Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
E – INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO
E1. Legittimazione ad agire ed a contraddire
La legittimazione a ricorrere è l’effettiva titolarità di un interesse protetto, interesse
legittimo o diritto soggettivo nei casi di giurisdizione esclusiva, che si assume leso.
L’assenza di titolarità comporta la pronuncia di inammissibilità (e non di
infondatezza). La pronuncia d’inammissibilità è un accertamento negativo di una posizione
soggettiva di rilevanza sostanziale; pertanto, tale pronuncia di rito è per alcuni aspetti, come
l’idoneità del giudicato a produrre effetti “esterni” al processo, assimilata alle pronunce di
merito.
In alcune ipotesi, però, la legittimazione a ricorrere è costituita, semplicemente, da una
condizione formale del ricorrente e non dall’affermazione o dalla titolarità di un interesse
qualificato. Ciò si verifica, in particolare, nel caso delle azioni popolari per le quali la
legittimazione a ricorrere si identifica con la qualità generica di cittadino o con l’iscrizione
elettorale nelle liste di un comune. Questi soggetti agirebbero a tutela dei propri interessi in
virtù della loro posizione istituzionale nell’ambito dell’ordinamento.
Alle azioni popolari sono accostate le previsioni sulla tutela degli interessi diffusi. Ad essi la
legittimazione a ricorrere è attribuita per legge alle associazioni identificate sulla base di
17
criteri oggettivi e senza la necessità di verifica della titolarità di posizioni di interesse
qualificato. La legge non ha trasformato gli interessi diffusi in interessi legittimi delle
associazioni ma ha assegnato loro una particolare legittimazione a ricorrere per la tutela
d’interessi che altrimenti sarebbero prive di garanzia giurisdizionale.
E2. Interesse ad agire
L’interesse a ricorrere è identificato sulla base dall’art. 100 c.p.c. come condizione
generale per l’azione. Con tale espressione non si intende genericamente l’idoneità
dell’azione a realizzare il risultato perseguito, ma come interesse proprio del ricorrente al
conseguimento di un’utilità o di un vantaggio (materiale o morale), attraverso il
processo amministrativo. Il risultato “utile” che il ricorrente deve dimostrare di poter
conseguire potrebbe essere solo il conseguimento di una posizione di vantaggio, non
necessariamente identificabile con la ripristinazione dell’interesse legittimo.
Sono presupposti dell’interesse a ricorrere gli attributi della personalità (il risultato deve
riguardare direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve sussistere al momento
del ricorso), della concretezza (l’interesse va valutato con riferimento ad un pregiudizio
verificatosi concretamente ai danni del ricorrente).
Qualora qualsiasi circostanza sopravvenuta precluda il raggiungimento del risultato utile, il
ricorso è dichiarato inammissibile, od improcedibile, per “sopravvenuta carenza
d’interesse”.
E3. Azioni previste dal Codice del processo amministrativo
Per attuare l’art. 24 Cost., sono state introdotte, a dire il vero solo in tempi recentissimi, una
pluralità di altre azioni ai fini di ampliare le tipologie disponibili, le quali sono attualmente
disciplinate dagli artt. 29 e ss. cpa:
Azione di annullamento (art. 29 cpa). È un’azione costitutiva che rientra tra le c.d.
impugnative negoziali, quelle azioni con cui si chiede al giudice di eliminare in tutto
od in parte un atto già perfezionato e produttivo di effetti emanato in violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere. Originariamente, l’azione di
annullamento era l’unico rimedio disponibile; ora mantiene comunque il ruolo di mezzo
principale attraverso cui si esercita la tutela nelle controversie di diritto pubblico.
L’azione di annullamento deve essere esperita entro 60 giorni dalla notificazione,
comunicazione o piena conoscenza dell’atto, o dalla scadenza del termine di
pubblicazione per gli atti cui non sia richiesta la notificazione individuale. Ne è
legittimato il diretto interessato, ma anche i terzi che subissero comunque gli
effetti lesivi dell’atto. Il giudice è tenuto a rispettare l’ordine di priorità dei motivi del
ricorso eventualmente deciso dal ricorrente, poiché la graduazione dei motivi di ricorso
costituisce esplicazione del principio dispositivo su cui il processo amministrativo si
fonda.
In caso di accoglimento, la sentenza di annullamento ha effetti caducatori, o
ex tunc erga
demolitori. Tali effetti sono e, se si tratta di atti indivisibili, hanno efficacia
omnes. Nel caso in cui l’effetto demolitorio non sia più utile al ricorrente, il giudice deve
comunque procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto perché il suo giudizio,
di mero accertamento, sarà un presupposto per la successiva azione di risarcimento.
18
L’effetto demolitorio implica l’effetto ripristinatorio, che impone alla P.A. di
qua ante.
ripristinare, per quanto possibile, la situazione Infine, la sentenza di
annullamento ha una terza conseguenza, l’effetto conformativo, ossia vincola la
successiva attività della P.A. al rispetto delle corrette modalità d’esercizio del potere
eventualmente precisate dal giudice. In caso di rigetto, la sentenza avrebbe come sola
conseguenza diretta l’effetto conformativo, poiché sarà precluso alla P.A. di annullare
d’ufficio l’atto (art. 21 nonies l. 241/1990), altrimenti l’annullamento dell’atto per motivi
di illegittimità che il giudice non ha riconosciuto sarebbe illegittimo, e perciò a sua volta
impugnabile ed annullabile in un successivo giudizio (o addirittura sarebbe nullo se
configurabile come atto assunto in violazione o elusione di giudicato).
