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Vantaggi della compensazione degli utili e delle perdite fiscali delle società che hanno optato per la tassazione di gruppo

- Possibile compensazione crediti e debiti d'imposta tra le diverse società incluse nel "perimetro di consolidamento"

- Possibile utilizzo delle eccedenze di rol (reddito operativo lordo) per la deduzione degli interessi passivi

- Vantaggio del vincolo triennale del regime

Regime di responsabilità distinto

- Consolidante: per le maggiori imposte e relativi interessi accertate e riferite al reddito proprio e a quello complessivo

- Consolidata: per le maggiori imposte e relativi interessi accertate e riferite al proprio reddito

Regime di consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 tuir)

Si tratta di un regime di tassazione opzionale. Alla capogruppo italiana vengono imputati i risultati fiscali (utili e perdite) delle controllate estere in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Diversamente dal consolidato nazionale, il consolidato mondiale prevede la tassazione di un solo

soggetto passivo (la controllante residente) a cui sono imputati i redditi delle partecipazioni incontrollate estere. L'opzione per il consolidato mondiale determina l'imputazione proporzionale alla controllante di tutti i redditi delle controllate non residenti: regola dell'all in, all out; è irrevocabile; ha efficacia per cinque esercizi sociali. Si intende tacitamente rinnovato per un triennio se al termine dei primi cinque anni non viene revocato. La consolidante deve avere i seguenti requisiti: - essere una società o ente di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b); - deve essere quotata o controllata dallo stato, o da altro ente pubblico, ovvero da persone fisiche residenti che non abbiano il controllo di altra società o ente commerciale residente o non residente. Per l'ammissibilità è necessaria la sussistenza congiunta di: - un dato formale (proprietà delle azioni o quote); - un dato sostanziale (spettanza dei diritti di voto e alla ripartizione).degli utili in misura superiore al 50%) l'opzione è efficace se:
  1. riguarda tutte le controllate non residenti (regola dell'"all in, all out");
  2. c'è identità di esercizio sociale di ciascuna controllata con quello della controllante;
  3. i bilanci di tutte le controllate sono soggette a revisione contabile;
  4. c'è il consenso delle controllate alla revisione del bilancio;
Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione la società controllante può anche presentare istanza di interpello. La determinazione del reddito complessivo segue le seguenti fasi:
  1. determinazione del reddito delle consolidate, risultante dai bilanci revisionati, da parte della consolidante residente in Italia;
  2. somma algebrica dei redditi imponibili conseguiti da tutte le imprese estere controllate, considerati proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale e agli utili detenuta dalla capogruppo residente;
  3. imputazione dei
    1. redditi e delle perdite prodotti dalle consolidate, indipendentemente dalla distribuzione, per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili della consolidante.
    2. consolidato mondiale vs. consolidato nazionale

    Analogie:

    • Sia il consolidato nazionale che il consolidato mondiale realizzano una tassazione di gruppo delle imprese.

    Differenze:

    1. Condizioni di ammissibilità: nel consolidato nazionale l'opzione è "a coppia" esercitata (tra una consolidante ed una consolidata), nel "all in, all out"; nel consolidato mondiale vale la regola dell'intergruppo.
    2. Determinazione del reddito consolidato: nel consolidato nazionale, il "reddito complessivo globale" è la somma algebrica dei redditi delle singole società consolidate (da queste autonomamente determinati); nel consolidato mondiale il "reddito imponibile complessivo" è la somma algebrica dei redditi in misura imponibile delle società consolidate (come determinati dalla legislazione fiscale di ciascun Paese).

    (controllante)proporzionale alla quota di partecipazione complessiva di ciascuna .la disciplina dei prezzi di trasferimento (c.d. transfer price)al fine di limitare pratiche elusive, l’art. 110, comma 7 del tuirregola i rapporti economici intercompany (ossia tra un impresaitaliana ed un impresa estera di uno stesso gruppo) indicando icriteri secondo cui determinare il valore normale dell’operazione.la norma opera quando un’impresa italiana cede (o acquista) beni oservizi ad un impresa estera (controllata) ed applica prezzi inferiorial valore normale di mercato.il valore dell’operazione economica viene determinato in base alprezzo di libera concorrenza, ossia il prezzo mediamente praticatoper gli stessi beni o servizi che verrebbe pattuito per operazionisimilari, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati ovenduti, da imprese indipendenti.i criteri di determinazione del valore normale, individuati dall’ocse,sono 3 :1. confronto del prezzo

    1. (più usato)
    2. prezzo di rivendita
    3. costo maggiorato

    La scelta sull'applicazione di uno dei tre criteri dipende dall'attività svolta dall'impresa e dai beni oggetto dell'operazione. Le imprese con attività internazionale possono avvalersi della procedura di ruling per definire, in via preventiva, il metodo di calcolo del valore normale dei beni e dei servizi. La procedura segue le seguenti fasi:

    1. La richiesta di accesso è presentata al competente ufficio (Roma o Milano)
    2. Viene esperito un preventivo contraddittorio tra le parti
    3. Si perfeziona con un accordo di durata triennale

