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FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Parallelismo: la Regione era chiamata nelle funzioni in cui aveva competenza legislativa. Questo per le Regioni ordinarie non è più previsto.

Comune: titolare della competenza amministrativa generale. Si può spostare dal comune alla provincia, dalla provincia alla regione, dalla regione allo Stato con legge. Si sono introdotti dei correttivi:

  1. necessità dell'esercizio unitario della competenza (Tu ti occupi delle Caserme, ma la difesa è competenza statale)
  2. principio di sussidiarietà (insufficienza e inadeguatezza) art. 118 1° comma.

Competenza propria: attribuita dalla Costituzione; competenza conferita: attribuita dalla legge.

Limiti logici di Ross e paragone con Crisafulli. Un limite logico assoluto sarebbe dato, stando alla concezione del Ross, dalle norme sulla revisione costituzionale: le quali, essendo le vere norme supreme di ogni ordinamento, ne rappresenterebbero quella che l'Autore chiama la

costituzione alla seconda potenza. Tali norme sarebbero insuscettibili di applicazione al loro stesso mutamento. Per Kelsen poi il limite alla revisione consisterebbe nella Grundnorm. Per Kelsen dunque tutto è modificabile purché nei modi e forme positivamente prescritti vale a dire a condizione che sia rispettata la concatenazione logica delle norme, dal vertice alla base e viceversa. norme sulla revisione costituzionale (ma ciò non è vero, altrimenti in Italia l’art. 138- sarebbe stato violato più volte). Crisafulli dice che non si può cambiare il procedimento di revisione. Una tesi più recente afferma che si può cambiare il procedimento mantenendo costanti le linee portanti (la Devolution ha modificato la revisione costituzionale mantenendo però il referendum). Si può distinguere tra potere costituente (illimitato) e potere costituito (limitato) non più sovrano. Crisafulli dice che non è detto che il

Il potere può essere limitato ma dipende dal diritto positivo. Il professore dice che è vero che la Costituzione può non porre limiti, ma può anche porli (potere illimitato). Disposizioni programmatiche costituzionali (articoli 36-39.2099). Crisafulli studiò le norme programmatiche e dimostrò che queste hanno effetti anche anteriormente all'interesse del legislatore:

  • concorrono alla determinazione dei principi generali dell'ordinamento;
  • pongono un vincolo giuridico perché il legislatore è tenuto ad attuarle;
  • rendono illegittime le norme di rango inferiore che contrastano con l'obiettivo da esse fissato.

Quest'ultimo punto vale anche per i trattati non self executing. Vi è poi una tecnica del legislatore in cui è molto forte l'impronta assiologica: norme programmatiche (prefigurano le linee di sviluppo dell'ordinamento); tra queste ci sono le norme sui diritti sociali (ad esempio il diritto al lavoro, che è

diverso dalle libertà, le quali sono immediatamente efficaci). L'obbligo che nasce da un diritto sociale non è giuridicamente sanzionato.

Le norme programmatiche (e quelle sui diritti sociali) non sono autosufficienti ma hanno bisogno di essere attuate a differenza dei diritti di libertà.

Le norme programmatiche sono efficaci prima dell'attuazione? Se non lo sono dobbiamo considerarle come semplici inviti al legislatore, ma finché il legislatore non li accolga esse sarebbero come norme non scritte e non avrebbero incidenza nell'ordinamento.

Calamandrei chiama le norme programmatiche "la rivoluzione promessa".

Invece le norme programmatiche sono da considerarsi efficaci.

Il problema delle norme programmatiche è un problema di efficacia. C'è infatti da chiedersi se le enunciazioni che ne fanno uso siano esclusivamente volte al legislatore, oppure se siano dotate di un'immediata portata prescrittiva.

Se si accoglie

La prima impostazione alle disposizioni programmatiche si riconosce la natura di prescrizioni ad efficacia differita, le quali intanto possono produrre effetti giuridicamente apprezzabili in quanto il legislatore le renda operanti, adottando le necessarie norme di attuazione. Con la conseguenza che esse vengono in ultima analisi intese come meri inviti rivolti al Parlamento.

Se invece si aderisce alla seconda impostazione dalla loro presenza possono dedursi tre conseguenze. Può ritenersi che a) esse stabiliscano un vincolo giuridico (e non meramente politico) a carico del legislatore; b) provochino l'illegittimità costituzionale delle norme gerarchicamente subordinate con esse incompatibili; c) concorrano alla determinazione generale dei principi dell'ordinamento, utilizzabili sia per il superamento delle lacune sia in sede di interpretazione sistematica. È quest'ultima la lettura affermatasi in Italia per le disposizioni programmatiche della

Costituzione.pubblicazioni non necessarie e ripubblicazionepubblicazioni non necessarie: sono previste dall'ordinamento ma non hanno l'effetto delle necessarie (sono indispensabili per l'entrata in vigore dell'atto). Sono pubblicazioni di norme consuetudinarie (visto il loro oggetto non possono che essere non necessarie). Magari la pubblicazione serve per raccogliere, ma anche se non viene effettuata la norma entra in vigore. Contro la raccolta di usi è ammessa la prova contraria (ma, dice il prof, anche nei confronti della legge è ammessa prova contraria. La differenza sta in ciò, che nel caso di raccolta di usi il giudice applica la consuetudine, nel caso della legge il giudice non può giudicare il tenore della norma: occorre l'erratum sulla G.U.). poi c'è la legge direvisione costituzionale: c'è pubblicazione che però non produce l'entrata in vigore ma dà la possibilità del

referendum confermativo (pubblicazione endoprocedimentale). Ripubblicazioni (di atti normativi già pubblicati e già in vigore): per assicurare la conoscibilità (testi unici, meramente complativi e non innovativi). È una pubblicazione non necessaria. Altro esempio è la raccolta ufficiale (meno atti della GU in ordine di numero).

