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FORME DI TUTELA
2.1 LA TUTELA AMMINISTRATIVA.
2.1.1 IL DIFENSORE CIVICO.
La Legge 241/1990 ed il D.P.R. 184/2006 apprestano un sistema di tutela del
diritto di accesso che contempla un duplice rimedio avverso le determinazioni
amministrative assunte in materia: uno di tipo giustiziale e l’altro di natura giu-
risdizionale.
In pratica, le forme di tutela si dividono principalmente in due aree: una am-
ministrativa e l’altra giurisdizionale.
La prima consente di rivolgersi ad autorità diverse da quelle tradizionali (Tri-
bunali) con modalità più semplici e meno onerose sotto l’aspetto formale; la
seconda richiede più competenze giuridiche per via dei tecnicismi propri del
processo amministrativo.
Il sistema giustiziale si articola, a sua volta, in una duplice forma di tutela: di-
nanzi al difensore civico, per gli atti delle amministrazioni comunali, provin-
ciali e regionali, e dinanzi alla Commissione per l’accesso per le determinazioni
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
Il difensore civico è un organo pubblico monocratico annoverato in dottrina
tra le autorità amministrative indipendenti, vale a dire organi ed enti contrad-
distinti da una serie più o meno estesa di autonomie di carattere organizzato-
rio, finanziario e contabile, nonché dalla mancanza di controlli e di soggezione
al potere di direttiva dell’esecutivo, il difensore civico presenta il tratto distin-
tivo di tali autorità, individuabile nell’esercizio di funzioni tutorie verso inte-
ressi costituzionali in campi socialmente rilevanti.
39
Trattasi di una figura istituita per garantire il cittadino contro possibili abusi
della P.A.: il suo compito consiste nel vigilare, segnalare e individuare, sulla
base di possibili denunce dei cittadini o su propria iniziativa, le irregolarità, le
disfunzioni e i comportamenti ingiustificati che si verificano
nell’amministrazione pubblica.
Il difensore civico può essere istituito a più livelli amministrativi: a livello
dell’Unione Europea (Mediateur), in ambito nazionale, a livello degli enti terri-
toriali locali (Regioni, Province e Comuni).
L’esposto al difensore civico non ha carattere contenzioso.
L’efficacia effettiva dell’intervento di quest’organo è connessa
all’autorevolezza della persona nominata nell’ufficio.
La segnalazione al difensore civico non sospende i termini dei ricorsi ammini-
strativi e giurisdizionali (ora quest’ultimo caso è contraddetto dal nuovo
comma 4 dell’articolo 25 della L. 241/90, relativamente al diritto d’accesso).
Il difensore rivolge le sue segnalazioni agli uffici competenti presso le P.A. in-
teressate e può chiedere di poter visionare le pratiche e i procedimenti ammi-
nistrativi dell’ente (potere d’informazione).
Il fondamento dell’Ufficio del difensore civico si trova nella chiave di lettura
ed analisi degli articoli 97 e 98 della Costituzione.
L’intervento del Difensore tende ad assicurare il rispetto del principio del
“buon andamento della P.A.”, il regolare corso del procedimento amministra-
tivo, la tempestività e la correttezza degli atti amministrativi.
Il fatto che il difensore civico possa intervenire nel momento della formazione
dell’atto indica l’intenzione del Legislatore di voler assicurare al cittadino una
forma di tutela in via preventiva, anziché veder costretto quest’ultimo, una
volta adottato il provvedimento, a presentare un ricorso amministrativo o giu-
risdizionale che certamente costituirebbe un dispendio di tempo, denaro ed
energia per entrambi i soggetti chiamati in causa.
40
L’istituto del Difensore è stato accolto nel nostro ordinamento già nel 1971,
con la sua previsione negli statuti e nelle leggi regionali; ll fatto che non sia sta-
to ancora istituito un Difensore Civico a livello nazionale può certamente es-
sere interpretato come un disinteresse nei confronti di questo importante isti-
tuto. 56
Il Legislatore ha stabilito che i comuni e le province possono prevedere,
nell'ambito dei propri statuti, l’istituzione del difensore civico (articolo 11 del
TUEL).
L’espressione “possono prevedere” denota un “non obbligo” a carico di co-
muni e province che potranno discrezionalmente decidere se inserire o meno
nei loro statuti la figura del difensore civico.
Sulla natura del potere attribuito, si può dire che esso venga assimilato più ad
una funzione di stimolo e di sorveglianza vigile, che ad un potere di controllo
e di verifica.
Il nuovo comma 4 dell’articolo 25 della L. n. 241/1990 (modificato dalla L. n.
15/2005), proseguendo sulla scia dell’articolo 15 della Legge n. 340/2000, ha
57
previsto uno specifico compito del difensore civico nella tematica dell’accesso
ai documenti, ove si prevede che il cittadino possa richiedere al difensore la
verifica della legittimità del diniego d’accesso ai documenti amministrativi.
