Lezione del 27/04/06
ACCORDI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO.
REVOCA ED AUTOANNULLAMENTO D’UFFICIO.
Con la disciplina dell’art. 11 L.241/90, così come modificato dalla L.15/2005 sono stati introdotti
due ipotesi di accordi fra la P.A. ed i privati: Accordi Procedimentali o Integrativi e gli Accordi
Sostitutivi di provvedimento. Con questa norma il legislatore ha voluto introdurre lo strumento
negoziale, contrattuale e/o patrizio, quale forme ulteriore rispetto al modulo autoritativo di esercizio
dell’azione amministrativa, l’ha voluto introdurre laddove tale strumento riuscisse a soddisfare al
meglio l’interesse pubblico di cui la P.A. era attributaria, e riuscisse a realizzare al meglio questo
interesse con minor sacrificio possibile degli interessi dei privati coinvolti dell’esercizio della PA.
procedente, garantendo la massimizzazione dell’interesse pubblico primario (cioè la realizzazione
dell’interesse primario) con il minor sacrificio possibile degli interessi secondari pubblici e privati
coinvolti. Gli accordi di cui all’art.11, rappresentano come dice la Dottrina, l’acme di
coinvolgimento del privato all’esercizio della funzione amministrativa, cioè il massimo
coinvolgimento del privato durante l’inter procedimentale dell’azione della P.A.; sono considerati
anche strumenti preziosi, essenziali per poter evitare l’insorgenza di un contenzioso giurisdizionale.
Pensate al privato che partecipa durante l’azione amministrativa, apportando memorie ed
osservazioni, già questa partecipazione è importante perché riesce ad evitare un futuro contenzioso
(abbiamo visto quando abbiamo parlato di partecipazione, che può addirittura indirizzare la P.A. in
un senso anzicchè un altro, e quando riesce ad indirizzarlo in una direzione magari tenendo conto
dell’interesse del privato, sicuramente quel privato non impugnerà il provvedimento), ma il
massimo di partecipazione del privato è questa possibilità che il legislatore concede di stipulare
accordi tra privato e P.A. addivenendo ad un modulo negoziale. Ovviamente il privato che stipulerà
con la P.A. un accordo in teoria non impugnerà mai il contratto in sede giurisdizionale, perché tale
accordo non farà mai insorgere un contenzioso davanti al G.A. , se non per alcuni aspetti.
Vediamo i due tipi di accordi: 1. Accordo procedimentale 2. Accordo sostitutivi di provvedimenti
amministrativi. Questi due accordi sono sottoposti alla medesima disciplina giuridica, cambia solo
per il loro contenuto.
Analizziamo il Comma 1 dell’ Art. 11 “In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a
norma dell’art. 10” – il privato partecipa alla attività amministrativa ex art.10 presentando
osservazioni e memorie che la P.A. deve tenere in considerazione- “l’amministrazione procedente
può concludere “– modello possibile alternativo al modello autoritativo- , “senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguire del pubblico interesse, accordi con gli interessati al
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fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale” – primo tipo di accordo –
“ovvero in sostituzione di questo” – secondo tipo di accordo.
GLI ACCORDI PROCEDIMENTALI O INTEGRATIVI del provvedimento sono quelli che la P.A.
stipula con il privato interessato, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale, quando inizia un procedimento amm. sorge in capo alla P.A. l’obbligo di comunicare l’avvio
del procedimento, così scatta in capo al privato il diritto di partecipazione (con memorie ed
osservazioni), a questo punto può succedere che il privato interessato e la P.A si accordino per
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale che rimane però un provv.
Autoritativo - Esecutivo, emesso unilateralmente dalla PA(c’e un procedimento, c’è partecipazione
forte con l’accordo, ma tale accordo si innesta nel procedimento che si conclude con un atto
‘attizio’, non si conclude con un modello contrattuale);il procedimento si conclude con un atto
amministrativo autoritativo-esecutivo- unilaterale il cui contenuto è frutto di un accordo, da qui il
nome di Accordi Procedimentali o meglio ancora Integrativi del Provvedimento.
