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Principi e azione amministrativa

I principi generali dell'azione amministrativa (L. 241 / 1990): "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità".

L. n. 15 / 2005 e ai principi di matrice nazionale sono stati affiancati "i principi dell'ordinamento comunitario" (poi integrata con L. 69 / 2009, si aggiungono il principio della "trasparenza" e dell'"imparzialità".

Emerge una profonda "crisi del principio di legalità", che risulta contraddetto non solo dalla prevalenza delle fonti comunitarie, ma anche dalla crescita delle fonti secondarie.

Principio di legalità

Accanto alla tradizionale "nozione formale del principio di legalità" (per cui è necessario che l'attribuzione di un potere all'amministrazione trovi la propria fonte nella legge)

ma anche rispetto ad altri principi e valori fondamentali. Queste norme non giuridiche sono spesso definite come "principi generali dell'ordinamento" e rappresentano dei criteri di comportamento che l'amministrazione deve seguire nell'esercizio delle sue funzioni. L'introduzione di questi principi generali ha permesso di colmare le lacune del sistema legislativo, fornendo delle linee guida per l'azione amministrativa. Essi sono stati individuati sia nella Costituzione, che rappresenta la fonte principale di tali principi, sia in altre fonti normative come leggi, regolamenti e convenzioni internazionali. Tra i principi generali dell'ordinamento si possono citare ad esempio il principio di buon andamento, che impone all'amministrazione di agire in modo efficiente ed efficace, il principio di imparzialità, che richiede che le decisioni amministrative siano prese in modo neutrale e senza favoritismi, e il principio di trasparenza, che impone all'amministrazione di rendere pubblici i propri atti e decisioni. L'introduzione di questi principi ha contribuito a garantire una maggiore tutela dei diritti dei cittadini e a promuovere una migliore qualità dell'azione amministrativa. Tuttavia, è importante sottolineare che questi principi non possono sostituire le norme giuridiche, ma devono essere interpretati e applicati in conformità alla legge.ma anche al c.d. merito: e pure riguardo al merito l'attività dell'amministrazione può essere VINCOLATA (quando la legge impone l'osservanza di una precisa norma non giuridica) o DISCREZIONALMENTE LIBERA (qualora l'amministrazione abbia la possibilità di decidere, in termini di mera convenienza, se osservare o meno la norma non giuridica). Questa impostazione, se riconosceva in queste regole non giuridiche delle linee-guida nelle scelte concrete operate dall'amministrazione, impediva però di usarle in sede di controllo, come criterio di riferimento su cui operare il "sindacato di legittimità" e, così, ne limitava l'utilità. Su questa scia, la dottrina successiva, per garantire una sia pur minima tutela, cercò una diversa sistemazione teorica, che fosse in grado di affermare la "natura giuridica" di tali regole extralegislative, in modo da farne risaltare la rilevanza sul piano.della "legittimità" (piuttosto che su quello del merito). La fonte ultima di tali criteri era individuabile nell'"esperienza", che si concretava in vere e proprie regole o direttive di azione elaborate da discipline morali o sociali; regole ben individuabili e applicabili direttamente alle singole fattispecie. Il carattere flessibile di queste regole e il loro continuo adattarsi alla realtà mutevole sono elementi che impediscono all'interprete di procedere a una loro codificazione. Queste "regole sociali" (massime di esperienza e criteri e principi scientifici) possono senza dubbio essere usate nel procedimento amministrativo (e nella ponderazione discrezionale degli interessi che la P.A. è chiamata ad effettuare): ciò però non implica che le stesse possano assurgere al rango di "norme giuridiche". Per spiegare perché la violazione di regole e principi scientifici o dell'esperienza

assurga a rilievo giuridico in sede di "controllo di legittimità" (determinando l'annullabilità dell'atto), bisogna osservare che non occorre costruire singole regole omassime come proposizioni con efficacia derivata da norme giuridiche. I principi generali dell'ordinamento Guida dell'azione amministrativa, ma anche un parametro di valutazione per gli organi deputati al controllo. Tali principi, più delle regole o dei criteri di esperienza, hanno ampliato la sfera della "legalità" e sono stati una guida importante dell'azione amministrativa. L'azione amministrativa deve rispettare non solo le norme giuridiche previste dalla legge, ma anche una rete di principi generali (alcuni scritti nella Costituzione, altri desumibili da tutto l'ordinamento), in modo che la scelta operata dalla P.A. sia adeguata al perseguimento del pubblico interesse. La nostra giurisprudenza ha comunque riconosciuto che i

“Principi generali” costituiscono regole dell’azione amministrativa. Anche il legislatore ha in più occasioni fatto riferimento ai “principi generali dell’ordinamento” come guida all’azione amministrativa. In ogni caso, a prescindere dalle diverse posizioni dottrinarie, è evidente che i “principi generali dell’ordinamento” sono, assieme alla “legge”, una guida e un orientamento per il raggiungimento del fine pubblico positivamente determinato.

