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Fonti del diritto amministrativo:
1disposizioni contenute nella Costituzione che stabiliscono i generali principi che deve seguire la P.A.
2fonti sovranazionali ed internazionali, quali ad esempio l’art. 6 della CEDU e gli artt.47 e 48 della Carta dei
diritto fondamentali dell’Unione Europea, che fissano i principi di tutela giurisdizionale e del giusto processo
3fonti legislative: le leggi in materia di processo amministrativo, volte a definire le modalità di svolgimento
del giudizio di primo e di secondo grado.
4il cpc che disciplina le modalità di svolgimento del processo ordinario di fronte al giudice civile ,
soprattutto per ciò che riguarda le controversie tra amministrazione e cittadino; al contempo , il codice di
procedura penale regola le forme di svolgimento del processo ordinario innanzi al giudice.
5la disciplina non è esclusivamente di matrice legislativa, un fondamentale ruolo di integrazione e di
interpretazione delle disposizioni normative in materia è svolto dalla giurisprudenza: le varie Corti
introducono principi e regole di formazione giurisprudenziale nel nostro ordinamento, a complemento od a
completamento del disposto normativo (ovviamente nel nostro ordinamento la pronuncia del giudice è volta
a decidere il caso concreto, non come nei sistemi anglosassoni dove la pronuncia del giudice costituisce un
precedente che vale per il futuro)
regolamenti amministrativi= sono atti normativi tipici del Governo e sono considerati fonti secondarie
perché, coerentemente con il principio di legalità, il governo esercitando il potere esecutivo è posto in
secondo piano rispetto all’organo democratico per eccellenza, il Parlamento. Il regolamento amministrativo,
sotto il profilo dell'inserimento all'interno della gerarchia delle fonti e della sua possibile portata normativa:
non deve essere in contrasto con la Costituzione nè con atti normativi aventi forza di legge (salva l'eventuale
efficacia delegificante), nè con atti di normazione di provenienza comunitaria; esso non può contrastare con
regolamenti adottati da autorità gerarchicamente superiori o esclusivamente competenti nel settore; non può
disciplinare materie coperte dalla riserva assoluta di legge; non può avere portata retroattiva, non può
contenere sanzioni penali.
Sotto il profilo tipologico si usano distinguere:
_regolamenti esecutivi= forma tipica dei regolamenti , sono quegli strumenti operativi del Governo che
danno esecuzione, in termini propri di una legge generale(regolamenti secundum legem)
_regolamenti d’organizzazione=regolamenti di esecuzione che si occupano di disciplinare l’organizzazione
ed il funzionamento della P.A
_regolamenti delegati= regolamenti ai quali una legge delega (o autorizza) la disciplina di una materia
disciplinata in precedenza con legge ordinaria, cioè, in altri termini, sono regolamenti delegati da una legge a
dettare disposizioni contrarie a quanto statuito, oltre che da altre fonti secondarie, anche da fonti di rango
primario.
_regolamenti ministeriali(ed interministeriali)=nelle materie di competenza di un singolo ministro, (se la
competenza è di più ministri si avrà invece la figura del regolamento interministeriale)si prevede che egli
possa , con proprio decreto emanare i relativi regolamenti.
_regolamenti attuativi ed integrativi= destinati a completare i principi generali fissati dalla legislazione
primaria (parte della dottrina riconduce tale tipologia di regolamenti nell'alveo dei regolamenti d'esecuzione,
mentre, altra parte della dottrina, li ricomprende nell'ambito dei regolamenti indipendenti, la giurisprudenza
ne ravvisa, invece, un tertium genus sul rilievo della loro capacità, assente nei regolamenti d'esecuzione, di
innovare l'ordinamento giuridico non compiutamente disciplinato dalla fonte primaria)
atti aventi forza e valore di legge= sono atti normativi che hanno sia forza attiva che passiva(forza
passiva=capacità che hanno le leggi di assistere alla loro abrogazione da parte di ad essi sovraordinati;forza
attiva=capacità che hanno gli atti normativi di prevalere sugli atti subordinati e ordinati ad essi nel tempo o
addirittura di abrogare queste leggi).
Questi atti hanno entrambi i tipi di forza per due ragioni: ci sono situazioni dove non può che intervenire lo
Stato, perché il governo ha tempi più brevi rispetto a quelli del Parlamento(decreto legge); il Governo è un
organo con competenze raffinate perché è un organo tecnico e non politico come il Parlamento (decreti
legislativi).
Decreto legislativo delegato=è un atto normativo di grado primario che viene emanato dal Governo a seguito
di ciò che è stato stabilito precedentemente dal Parlamento con legge di delegazione.
Decreto legge=sono atti normativi del Governo aventi forza di legge ordinaria, introdotti in epoca liberale,
dopo il periodo fascista e inseriti nella Cost. all’articolo 77:”quando in casi straordinari, di necessità ed
urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge , dove il