Nell’altra ipotesi, quella di ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO, c’è sempre un
proc. Amm., con obbligo di comunicazione e diritto di partecipazione,quando il privato partecipa
con memorie ed osservazioni, la P.A. e il privato si mettono d’accordo stipulando un accordo che
va a sostituire in toto il provv. finale, tiene luogo del provv. finale; il procedimento non finisce più
con atto autoritativo esecutivo, ma si conclude con un negozio giuridico, con un contratto tra
soggetti (in quel momento ,almeno in teoria) paritari.
Prima della riforma del 2005, gli accordi procedimentali o integrativi erano sempre consentiti, gli
accordi sostitutivi no, ex vecchio ART. 11 comma 1 “la P.A. può stipulare con gli interessati
accordi, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero nei casi
previsti dalla legge in sostituzione di questo”, cioè prima gli accordi sostitutivi erano ammessi
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, erano quindi solo tipici, ed erano due i casi che
il legislatore prevedeva questa categoria di accordi: 1. accordi sostitutivi dei provv. Espropriativi ex
art. 12 L.865/1971 (in materia espropriativa) che prevedevano la possibilità che i proprietari entro
30 gg. dalla notificazione dell’avviso contenente l’ammontare dell’indennità provvisoria, potevano
convenire la cessione volontaria dell’immobile per un importo non superiore al dieci per cento della
stessa – questa è un’ipotesi di accordo sostitutivo –l’accordo “bonario” che intercorreva tra la P.A. e
il sogg. espropriato producendo gli stessi effetti tipici di quel provv. Amm. che rappresentava l’inter
tradizionale di conclusione di un procedimento di esproprio;avendo come effetti giuridici
l’acquisizione del bene da parte della P.A. e un diritto di credito in capo alla stessa P.A. di erogare
una indennità. L’accordo bonario produce gli stessi effetti giuridici di quel atto amm. autoritativo
esecutivo, che esso sostituisce! 2. l’altra ipotesi ( prevista dal legislatore prima della riforma) ex art.
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18 comma 4 L.84/1994 “per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell’autorità portuale
può concludere, previa delibera del comitato portuale, accordi sostitutivi della concessione
demaniale ai sensi art. 11 L.241/1990”.
Oggi anche l’accordo sostitutivo di provvedimento diventa possibile sempre, al pari dell’accordo
integrativo di provv., questo è facilmente desumibile dall’art. 1 comma 1 bis L. 241/90, che dice
che la P.A. agisce, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, secondo le norme di diritto
privato. L’accordo sostitutivo è sicuramente quello più importante che da tipico diventa possibile
sempre, come regola generale e modo alternativo del modello autoritativo.
La Disciplina dell’accordo sostitutivo - tranne per il comma 3 – è la medesima dell’accordo
procedimentale. Gli accordi sostitutivi producono gli stessi effetti giuridici del provv. di cui
prendono luogo, che si desume dall’art. 11 comma 3: “gli Acc. Sost. sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi”, cioè un Acc. Sost. pur rispettando la forma scritta
(cristallizzando la decisione negoziale) di cui al comma 2, non acquistano efficacia se non superano
la fase del controllo tipica degli atti amm autoritativi che loro sostituiscono.
La possibilità di concludere accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento, è sottoposta ad un
duplice sbarramento normativo, desumibile già dal comma 1 art. 11: 1° sbarramento
l’amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti di terzi (quindi la tutela
dei diritti dei terzi) ; 2° sbarramento e in ogni caso nel perseguimento del Pubblico interesse
(attraverso il modello negoziale si addivenga al miglior perseguimento del pubblico interesse);
perché ci sono delle attività che per le loro caratteristiche non tollerano l’utilizzo di strumenti
negoziali- pensiamo al procedimento volto all’erogazioni di sanzioni disciplinari (non si può
contrattare), o le procedure di gara per la scelta di un contraente privato per l’affidamento di appalti
pubblici, atti di pianificazioni o di normazioni- è necessario far ricorso al modello autoritativo
unilaterale.
