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Si parla, invece, di nomina.vità facendo riferimento al fa'o che la Pubblica Amministrazione non
ha la possibilità di creare provvedimen. che non siano già previs. in una norma giuridica (garanzia
di protezione offerta al singolo).
11)Il diri&o di accesso ai documen2 in quante par2 si divide? (pag. 54)
Consiste in una disciplina della trasparenza che riconosce a “chiunque” il diri'o di accesso alle
informazioni non pubblicate dalle amministrazioni. Ve ne sono tre .pologie principali:
-il primo è quello previsto dalla legge sul procedimento amministra.vo ed è consen.to solo a chi
sia .tolare di un interesse dire'o, concreto e a'uale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
-il secondo è quello che consente a chiunque di accedere alle informazioni che le amministrazioni
hanno l’obbligo di pubblicare, nel caso in cui tale obbligo non sia rispe'ato;
-il terzo, infine, è l’accesso che perme'e a chiunque di accedere alle informazioni detenute dalle
pubbliche amministrazioni, indipendentemente dall’obbligo di pubblicazione.
A differenza del primo, queste ul.me due .pologie non prevedono limi. di legiGmazione
soggeGva non richiedono la mo.vazione alla richiesta d’accesso.
12)Parla del principio di buona fede (pag. 49)
Lo ritroviamo nel codice civile agli ar.coli 1337 (“Le par., nello svolgimento delle tra'a.ve e nella
formazione del contra'o, devono comportarsi secondo buona fede”) e 1375 (“Il contra'o deve
essere eseguito secondo buona fede”). Nel diri'o amministra.vo, il principio di buona fede ha un
ambito di applicazione generale: si applica tanto all’aGvità priva.s.ca, quanto all’aGvità
pubblicis.ca. Tu'avia, questo principio vale anche per l’aGvità provvedimentale, più .picamente
unilaterale e autorita.va dell’amministrazione.
12)Il principio di corre&ezza nel diri&o amministra2vo (pag. 49)
La materia è quella delle obbligazioni: “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le
regole della corre'ezza” (art. 1175). Tu'avia, dal momento che le obbligazioni possono derivare
anche da procedimento e da provvedimento amministra.vo (art. 1773), è possibile notare come il
principio di corre'ezza abbia trovato applicazione generale anche nel diri'o amministra.vo.
La giurisprudenza, inoltre, ha so'olineato che nel procedimento si viene a creare un “conta'o” fra
pubblica amministrazione e privato che è simile ad un rapporto obbligatorio. La violazione della
corre'ezza, so'o questo profilo, può comportare una “responsabilità da conta'o” della pubblica
amministrazione, che comporta l’inversione dell’onere della prova, ponendolo a carico
dell’amministrazione.
13)Il conce&o di procedimento amministra2vo (pag. 209)
La tradizione del procedimento amministra.vo affonda le sue radici nel common low inglese (XVII
secolo) nel quale le amministrazioni prima di decidere dovevano seguire una procedura che
consen.sse agli amministra. di far sen.re la loro “voce” (“right to be heard”). IL procedimento
amministra.vo nasce, dunque, per ragioni garan.s.che.
IL diri'o amministra.vo francese, e con esso la maggior parte dei Paesi dell’Europa con.nentale,
era par.to dalla sponda opposta: l’amministrazione ado'a la sua decisione senza necessità di
sen.re preven.vamente gli amministra., c’è soltanto il provvedimento.
Il secondo Novecento conosce una larga diffusione del procedimento amministra.vo e di pari
passo venne garan.ta globalmente la “voce” agli amministra.. A ques. ul.mi mancava la
possibilità di vedere i documen. rilevan. per la decisione: la garanzia di “visione” (per questa
bisognerà aspe'are gli anni Sessanta/Se'anta).
In Italia la legge generale sul procedimento amministra.vo è stata varata nel 1990 (legge n. 241)
Il procedimento amministra.vo può definirsi come sequenza di aG che sfociano in un
provvedimento amministra.vo o in una misura consensuale ascrivibile alla categoria degli accordi
amministra.vi.
Il procedimento si ar.cola in diverse fasi:
1)fase dell’inizia.va: dà avvio al procedimento (iniziato d’ufficio o su istanza del privato);
2)fase dell’istru'oria: accertamento dei faG e all’acquisizione degli interessi ai fini del decidere;
3)fase decisionale: si ado'a il provvedimento amministra.vo.
14)Il termine di conclusione del procedimento (pag. 215)
Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di ado'are un provvedimento espresso a
conclusione del procedimento e si prevedono diversi meccanismi per la fissazione del termine, la
quale è finalizzata sia alle esigenze di efficacia dell’azione amministra.va sia alla tutela delle
garanzie degli amministra..
I termini sono fissan. con decre. di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri
e non possono comunque essere superiori a novanta giorni. I termini che vanno al di là dei novanta
giorni, ma che comunque no possono essere superiori ai cento'anta giorni, possono essere
stabili. solo in presenza di determina. presuppos. e con una procedura rafforzata.