Azione di condanna (art. 30 cpa). Può essere chiesta contestualmente ad altra azione
o, nei casi di giurisdizione esclusiva, anche in via autonoma. L’azione di condanna può
avere ad oggetto il risarcimento del danno, anche in forma specifica. Può avere ad
oggetto:
o Condanna al pagamento di denaro. Trova applicazione soprattutto nelle materie
di giurisdizione esclusiva per le somme dovute dalla P.A. (es., controversie di lavoro
tuttora di disciplina pubblicistica, come i magistrati).
o Condanna al risarcimento dei danni. La l. 205/2000 ha dichiarato risarcibili tutte
le situazioni giuridiche soggettive coinvolte nell’esercizio di un potere
amministrativo, attribuendo al giudice amministrativo l’azione risarcitoria (per
equivalente od in forma specifica) non soltanto per lesione di diritti soggettivi nei
casi di giurisdizione esclusiva, ma anche in generale per lesione di interessi
legittimi. Il codice ha smentito la teoria secondo cui tale azione dovesse essere
necessariamente esperita insieme all’azione di annullamento del relativo
provvedimento lesivo (c.d. pregiudiziale amministrativa), poiché come detto ne ha
riconosciuto l’esperimento in via autonoma. Tuttavia, la disciplina piuttosto
restrittiva prevista, ha spinto gli studiosi a parlare di pregiudiziale nascosta o
sostanziale. L’art. 30 co. 3 cpa stabilisce, infatti, che se la domanda di risarcimento
per lesione di interessi legittimi è proposta in via autonoma, il termine di
prescrizione non è quello generale quinquennale ex art. 2043 c.c., ma è un termine
di decadenza di 120 giorni.
La risarcibilità per illecito aquiliano è determinata sulla base dell’art. 2043 c.c., il
quale richiede tre requisiti, il danno, la sua ingiustizia ed il nesso di causalità: per
questo motivo, l’accertata illegittimità dell’atto produttivo del danno non è
sufficiente per il risarcimento dei danni ma deve sussistere un danno verificatosi
iniure, riconducibile ad una condotta colposa dell’agente. Il giudice, nel
determinare il risarcimento, deve valutare tutte le circostanze di fatto ed il
comportamento complessivo delle parti, e comunque deve escludere il risarcimento
dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza. Tale
statuizione si pone sulla falsa riga dell’art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo
del creditore nel cagionare il danno da inadempimento dell’obbligazione.
L’azione risarcitoria è un’azione di cognizione ma può anche essere esperita in
sede di ottemperanza. Ciò, tuttavia, soltanto per danni connessi all’impossibilità o
19
comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato o alla sua
violazione o elusione (art. 112 co. 3 cpa), in quanto, in tali ipotesi, il risarcimento si
pone in rapporto funzionale con l’esecuzione stessa.
o Condanna al risarcimento dei danni in forma specifica. A partire dalla l.
205/2000 il risarcimento dei danni, oltre che tramite il pagamento di denaro, può
essere accordato in forma specifica, ossia chiedendo al giudice la condanna della
facere. facere
P.A. ad un Il può consistere in un’attività provvedimentale (adozione
di un provvedimento) o non provvedimentale (esibizione di documenti, la
restituzione del bene e così via). L’azione di condanna della P.A., comunque, è
sottoposta ad un limite sostanziale, ossia la permanenza di margini di
discrezionalità, ed un limite processuale, ossia l’obbligo di esperire l’azione di
condanna insieme ad un'altra.
Azione avverso il silenzio (art. 31 cpa). Il ricorrente può esigere una risposta ad
un’istanza regolarmente presentata nonché, ricorrendone i presupposti, ottenere l’atto
richiesto. Quest’azione nasce con sent. 10/1978 Cons. di Stato, che individuato l’azione
di accertamento dell’obbligo di provvedere: all’epoca si riteneva che il giudice dovesse
comunque limitarsi al mero accertamento dell’inadempimento della P.A. senza valutare
però la fondatezza della pretesa, e quindi se l’atto richiesto dal privato dovesse essere
adottato. Con l. 241/90, l. 80/2005 e l. 205/2000, invece, è stato espressamente
conferito al giudice amministrativo tale potere, così avvicinando lo strumento in esame
alla c.d. azione di adempimento.
L’azione avverso il silenzio deve essere esercitata, anche senza previa diffida, entro un
anno e può essere riproposta se rigettata. Se la domanda è accolta, il giudice ordina
alla P.A. rimasta inerte di provvedere, entro un termine di norma non superiore a trenta
ad acta
giorni, nominando ove occorra un commissario per assicurarne l’adempimento.
Azione di nullità (art. 31 co. 4 cpa). È un’azione dichiarativa (a differenza dell’azione di
annullamento, che ha na