responsabilità per l’ipotesi di inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, riferibile sia alle PA che
ai soggetti privati preposti all’esercizio dell’attività amministrativa. L’oggetto del risarcimento
consiste nel danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento. Tale risarcimento può esser richiesto
120g,
dall’interessato entro il termine di che inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza
del termine per provvedere.
IL SILENZIO AMMINISTRATIVO (POTREBBE ESSERE LA RISPOSTA ANCHE AD
UNA DOMANDA SUCCESSIVA)
Con il termine silenzio della pubblica amministrazione si fa riferimento ad un
comportamento inerte della stessa, di per sé neutro, a fronte di istanze presentate dai
privati, che il legislatore ha di volta in volta provveduto a qualificare in maniera diversa.
Il silenzio potrà quindi qualificarsi come significativo, in particolare come diniego (quando la
domanda del cittadino si intenda rigettata) o assenso (nel caso di accoglimento). Accanto a
queste due figure di silenzio significativo, vi è anche l’istituto del silenzio-inadempimento,
l’inerzia della PA non assume un valore provvedimentale.
che ricorre quando
In caso di inerzia della PA due sono i rimedi possibili del privato: vi è una tutela di tipo
preventivo, quando è lo stesso legislatore ad intervenire per prevenire la produzione di
effetti pregiudizievoli per il cittadino (come nel caso di silenzio assenso); oppure si può avere
una tutela successiva, quando il privato stesso può reagire per contrastare i pregiudizi
relativi all’inerzia dell’amministrazione, ricorrendo all’autorità giudiziaria, come nel caso del
silenzio-inadempimento.
Il silenzio-inadempimento della PA
Il silenzio inadempimento ricorre quando l’inerzia della PA non assume valore
provvedimentale. È dal momento della scadenza del termine prestabilito per provvedere
che si delineano, per il destinatario dell’attività amministrativa, varie possibilità di tutela.
rimedi, amministrativi e giurisdizionali.
Il legislatore ha predisposto un sistema di Nell’ambito
giurisdizionale, l’art.31 del c.p.a. regola un’ipotesi di azione che il soggetto interessato può
esperire in caso di inattività della PA, una volta che siano decorsi i termini di conclusione del
procedimento. In questo caso l’interessato può adire l’autorità giurisdizionale amministrativa
al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di
provvedere.
Il silenzio significativo: silenzio diniego e silenzio assenso
Quando al silenzio venga conferito il significato di accoglimento o di rigetto dell’istanza del
privato, si parla di silenzio significativo. Il silenzio si dice diniego nell’ipotesi in cui esso
rigetto all’accoglimento.
corrisponda ad un della richiesta, assenso quando corrisponda
residuale,
Il silenzio diniego è una figura che si qualifica tutte le volte che non ci si trovi di
fronte ad un silenzio assenso, le quali ipotesi sono definite dal legislatore. Ipotesi tipica di
silenzio diniego è quando siano decorsi 30 g dalla richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, la quale quindi si intenderà respinta.
Altre categorie di silenzio
Silenzio approvazione – si ha nell’ipotesi particolare di silenzio assenso riferita ai
rapporti interorganici, quando l’atto di un’autorità sia assoggettato al controllo di
un’altra autorità, e la legge stabilisca che l’atto sia approvato quando sia decorso il
termine senza che sia stato adottato diniego di approvazione
Silenzio facoltativo – silenzio a carattere procedimentale
Silenzio devolutivo
Silenzio di rinuncia – si ha quando un determinato potere della PA non viene
esercitato entro un certo termine
Silenzio illecito – si ha in tutti i casi in cui il termine dell’esercizio di un potere risulta
apposto nell’interesse de destinatario del provvedimento, per cui il decorrere del
termine comporta una lesione di diritti soggettivi e quindi risarcimento del danno.
Ipotesi che ricorre in tutti i casi di atti dovuti entro termini ben precisi
23 – GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO
Il legislatore ha disciplinato la partecipazione del privato al procedimento
amministrativo in un’ottica di democraticizzazione dell’attività amministrativa. Le norme
sulla partecipazione prevedono:
L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento
Il diritto degli interessati ad intervenire nel procedimento
Il diritto degli interessati di prendere visione degli atti del procedimento e di
presentare memorie scritte e documenti
Il preavviso di rigetto
La possibilità di stipulazione di accordi integrativi e sostitutivi
La predeterminazione dei criteri