    Le convenzioni internazionali

    Il richiamo alle convenzioni internazionali in materia tributaria è di grande rilievo, considerate le funzioni principali svolte dalle stesse: eliminare le ipotesi di doppia imposizione, combattere l'evasione e l'elusione internazionale, realizzare la riscossione internazionale. Il modello OCSE è il modello di convenzione adottato dai paesi.

    p cheaderiscono a tale organizzazione (per la cooperazione e lo sviluppoeconomico)./p pil modello è corredato da un commentario redatto dagli esperti delcomitato affari fiscali, che rappresentano i governi degli stati membri./p ple norme convenzionali prevalgono su quelle interne solo quando sonopiù favorevoli per il contribuente. sono norme legislative interne dicarattere speciale./p ple convenzioni internazionali trovano applicazione neiconfronti dei soggetti fiscalmente residenti in uno/in entrambi gli staticontraenti./p ptie-breaker rules: risolvere le ipotesi di doppia residenza per evitareproblemi di doppia imposizione, attraverso i seguenti criteri:/p ol licriterio dell’abitazione permanente (permanent home)/li licriterio del centro degli interessi vitali (centre of the vital interests)/li licriterio della dimora abituale (habitual abode)/li licriterio della nazionalità (criterio residuale)/li /ol pi criteri si applicano secondo il predetto ordine gerarchico. l’infruttuosaapplicazione dei/p

    summenzionati criteri determina l'applicazione dellaprocedura amichevole.

    la doppia imposizione internazionaleil fenomeno di doppia imposizione internazionale può avere dupliceforma:

    doppia imposizione internazionale giuridica: si ha quando due stati, contributi identici o simili, colpiscono per il medesimo presupposto lo stessosoggetto (es: la doppia tassazione della società italiana - tassata in italia -con stabile organizzazione in francia - tassata secondo le regole deldiritto francese).

    doppia imposizione internazionale economica: si ha quando due staticolpiscono per il medesimo fatto economico due soggetti differenti (es: ladoppia tassazione dell'utile realizzato da una società di capitali, il qualesarà assoggettato ad ires - in capo alla società - e ad irpef - in capo aisoci persone fisiche al momento della distribuzione).

    n.b.: in ambito internazionale assume rilievo anche il fenomeno delladoppia non imposizione, che deriva

    Dalla interazione (indesiderata) tra una legge interna ed una clausola convenzionale (ad es. una convenzione prevede che un dato reddito possa essere tassato solo nello stato di residenza, che però esenta quello stesso reddito), le norme convenzionali, per eliminare la doppia residenza, operano come distributive rules (norme di distribuzione o ripartizione), così definite perché ripartiscono la competenza alla imposizione tra lo stato di residenza e lo stato della fonte.

    Stato di residenza: stato in cui il soggetto su cui grava la doppia imposizione ha la propria residenza.

    Stato della fonte: stato in cui si è prodotto il reddito tassato.

    Le modalità di ripartizione sono due:

    1. Individuare la competenza all'imposizione di uno tra gli stati convenzionati.
    2. Riconoscere la competenza all'imposizione ad entrambi gli stati, con o senza limiti.

    Metodi di eliminazione della doppia imposizione: l'esenzione.

    Ai fini della eliminazione della doppia imposizione, il modello OCSE prevede che certi redditi,

    se tassati nello stato della fonte, non debbano essere tassati dallo stato di residenza. gli strumenti attraverso cui ciò è possibile sono 2:

    1. metodo dell’esenzione, a sua volta attuabile in due modalità:

      1. il reddito prodotto all’estero non assume alcuna rilevanza all’interno dello stato di residenza (esenzione piena)
      2. il reddito prodotto all’estero viene comunque considerato ai fini dell’individuazione dell’aliquota da applicare al reddito complessivo (esenzione con progressività)
    2. metodo del credito di imposta riconosciuto per i redditi prodotti e tassati all’estero. anche in questo caso il credito potrà essere:

      1. limitato (pari alla quota dell’imposta dovuta, nello stato di residenza, sul reddito prodotto all’estero)
      2. illimitato

    art. 25 modello ocse: stabilisce una procedura amichevole volta alla risoluzione delle controversie che possono sorgere in relazione all’applicazione delle disposizioni contenute nelle convenzioni

    bilaterali sulle doppie imposizioni. La procedura consiste nel raggiungimento di un accordo tra le autorità fiscali competenti degli stati contraenti, al fine di risolvere eventuali problemi applicativi delle convenzioni. (es: rettifica del «transfer price» delle transazioni tra imprese associate, residenti in stati diversi).

    Se entro due anni dall’avvio della procedura amichevole, non sia stata raggiunta alcuna soluzione che elimini la doppia imposizione, il contribuente può ricorrere alla procedura arbitrale.

    Viene istituita una commissione di esperti, tenuti, entro 6 mesi, ad esprimersi in merito con un parere vincolante.

    Il credito per le imposte assolte all’estero è attribuito

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
142 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.df92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Miceli Rossella.