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Estratto del documento

A) FASE D’INIZIATIVA

Fase in cui prende avvio il procedimento e attraverso la quale vengono introdotti sia

l’interesse pubblico primario che gli interessi secondari di cui son titolari i privati interessati

all’oggetto del provvedimento da emanare.

Si possono quindi avere procedimenti:

Ad iniziativa privata, i cui tipici atti sono le istanze (domande dei privati interessati),

 le denunce (dichiarazioni che vengono presentate dai privati all’autorità

amministrativa), ed i ricorsi (reclami dell’interessato che provocano un riesame di

legittimità o di merito degli atti della PA)

Ad iniziativa d’ufficio. È autonoma, quando l’attività propulsiva viene dallo stesso

 organo competente per l’emissione del provvedimento centrale o conclusivo. È

eteronoma, quando l’atto propulsivo è proveniente da un’amministrazione diversa da

il provvedimento finale.

quella che procede, competente ad emettere Tale iniziativa si

attua o tramite richieste (atti con cui l’autorità amministrativa sollecita altra autorità

all’emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe esser emanato) o tramite

proposte.

Dall’istanza, dalla richiesta e dalla proposta, quando queste siano vincolanti, nasce per la PA

obbligo a provvedere.

un Una volta aperta la fase d’iniziativa, la L.241/1990 ha previsto 3

: previsione di un termine di conclusione

obblighi incombenti sull’amministrazione procedente

dell’iter procedimentale, l’individuazione del responsabile del procedimento e la

comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati.

B) FASE ISTRUTTORIA

Nella fase istruttoria si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai

dell’iter,

fini dell’emanazione del provvedimento. È la fase centrale normalmente di

della stessa autorità

competenza cui spetti l’adozione del provvedimento finale, ma

mezzi di prova

l’interessato può collaborare indicando o rispondendo a quesiti.

Principi della fase istruttoria:

Principio inquisitorio

 Principio della libera valutazione delle prove

 Principio di non aggravamento del procedimento

Le attività della fase istruttoria, caratterizzate dalla incisiva partecipazione dei privati

(principio del giusto procedimento), tendono alla:

1. condizioni di ammissibilità, dei requisiti di

Acquisizione dei fatti, ossia delle

legittimazione e delle circostanze di fatto

2. Acquisizione degli interessi, sia pubblici che privati coinvolti nel procedimento

3. Elaborazione di fatti ed interessi, dove rientrano le richieste di pareri

semplice complessa

L’acquisizione dei fatti può essere (diretta acquisizione) o (fatti accertabili

solo da soggetti dotati di particolari conoscenze tecniche specialistiche)

C) FASE DECISORIA

Fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto del

provvedimento da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello

la

stesso. Quando si tratta di un atto discrezionale, la PA provvede ad effettuare

comparazione tra interessi acquisiti e coinvolti , mentre in presenza di un atto vincolato, essa

presupposti

dovrà limitarsi a verificare unicamente la sussistenza dei per l’adozione del

provvedimento.

Alla fase decisoria appartengono gli atti che, direttamente (conferenza di servizi) o

indirettamente (proposte o pareri vincolanti; designazioni), determinano il contenuto

dell’atto finale. al termine di tale fase

A questo punto si procede alla delibera del contenuto e del tipo di atto;

l’atto è perfetto ma non ancora efficace

D) LA FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA

eventuale, non ritenga sufficiente la

È il momento solo ricorrente nelle ipotesi in cui la legge

perfezione dell’atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. Ad

esempio per alcuni atti viene richiesto che questo siano portati a conoscenza dei destinatari

per poter produrre appieno i propri effetti giuridici

La conclusione del procedimento: tempi e responsabilità

La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un

provvedimento espresso.

l’incipit

È questo dell’art.2 della L.241/1990. L’azione amministrativa va infatti circoscritta nel

tempo, essendo necessario assicurare un margine di certezza a tutti coloro che entrano in

contatto con una PA.

L’art.2 stabilisce:

Salvo diverso termine, il termine generale per la conclusione del procedimento

 amministrativo è di 30g

statali,

Per le amministrazioni possono essere individuati termini non superiori a 90g

 per la conclusione dei relativi procedimenti, con decreti del Presidente del Consiglio

(DPCM). presupposti

In presenza di particolari (natura degli interessi pubblici tutelati, particolare

 complessità del procedimento) per la conclusione dei procedimenti di competenza delle

statali nazionali

amministrazioni e degli enti pubblici il termine di 90gg può esser

ampliato fino ad un massimo di 180g, sempre con DPCM

tutela in materia di silenzio

L’art.2 prosegue stabilendo che la dell’amministrazione è

codice del processo amministrativo

disciplinata dal e che le sentenze passate in giudicato

che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono

trasmesse in via telematica alla corte dei conti (comma 8); inoltre precisa che la

mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione

perfomance

della individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-

contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (comma 9).