La Disciplina giuridica in tema di accordi tra P.A. e privati, ex art. 11 comma 2 “gli accordi
devono essere stipulati a pena di nullità per atto scritto. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili “,
l’accordo rappresenta l’innesto della disciplina privatistica all’interno di un procedimento amm.
disciplinato da regole di diritto pubblico, quindi l’accordo sost. o proced. germoglia all’interno di
un procedimento amm., c’è il connubio sia della natura privatistica (“si applicano i principi del
c.c.”) che pubblicistica (“ove non diversamente previsti”), si applicano sia regole di diritto privato
che quelle di diritto pubblico. È sintomatico che il legislatore abbia usato l’espressione “principi in
materia di obbligazioni e contratti” e non “norme”, perché in caso di contrasto di norme si può
risolvere nella prevalenza dell’una o dell’altra norma; invece in caso di contrasto tra “principi”,
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questo possono essere bilanciati e contemperati, non ci deve essere necessariamente un’esclusione
di un principio.
Quali sono i principi di obbligazioni e contratti che si applicano?Sono due
1. pacta sunt servanda: il contratto ha forza di legge tra le parti, parti in senso paritario,anche nel
caso di accordo tra la P.A. e il privato, il potere della P.A. si affievolisce e diviene potere di un
contraente uguale al privato
2. rebus sixantibus: comma 4 ex art.11, nel caso di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse”
succede un qualcosa di anomalo nell’accordo paritario, “l’Amministrazione recede unilateralmente
dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un mero indennizzo” recesso della
sola PA e non anche del privato (ex art.1373), recesso che comporta la liquidazione di un mero
indennizzo e non risarcendo i danni ingiustamente subiti; il recesso è doveroso da parte della P.A.
perché sono mutati i motivi di pubblico interesse e può liquidare con una somma irrisoria il privato.
Tale comma ci evidenzia la non parità tra i due contraenti, la P.A. è sempre su di un gradino più
alto, di superiorità rispetto a quella debole del privato. In tal caso la possibilità di recesso della P.A.
ci conferma un potere di autotutela, che dà la possibilità alla P.A. di rivedere l’operato svolto.Parte
della dottrina – Cerulli- definisce l’Autotutela, anche nell’ambito della disciplina degli accordi,
un’autotutela legata, sempre di carattere decisorio, che continua ad essere legata ad un modello
pattizio.
Una parte della dottrina ha voluto vedere in questo comma 4 un’ipotesi di Revoca- la revoca
è un tipico provv. Amm. di secondo grado, che fino al 2005 non aveva una sua precisione
normativa, ma era definita dalla dottrina e giurisprudenza come il potere della P.A. di
rivedere una sua precedente previsione revocandola con effetto ex nunc – ora per il futuro-
revoca effettuata sulla base di vizi di merito, cioè quelli che non attenevano alla legittimità
dell’azione amm. che erano connaturati all’atto emanato ab origine, ma attenevano alla
opportunità ,alla ragione di convenienza, a quell’ambito che rappresenta il proprium della
scelta ad opera della P.A..
La revoca è quel provv. di 2° grado che la P.A. esercita quando si rende conto attraverso un
procedimento di riesame -che la P.A. può esperire sempre, perché essa ha un potere
insesauribile- che sono mutati i motivi di interesse pubblico che erano alla base di
quell’opportuno provvedimento,quindi lo revoca perché non è più conveniente; oppure un
altro caso di revoca, secondo quanto detto da dottrina e giurisprudenza, si aveva quando la
P.A. si accorgeva che quel provv.era inopportuno ab origine, comunque era affetto da un
vizio di merito, lo revocava cioè lo abrogava ex nunc (adesso per il futuro). 4
Non attiene, invece ai vizi di merito l’Auto annullamento d’ufficio, è sempre un provv. di
2° grado, posto in seguito ad un riesame, ma esso attiene a vizi di legittimità cioè sull’inter
procedimentale (che inficiano l’azione nel suo divenire: legittimità, incompetenza, eccesso
di potere e violazione di legge); l’autoannullamento ha effetto ex tunc – ora per allora –
perché rimuove gli effetti giuridici prodotti dall’atto che si considera affetto da vizi di
legittimità, come se l’atto non sia mai esistito.