I principi di buona amministrazione in particolare PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, criteri di esperienza diretti a disciplinare alcuni aspetti del merito amministrativo (cioè quei criteri di cui si è parlato prima). Quando si parla di “buona amministrazione” non si deve far riferimento a una molteplicità di criteri, ma a un unico “principio giuridico”. Ed è in questo senso che il principio è stato assunto

nella Costituzione, che dispone che siano assicurati nell'amministrazione "il buon andamento e l'imparzialità". Il "BUON ANDAMENTO" è il canone attraverso cui l'amministrazione viene vincolata al soddisfacimento dell'"interesse pubblico primario" attribuitole dalla legge. Esso è, perciò, il "canone regolativo primario della funzione amministrativa". L'"IMPARZIALITÀ", invece, riguarda il rispetto degli "interessi secondari" ed è il "limite" che l'amministrazione deve rispettare nell'esercizio del suo potere, un "argine a quelle forme di politicizzazione indotta della funzione amministrativa". Nella formula costituzionale che esprime il precetto del buon andamento si fondono due nozioni, quella funzionale e quella strutturale. Il buon andamento esprime un valore giuridico che non condiziona direttamente la

Discrezionalità amministrativa nell'adozione dei singoli atti, ma misura l'attività complessiva.

Altri principi

Tra i principi che governano l'azione amministrativa troviamo:

  1. i "principi che garantiscono il raggiungimento del pubblico interesse";
  2. i "principi che assicurano che l'azione dell'amministrazione sia svolta nel rispetto degli interessi dei privati coinvolti nell'esercizio del potere".

Tra i principi che garantiscono il raggiungimento del pubblico interesse troviamo:

  • il "principio di buon andamento";
  • il "principio di economicità": indica l'obbligo dell'amministrazione di usare diligentemente le proprie risorse. Suoi corollari sono i principi di semplicità e celerità dell'azione amministrativa. Questi sono a loro volta articolati nel "principio di doverosità dell'azione amministrativa" (cioè l'obbligo
di conclusione del procedimento attraverso l'emanazione di un provvedimento espresso) e nel "divieto di aggravamento del procedimento". Il "principio di efficacia": l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse perseguito. Esso si distingue, poi, dall'"efficienza" (che viene valutata in relazione al rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti). Tra i principi che assicurano che l'azione amministrativa sia svolta nel rispetto degli interessi dei privati coinvolti nell'esercizio del potere troviamo: - il "principio di imparzialità". - il "principio di ragionevolezza": è il canone generale dell'azione amministrativa, i cui esiti devono essere coerenti rispetto alle premesse fattuali e di diritto poste a base della decisione. La P.A. deve seguire un canone di razionalità operativa nello svolgimento della propria azione, per evitare decisioni arbitrarie.
  • il "principio di proporzionalità": è l'adeguatezza della misura rispetto al fine perseguito, anche avuto riguardo al sacrificio imposto agli interessi dei privati coinvolti nell'esercizio del potere, nel senso di garanzia del massimo contemperamento degli interessi in gioco.
  • il "principio di trasparenza" (o pubblicità): garanzia del diritto ad essere informati, da un lato, e del diritto di difesa, dall'altro. La sua garanzia deve essere assicurata in ogni fase dell'azione amministrativa.
  • il "principio di tempestività dell'azione amministrativa".
  • il "principio dell'affidamento": esprime l'obbligo di correttezza e buona fede nei rapporti tra cittadino e P.A. Il principio dell'affidamento esprime l'esigenza di tutelare gli interessi privati coinvolti nell'azione amministrativa.
  • Il "principio di continuità".
indica la garanzia di una continuità nell'esercizio della funzione amministrativa. La P.A. deve provvedere in maniera continuativa alla cura degli interessi che le sono stati attribuiti. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La nozione di procedimento amministrativo

Procedimento amministrativo, "la serie di atti e attività funzionalizzati all'adozione del provvedimento amministrativo (che rappresenta l'atto finale di tale sequenza)".

Dato che il PROVVEDIMENTO è una decisione volta a produrre un determinato assetto di interessi, il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO può anche essere definito il "processo decisionale formalizzato attraverso cui le amministrazioni pubbliche esercitano i poteri ad esse attribuiti dalla legge".

La ratio è che è espressione di una potestà attribuita dalla legge per la cura di un interesse pubblico, che non è scelto liberamente dalle pubbliche amministrazioni, ma è normativamente

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indicato; è necessario che ladecisione assunta con il provvedimento sia controllabile in sede giurisdizionale.

La disciplina giuridica del procedimento amministrativo

Con la legge n. 241 / 1990 sono state finalmente emanate norme c

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