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I VIZI DI LEGITTIMITÀ

I vizi di legittimità sono 3:

  1. 1) incompetenza;
  2. 2) eccesso di potere;
  3. 3) violazione di legge.

A) Incompetenza

L'incompetenza può configurarsi in 2 maniere:

  1. 1) assoluta: quando il potere esecutivo emana un atto di competenza di altro potere dello Stato, oppure quando una branca della P.A. emette un provvedimento di competenza di un'altra branca dell'amministrazione. L'incompetenza assoluta porta necessariamente alla nullità dell'atto e perciò non ce ne occuperemo;
  2. 2) relativa: l'incompetenza sussiste quando la P.A., nell'emanare un atto amministrativo, abbia esorbitato i limiti della sua competenza per entrare nella competenza di un altro apparato amministrativo. Si configura quindi come un difetto soggettivo, cioè un difetto del stesso apparato amministrativo competente ad emanarlo.

Diversamente dall'incompetenza, nel caso dell'eccesso di potere sussiste un difetto nella funzione dell'atto amministrativo (cioè un vizio funzionale). L'eccesso di potere viene a configurarsi nel momento in cui la legge attribuisce alla P.A. un dato potere, e la P.A. lo utilizza per un fine diverso da quello per cui il potere è stato attribuito dalla legge. È questo un vizio di difficile determinazione, per cui la giurisprudenza ha elaborato delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere:

  1. Sviamento di potere: diversa da quella per cui la legge ha attribuito il potere. Questa è l'ipotesi che più si avvicina alla definizione generale di "eccesso di potere".
  2. Vizi della motivazione dell'atto: sono vizi intrinseci all'atto amministrativo e riguardano appunto la motivazione che può essere:

insufficiente: quando si omettano alcune circostanze o interessi rilevanti;

incongrua: quando viene dato rilievo a interessi o fatti in realtà non rilevanti;

perplessa: quando non è bene articolata;

dubbiosa: quando fa sorgere dei dubbi in chi legge la motivazione o quando non si basa su fatti certi;

non rispondente ai fatti: quando valuta dei fatti in maniera erronea o non rispondente al vero.

Vizi estrinseci all'atto amministrativo, ma attinenti al comportamento della P.A., che rientrano nell'eccesso di potere sono:

  1. Illogicità nei criteri di valutazione e contraddittorietà nel comportamento della P.A.: si verifica col mancato rispetto di atti regolamentari interni alla P.A. che producono appunto illogicità e contraddittorietà nel comportamento della P.A;
  2. Slealtà del comportamento e nel procedimento della P.A.: violazioni al principio del "buon andamento della P.A." sancito nell'art.97 c.2
Cost.5) 5) Ingiustizia manifesta: si verifica quando la P.A. decide diversamente su casi assolutamente identici. Parte della dottrina tende ad affermare che, in questo caso, l'eccesso di potere si manifesti in violazione del principio della "imparzialità della P.A.", sancito nell'art.97c.2 Cost. In realtà sarebbe meglio valutare l'ingiustizia manifesta alla luce della c.d. "discrezionalità della P.A., che può giustificare la diversità di comportamento. C) C) Violazione di legge Questo vizio ha un carattere residuale, nel senso che si manifesta tutte le volte in cui si è in presenza di un vizio di legittimità non riconducibile all'incompetenza o all'eccesso di potere e ricorre ogniqualvolta si violino norme dell'ordinamento giuridico. I VIZI DI MERITO Sorgono sulla base della logicità e delle regole tecniche, e non sulla base di norme di legge. Il G.A. ha giurisdizione di
  1. La legge 20 marzo 1865, n.2248, All.E ha deferito le competenze in materia di contenzioso amministrativo al G.O., in sostanza abolendo il contenzioso.
  2. L'art.2 della suddetta legge afferma che la competenza al G.O. è devoluta in qualsiasi caso, sia che si tratti di diritti soggettivi, sia che si tratti di interessi legittimi, sia che riguardi provvedimenti emanati dal potere esecutivo, sia da altra autorità amministrativa, purché vi sia interessata la P.A.. Tuttavia, questa competenza del G.O. non potrà mai annullare, revocare o modificare l'atto amministrativo, ma solo disapplicarlo, soltanto per giudicare l'oggetto della controversia.
  3. Sono necessarie delle precisazioni circa i criteri di ripartizione delle competenze e della giurisdizione tra G.A. e G.O.

tradizionale di ripartizione teneva conto sia della posizione giuridica soggettiva che sidella "causa sia dell'oggetto del giudizio (criteriovuole difendere in giudizio (criterio petendi"),del "petitum"). Oggi è venuto meno il criterio del "petitum", e l'analisi del giudice si basa solo sul9[9] Per Giudice Ordinario si devono intendere:
a) il pretore;
b) il tribunale;
c) la Corte d'Appello;
d) la Corte di Cassazione.

principio della "causa e quindi su una reale indagine del giudice, e mai sulla base dellepetendi",richieste del ricorrente.