Regionalismo Spagnolo e Regionalismo Italiano. Anche in Italia, come in Germania, l'unificazione nazionale è stato un frutto tardivo, essendo si realizzata nella seconda metà del secolo scorso. E anche in Italia esistevano le condizioni per la creazione di un ordinamento federale. Ci si riferisce alla presenza di Stati preunitari. Tuttavia la storia ha seguito un diverso corso. L'unificazione è avvenuta attraverso una serie di annessioni territoriali al Regno di Sardegna ed ha trovato espressione in un modello di ordinamento amministrativo direttamente derivato dalla tradizione francese. Si tratta del

modellonapoleonico dello Stato unitario centralizzato, il quale ha favorito il fenomeno qualificato dell' appiemontesizazzione dell'Italia. Nell'anno 1931 fanno la loro apparizione le regioni, che sono state inventate dalla Costituzione della Repubblica spagnola. E sono state inventate per venire incontro alle esigenze autonomistiche di alcune etnie con tradizioni popolari differenziate e talora, addirittura con lingua propria. La soluzione accolta dalla Costituzione del 1931 presentava caratteri di assoluta originalità. Ma il regionalismo spagnolo venne spazzato via dal franchismo che ripristinò lo Stato unitario centralizzato. Tuttavia il seme era stato gettato. E fu raccolto dall' Assemblea costituente italiana, la quale tra il 1946 e il 1947 ha riesumato il tipo istituzionale dello Stato regionale, rompendo con la tradizione centralistica pregressa. Anzitutto per ragioni politiche contingenti: mediante la soluzione regionale si diede infatti una risposta alle

tensioni autonomistiche che si erano sviluppate in alcuni territori. Ma i motivi furono anche altri: le diversità morfologiche, nonché culturali e sociali davano luogo ad una eterogeneità per la quale sembrava assurdo che, con riferimento a certi oggetti identificati dalla Costituzione (agricoltura, urbanistica) la disciplina dovesse essere uniforme. Altro motivo fu poi il consolidamento della riconquistata democrazia: si ricordi la diffusa convinzione che l'articolazione regionale del potere costituisse un efficace antidoto nei confronti di involuzioni autoritarie; e poi nello sviluppo di ambiti istituzionale di dimensione infrastatuale si ravvisava un decisivo fattore di promozione della partecipazione delle popolazioni interessate alla decisione che ne toccavano più da vicino la vita. Un'ultima ragione dell'opzione regionalistica della nostra Costituente può essere ravvisata nella riforma dello Stato: si riteneva che la creazione di una

solida rete di poteri locali potesse contribuire efficacemente al superamento di alcuni mali della nostra organizzazione pubblica. La soluzione italiana resterà per circa un ventennio un caso isolato. Ma dagli anni settanta in Spagna si è avviato un processo di decentramento che ha trovato espressione nella creazione delle 19 comunità autonome; e in Portogallo i territori insulari delle Azzorre e della Madera si costituirono in regioni autonome. In Belgio poi, alla nascita dello Stato federale si è giunti non attraverso un processo di aggregazione ma di decentramento. Quanto alla esistenza di livelli sub-statali, la sua garanzia si colloca sul piano dell'identificazione geografica: non sorgono problemi quanto alle Federazioni di tipo aggregativo. Invece, negli ordinamenti regionali, le Regioni non preesistendo agli Stati di cui fanno parte, essendo da essi create in un momento successivo. In tali ordinamenti si registrano due approcci: c) regionalismo spagnolo: le

entità substatali non vengono individuate direttamente dalla Costituzione, la quale si limita a dettare una disciplina strumentale prefigurando un processo di autoidentificazione dal basso;

modello italiano: identificazione autoritativa delle Regioni mediante un atto di volontà del legislatore costituente.

In base al modello federale classico le competenze enumerate spettano allo Stato centrale e la competenza generale all’entità substatale; in base al regionalismo spagnolo si ha il rovesciamento della situazione.

Il secondo modello è quello più vicino a quello accolto dalla Costituzione italiana del 1947, informata al principio dell’enumerazione delle competenze regionali. Si differenzia tuttavia da esso per il fatto di non contemplare la categoria delle Regioni ad autonomia ordinaria. Ed è stata questa particolarità a far accordare la preferenza al modello federale il quale presenta il vantaggio di consentire una razionale riforma.

dello Stato.

La Camera federale

Negli Stati federali poi esiste sempre una seconda Camera rap

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Publisher
A.A. 2011-2012
24 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Pugliese Francesco.