L’art.2 bis ha previsto in capo alla PA una responsabilità per l’ipotesi di inosservanza

dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, riferibile sia alle PA che

ai soggetti privati preposti all’esercizio dell’attività amministrativa. L’oggetto del risarcimento

consiste nel danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa

del termine di conclusione del procedimento. Tale risarcimento può esser richiesto

120g,

dall’interessato entro il termine di che inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza

del termine per provvedere.

IL SILENZIO AMMINISTRATIVO (POTREBBE ESSERE LA RISPOSTA ANCHE AD

UNA DOMANDA SUCCESSIVA)

Con il termine silenzio della pubblica amministrazione si fa riferimento ad un

comportamento inerte della stessa, di per sé neutro, a fronte di istanze presentate dai

privati, che il legislatore ha di volta in volta provveduto a qualificare in maniera diversa.

Il silenzio potrà quindi qualificarsi come significativo, in particolare come diniego (quando la

domanda del cittadino si intenda rigettata) o assenso (nel caso di accoglimento). Accanto a

queste due figure di silenzio significativo, vi è anche l’istituto del silenzio-inadempimento,

l’inerzia della PA non assume un valore provvedimentale.

che ricorre quando

In caso di inerzia della PA due sono i rimedi possibili del privato: vi è una tutela di tipo

preventivo, quando è lo stesso legislatore ad intervenire per prevenire la produzione di

effetti pregiudizievoli per il cittadino (come nel caso di silenzio assenso); oppure si può avere

una tutela successiva, quando il privato stesso può reagire per contrastare i pregiudizi

relativi all’inerzia dell’amministrazione, ricorrendo all’autorità giudiziaria, come nel caso del

silenzio-inadempimento.

Il silenzio-inadempimento della PA

Il silenzio inadempimento ricorre quando l’inerzia della PA non assume valore

provvedimentale. È dal momento della scadenza del termine prestabilito per provvedere

che si delineano, per il destinatario dell’attività amministrativa, varie possibilità di tutela.

rimedi, amministrativi e giurisdizionali.

Il legislatore ha predisposto un sistema di Nell’ambito

giurisdizionale, l’art.31 del c.p.a. regola un’ipotesi di azione che il soggetto interessato può

esperire in caso di inattività della PA, una volta che siano decorsi i termini di conclusione del

procedimento. In questo caso l’interessato può adire l’autorità giurisdizionale amministrativa

al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di

provvedere.

Il silenzio significativo: silenzio diniego e silenzio assenso

Quando al silenzio venga conferito il significato di accoglimento o di rigetto dell’istanza del

privato, si parla di silenzio significativo. Il silenzio si dice diniego nell’ipotesi in cui esso

rigetto all’accoglimento.

corrisponda ad un della richiesta, assenso quando corrisponda

residuale,

Il silenzio diniego è una figura che si qualifica tutte le volte che non ci si trovi di

fronte ad un silenzio assenso, le quali ipotesi sono definite dal legislatore. Ipotesi tipica di

silenzio diniego è quando siano decorsi 30 g dalla richiesta di accesso ai documenti

amministrativi, la quale quindi si intenderà respinta.

Altre categorie di silenzio

Silenzio approvazione – si ha nell’ipotesi particolare di silenzio assenso riferita ai

 rapporti interorganici, quando l’atto di un’autorità sia assoggettato al controllo di

un’altra autorità, e la legge stabilisca che l’atto sia approvato quando sia decorso il

termine senza che sia stato adottato diniego di approvazione

Silenzio facoltativo – silenzio a carattere procedimentale

 Silenzio devolutivo

 Silenzio di rinuncia – si ha quando un determinato potere della PA non viene

 esercitato entro un certo termine

Silenzio illecito – si ha in tutti i casi in cui il termine dell’esercizio di un potere risulta

 apposto nell’interesse de destinatario del provvedimento, per cui il decorrere del

termine comporta una lesione di diritti soggettivi e quindi risarcimento del danno.

Ipotesi che ricorre in tutti i casi di atti dovuti entro termini ben precisi

23 – GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE AL

PROCEDIMENTO

Il legislatore ha disciplinato la partecipazione del privato al procedimento

amministrativo in un’ottica di democraticizzazione dell’attività amministrativa. Le norme

sulla partecipazione prevedono:

L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento

 Il diritto degli interessati ad intervenire nel procedimento

 Il diritto degli interessati di prendere visione degli atti del procedimento e di

 presentare memorie scritte e documenti

Il preavviso di rigetto

 La possibilità di stipulazione di accordi integrativi e sostitutivi

 La predeterminazione dei criteri

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A.A. 2022-2023
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anto_mgioc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gola Marcella.