Ciò non preclude che il cittadino possa avvalersi, in seconda battuta anche del
ricorso al TAR per l’esercizio del diritto d’accesso, nel qual caso il termine dei
trenta giorni per la proposizione del ricorso decorrerà dalla data del ricevimen-
to da parte del richiedente dell'esito della sua istanza al difensore civico.
56 Fin dalla Legge 8.06.1990 n. 142, ora sostituita dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali.
57 Figura di origine scandinava (ombudsman) e non è prevista dalla Costituzione.
Le Regioni hanno provveduto alla sua istituzione e concreta disciplina, basandosi o su specifiche disposizioni statutarie oppure ri-
chiamando l’art. 117 Cost. . Per i Comuni e le Province, invece, l’art. 8 della L. n. 142/1990 (Sulle autonomie locali), ha consentito
che gli statuti provinciali e comunali potessero prevederlo per svolgere il ruolo di “garante dell’imparzialità e del buon andamento
dell’amministrazione”. Ora l’istituto è specificatamente previsto dall’art. 11 T.U.E.L., con indicazione dei compiti e demandando
agli statuti di disciplinare modalità di nomina e attribuzioni. L’istituto è stato potenziato con l’art. 16 della L. n. 127/1997.
L’intervento del difensore civico può essere di ufficio o ad istanza di parte; può avvalersi della collaborazione dell’amministrazione
interessata al suo intervento; deve essergli garantito un agevole accesso alla documentazione connessa all’oggetto del suo interven-
to. 41
Questo comma è stato modificato con la Legge n. 15/2005 di riforma della Leg-
ge 241/90, ma l’impianto normativo su indicato è rimasto lo stesso.
In particolare, la norma, riproponendo l’alternatività della tutela da parte della
difesa civica rispetto al ricorso giurisdizionale, individua con chiarezza l’identità
del “ difensore civico competente”, enunciata nella precedente formulazione
dell’articolo 25, comma 4, accogliendo espressamente il principio di sussidiarietà
“verticale”, in forza della quale, per i provvedimenti di diniego o differimento
emanati dai Comuni, Province e Regioni, è competente al riesame il difensore
civico costituito nell’ambito territoriale di riferimento.
Qualora il difensore civico non sia stato istituito, la competenza è attribuita al
difensore civico dell’ambito territoriale immediatamente superiore.
Occorre osservare, tuttavia, che in tal modo, si determina un’intersezione di
competenze che non appare compatibile con il disegno autonomistico definito
nel Titolo V della Costituzione.
Nel rapporto tra Regioni ed Enti locali, infatti, dovrebbe essere garantito, co-
munque, un adeguato spazio di autonomia alle amministrazioni territoriali.
L’opzione legislativa, invece, comporta una forzatura del sistema che non appare
giustificata.
Resta da chiedersi, poi, quale sia il margine di intervento della legislazione regio-
nale in materia.
Nella legge di riforma, la possibilità di ricorrere al difensore civico è configurata
come livello minimo di tutela dell’interessato.
Pertanto, le Regioni non potrebbero escludere il ricorso al difensore civico nel
caso in cui le amministrazioni locali avessero omesso di istituirlo.
42
2.1.2 LA COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.
L’articolo 27 della Legge n. 241/1990 (norma novellata dalla Legge n. 15/2005)
ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 27, comma
1), la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi a cui sono state
attribuite non solo importanti funzioni di vigilanza ma, anche, di riesame dei
provvedimenti incidenti sull’accesso emanati dalle amministrazioni centrali e pe-
riferiche dello Stato.
I poteri correlati alla funzione di vigilanza sono strumentali all’attuazione del
principio di piena conoscibilità dell’attività della P.A.
La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha avuto modo
58
di precisare che tale attribuzione di funzioni è volta a garantire i livelli essenzia-
li delle prestazioni in materia di diritto d’accesso.
Per consentire alla Commissione di svolgere la propria funzione di vigilanza, la
normativa prevede una serie di poteri, prerogative e compiti, tra cui si distin-
guono:
a) i poteri informativi previsti dall’articolo 27, comma 6, della Legge 241/1990,
secondo cui tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare,
nel termine indicato dalla Commissione, le informazioni e i dati dalla stessa
richiesti, tranne quelli coperti da segreto di Stato;
b) la conservazione dell’archivio degli atti adottati dagli enti pubblici ai sensi
dell’articolo 24, comma 2, della Legge 241/1990 (si tratta degli atti con cui le
amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o co-
munque rientranti nella loro disponibilità cui non è possibile accedere in
quanto rientranti nei casi di esclusione assoluta dell’accesso;
58 Parere 13 Febbraio 2006, nr. 3586/2005. 43
c) il potere di verifica insito nell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. 184/2006, che
prevede il dovere delle “amministrazioni interessate” di comunicare alla
Commissione entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento “i prov-
vedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di acces-
so”;
d) la predisposizione della relazione annuale sulla trasparenza, che la Commis-
sione deve comunicare alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Mini-
59
stri.
Infine, alla generale funzione di vigilanza (ma sostanzialmente contigua alla fun-
zione consultiva) de