Per quanto riguarda l'oggetto del giudizio civile sulla P.A. sono da tener presente 2 principifondamentali:
1) in via principale il G.O. conosce solo del comportamento illecito della P.A. e nondell'illegittimità dell'atto amministrativo;
2) in via incidentale il G.O. conosce dell'illegittimità dell'atto amministrativo.

effettua solo un giudizio di merito, valuta cioè solo il comportamento illecito della P.A., allora il giudizio si effettua in via principale. Questo può accadere nei casi in cui: - un'attività propria (cioè eserciti un'attività di diritto privato) a) la P.A. eserciti jure privatorum e come tale verrà riconosciuta come soggetto di diritto privato; - un'attività (cioè eserciti un'attività non sulla base di un potere conferito da un atto amministrativo, ma senza alcun diritto). La P.A., nell'esercizio della sua funzione pubblica, ledere un diritto soggettivo: in questo caso si tratta di stabilire se il comportamento illecito deriva dall'illegittimità dell'atto. Durante il giudizio l'atto si presume necessariamente inesistente, quindi si configura un comportamento "sine titulo", e il G.O. ha il potere di

disapplicare l'atto. Qualora il G.O. non riesca a stabilire l'illegittimità dell'atto amministrativo, gli è data facoltà di sospendere il giudizio, trasmettere gli atti al G.A., che giudica con sentenza dell'illegittimità dell'atto (con tutti gli effetti che tale sentenza annullamento dell'atto), oppure comporta sospendere il giudizio e decidere egli stesso sull'illegittimità dell'atto (disapplicazione). Tale giudizio avviene incidentalmente (o pregiudizialmente) ed è solamente finalizzato alla giusta decisione sull'oggetto principale del giudizio.

Nota: Principio della doppia tutela Il ricorrente gode di una doppia tutela, in quanto: può ricorrere al G.A. e chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo, e dopo averlo ottenuto, può ricorrere al G.O.

al fine di ottenere un risarcimento del danno, sulla base della sentenza del G.A.;

b) può ricorrere direttamente al G.O. per ottenere il risarcimento del danno. Il G.O. valuta, se necessario, anche l'illegittimità dell'atto e lo considera tam quam non esset (come se non fosse mai esistito).

Riepilogando, può dirsi che, il G.O. è competente a conoscere di tutti i comportamenti della P.A. lesivi di diritti soggettivi, cioè:

a) meri comportamenti;

b) atti compiuti in esecuzione di provvedimenti amministrativi.

In questo secondo caso il G.O. deve altresì valutare il provvedimento amministrativo della P.A. Gli articoli 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo prevedono poteri e limiti della giurisdizione del G.O.

Da tali norme si ricavano i seguenti principi generali: limitato alla sola valutazione della

legittimità estrinseca dell'atto,- - il sindacato del G.O. è ecioè in casi di: a) eccesso di potere;b) violazione di legge;c) c) eccesso di potere ma solo nei casi che non lasciano margine di discrezionalità alla P.A., cioè solo in casi evidenti di eccesso di potere (difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione);non può mai incidere sull'atto amministrativo,- - il G.O. anche se illegittimo, non può annullarlo, né revocarlo;il G.O. può soltanto dichiarare l'illegittimità dell'atto e quindi- - disapplicarlo;- - il giudicato è limitato soltanto all'oggetto dedotto in giudizio.

Azioni ammissibili davanti al G.O. contro la P.A.

A) Azioni dichiarative

Azioni destinate all'accertamento della sussistenza di un delitto o di un obbligo in capo al privato o alla P.A. Le azioni dichiarative sono sempre ammissibili.

B) Azioni costitutive

Sono normalmente escluse

Perché dirette ad ottenere un provvedimento dalla P.A. Sono ammissibili solo nei casi in cui l'amministrazione operi "iure privatorum" o "sine titulo".

Azioni di condanna: Azioni che condannano la parte soccombente ad un'azione positiva (facere o dare). Queste azioni non sono ammissibili se tendono ad intaccare l'attività pubblica della P.A.

Un'eccezione alla suddetta regola è data dall'espropriazione, durante la quale è esperibile un'azione che va ad intaccare l'attività amministrativa. È il caso dell'esistenza di un decreto di occupazione d'urgenza, senza che sia ancora intervenuto il vero e proprio decreto di.

Dettagli
A.A. 2010-2011
72 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 1e4f03ff013370eb15c25e19a575bef6cf50905d di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cerulli Irelli Vincenzo.