Prima la dottrina e giurisprudenza dicevano che la revoca attiene a vizi di merito con effetto
ex nunc, mentre l’autoannullamento attiene ai vizi di legittimità con efficacia ex tunc; oggi
la disciplina di questi provv.è stata ampliata e codificata dal legislatore agli artt. 21
quinques – la revoca – 21 novies – l’autoannullamento.
Continuando sugli accordi…:
Parte della dottrina considerava il recesso unilaterale consentito alla sola P.A. una vera e propria
revoca, revoca abrogazione che consentiva alla P.A., soltanto se fossero mutati le ragioni di
pubblico interesse, di revocare quel provvedimeto che risultava inopportuno; non revoca ab origine
per vizio ab origine, ma revoca intesa come possibilità di recedere o revocare il suo provv. se
fossero mutate le ragioni di P.I..
Altra dottrina considerava questo recesso dell’art.11 comma 4, non come tipico recesso di cui
all’art. 1373 c.c., ma come vero e proprio diritto potestativo che ha la P.A. come parte contraente
(con la particolarità di non essere un mero diritto potestativo, ma un dovere della P.A.); la P.A
nonostante faccia ricorso ad un strumento negoziale conservi la sua supremazia nei confronti del
privato.
Comma 4 bis introdotto ex novo dal leg. 2005: questo comma è la dimostrazione che l’accordo si
fa se c’è un pubblico interesse a monte, questo interesse pone la situazione della P.A. in una
posizione diversa , superiore, sempre a favore di questo pubblico interesse generale che giustifica la
PA perché c’è questa situazione di buon andamento, imparzialità, tutela dell’interesse pubblico da
rispettare:“A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa”.
“in tutti i casi in cui una P.A. conclude accordi nelle ipotesi previste al comm.1, la stipulazione
dell’accordo, è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per
l’adozione del provvedimento” l’organo prima di stipulare l’accordo, avvisa coloro i quali sono i
destinatari del futuro provv. che invece di emanare l’atto, emana un accordo, questo è un atto di
natura Autoritativa, non pattizio, anche questa è una dimostrazione della supremazia della P.A.,
quindi la P.A. non può essere parte contraente, veramente paritaria con il privato(è un residuo di
discrezionalità Amm. pura in capo alla PA) 5
Ultimo comma apre le porte alla giustizia “Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del Giudice Amm.”. La giurisdizione esclusiva è quella giursd. Speciale del G.A. istituita dal leg.
nel 1923 quando si è sentita la necessita impellente di attribuire ad un G. la conoscenza esclusiva di
un’intera materia, materie in cui era davvero impossibile o difficoltoso segnare un confine tra
situazioni di diritto sogg. e quelle interesse legittimo; quindi per determinate materie è stato istituito
un giudice ad hoc che conoscesse l’intera materia, anche se in quella materia si lamentassero
situazioni d interesse legittimo ed anche di diritto sogg.(Es. di materie a carattere esclusivo sono il
pubblico Impiego,-dal 1998 competente il G. del lavoro-, oppure edilizia, urbanistica e servizi
pubblici.). In questo art., però non è la materia che è devoluta al G.A. esclusivo, ma è il modo di
esercizio dell’azione amm., si stabilisce che allorché nell’azione amm. si eserciti attraverso il
modello negoziale competente in qualsiasi materia è il G.A. esclusivo, se invece si tratta di un
modello autoritativo- imperativo, bisogna guardare la materia in senso stretto: es competente il G.A.
in sede generale e di legittimità.
Nella prima parte dell’art. si parla di controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione, quest’ultima attiene ad una momento strutturale dell’accordo, mentre il recesso è una
fase strutturale dell’accordo, è un modo per non addivenire all’esecuzione dell’accordo come
momento fisiologico-legittimo dell’esec. dell’accordo, mentre l’inadempimento è un momento
patologico. Sia il recesso che l’inadempimento sono momenti strutturali dell’accordo, connaturati e
connessi alla non esecuzione dell’accordo, e rientrano nella competenza del G.A. esclusivo. Prima
della riforma del 2005 il G.A. esclusivo, aveva difficoltà a conoscere anche in materia di
inadempimento (es risarcimento dei danni per ingiusta lesione subita), ma dal 98 in poi il G.A.
esclusivo ha p
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