In assenza di fissazione del termine vale un termine residuale di trenta giorni. I termini possono
essere sospesi per una sola volta, e per non più di trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o
cer.ficazioni.
Le autorità indipenden. di vigilanza e di garanzia sono so'ra'e alle regole sui termini de'ate dalla
legge n. 241 a causa dell’assoluta peculiarità e complessità dei procedimen. pos. in essere dalle
autorità indipenden..
15)Il silenzio (pag. 217)
Il silenzio ricorre in relazione alle conseguenze del mancato rispe'o del termine di conclusione
quando il procedimento è ad istanza di parte. In par.colare se ne possono dis.nguere tre .pi
principali:
-Silenzio assenso quando l’inerzia dell’amministrazione che perdura dopo la scadenza del termine
di conclusione del procedimento equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.
-Silenzio rige'o quando la legge qualifica espressamente l’inerzia della pubblica amministrazione
come rige'o dell’istanza.
-Silenzio inadempimento quando, al di fuori dell’ambito del silenzio assenso, e ove non vi sia una
previsione legisla.va esplicita che equipari il silenzio al rige'o dell’istanza, l’amministrazione che
non ha concluso il procedimento viene considerata inadempiente.
16)La SCIA si applica per qualsiasi aRvità per la quale serve un’autorizzazione? (pag. 264)
Si, infaG, la SCIA si applica quando la possibilità di avviare un’aGvità privata sia so'oposta
all’adozione di par.colari aG di .po autorizzatorio da parte di amministrazioni pubbliche. Più
precisamente, l’ar.colo 19 della legge n. 241/1990 afferma che “ogni a'o di autorizzazione,
licenza, concessione non cos.tu.va, permesso o nulla osta comunque denominato” richiesto per
l’esercizio di un’aGvità il cui rilascio sia privo di discrezionalità è sos.tuito dalla segnalazione
cer.ficata di inizio aGvità (SCIA) del sogge'o interessato, corredata dalle documentazioni richieste
per legge.
17)Una volta che hai iniziato l’aRvità tramite la scia, è possibile che il governo intervenga per
far2 bloccare l’aRvità? (267/268)
In base al regime della SCIA, alla pubblica amministrazione resta un potere di intervento ex post,
finalizzato ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni, delle modalità e dei faG legiGma.
per l’avvio dell’aGvità privata. Entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di inizio
dell’aGvità l’amministrazione ha il potere di ado'are mo.va. provvedimen. di divieto di
prosecuzione dell’aGvità e di rimozione degli eventuali effeG dannosi di essa.
Ove sia possibile conformare l’aGvità l’amministrazione invita il privato a provvedere e fissa un
termine di trenta giorni entro il quale il privato è tenuto ad ado'are le misure prescri'e. Mentre si
prevede che l’aGvità venga sospesa solo in caso di a'estazioni non veri.ere o di pericolo per l
tutela dell’interesse pubblico.
Se non vengono ado'a. nei sessanta giorni i provvedimen. di divieto di prosecuzione dell’aGvità
privata, l’amministrazione può anche successivamente porre in essere misure interdiGve, ma solo
qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241 per l’annullamento
d’ufficio.
18)Elenca le materie dove non è ben chiaro se si possa applicare la SCIA (271)
Esistono numerose faGspecie che sono escluse dall’applicazione della disciplina sulla SCIA. Ne
restano al di fuori gli aG delle amministrazioni preposte alla cura di par.colari interessi come ad
esempio la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la pubblica incolumità, l’immigrazione, il diri'o
d’asilo, la ci'adinanza e l’amministrazione della gius.zia e delle finanze. Esclusi sono pure i casi in
cui sussistono vincoli ambientali, paesaggis.ci o culturali. Infine, sono esclusi gli aG impos. dalla
norma.va comunitaria e tu'e le aGvità economiche a prevalente cara'ere finanziario.
Tu'avia, non è sempre agevole individuare i confini delle faGspecie escluse dalla SCIA. Ne
consegue che possono presentarsi svariate situazioni dove non sia ben chiaro dove si possa
applicarla.
Un’ulteriore difficoltà applica.va si ha quando l’aGvità privata da intraprendere richiede non
soltanto una, ma più segnalazioni da parte degli interessa. (“SCIA plurima”). Ad evitare eccessive
complicazioni procedurali l’art. 19-bis stabilisce che l’interessato presen. una sola SCIA e
l’amministrazione che la riceve la trasme'a immediatamente alle altre amministrazioni
interessate.
19)Cara&eri del silenzio assenso (analizzare differenze con SCIA) (pag. 274)
Il silenzio assenso è quell’ipotesi di semplificazione del procedimento amministra.vo secondo la
quale l’inerzia della pubblica amministrazione che si protrae oltre il termine conclusivo è da
intendersi come accoglimento dell’istanza. A differenza di quanto avviene nella SCIA, non sussiste
una liberalizzazione, nel senso di sos.tuzione di poteri amministra.vi con poteri priva..
La disposizione riguarda l’intero insieme dei procedimen. amministra.vi a istanza di parte, in ciò
differenziandosi dalla SCIA, che si applica ai soli procedimen. non discrezionali d