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L’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO.
Autoritarietà del del provvedimento: il potere amministrativo si distingue dal potere del privato
perché l’atto di esercizio del potere privato non produce conseguenze in capo al terzo se non con il
suo consenso. Il provvedimento amministrativo è invece efficace indipendentemente dal consenso
del terzo o da un suo dissenso.
L’esecuzione del provvedimento:
Con il provvedimento la PA dispone qualcosa che di solito richiede un’attività ulteriore.
- Rilasciata un’autorizzazione il privato può esercitare un’attività che prima gli era vietata.
- In altri casi il privato ha l’obbligo di porre in essere un’attività.
- L’amministrazione deve attuare il provvedimento.
In passato ci si è chiesti se il provvedimento potesse risultare implicitamente da un’attività
materiale della PA —> invenzione giudicata incompatibile con la tutela del diritto di proprietà
assicurata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con il principio di legalità.
Nonostante ciò si è inserita nel T.U. sull’espropriazione una disposizione che consente
all’amministrazione che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico dopo averlo
modificato in assenza di un provvedimento di esproprio, di acquisirlo con un provvedimento
espresso, con un atto giuridico che viene emesso a sanatoria. Se questo manca la restituzione
dell’area non può essere impedita se non per scelta autonoma del privato che vi rinuncia. Al
privato è comunque assicurato il risarcimento del danno.
Il provvedimento amministrativo può imporre obblighi al privato.
Se il destinatario non ottempera?
L’art.21-ter della legge 241/1990 consente alle PA di imporre coattivamente l’adempimento degli
obblighi nei loro confronti nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge. Il potere di esecuzione
coattiva non è implicito nel potere dell’amministrazione di provvedere ma richiede una specifica
base normativa.
Efficacia nello spazio:
In molti casi l’amministrazione può emanare atti i cui effetti sono limitati all’ambito territoriale di
competenza. —> provvedimenti a efficacia territorialmente limitata emanati da organi a
competenza territorialmente limitata.
A questa regola la legge conosce diverse eccezioni:
- Gli atti di qualificazione giuridica (l’iscrizione ad un albo professionale) spiegano i loro effetti
anche al di fuori del territorio di loro competenza.
- Non conoscono normalmente limitazione i provvedimenti di polizia.
La violazione delle regole sulla competenza per territorio porta alla nullità e non alla semplice
annullabilità dell’atto.
Efficacia nel tempo:
Il provvedimento camicia a produrre i suoi effetti dal momento della sua comunicazione, quando
entra nella sfera di conoscibilità degli interessati. Quando il numero degli interessati è
indeterminato (come negli atti amministrativi generali) è prevista la pubblicazione.
Nell’ambito dei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del privato sono previste due eccezioni:
I. I provvedimenti cautelari ed urgenti sono immediatamente efficaci anche prima che il
destinatario ne abbia ricevuto comunicazione.
II. L’amministrazione può inserire nel provvedimento una clausola motivata di immediata efficacia
anche se il provvedimento è limitativo, purché non abbia carattere sanzionatorio —> la
clausola non è ammessa.
Solo eccezionalmente gli effetti possono essere anticipati, più frequentemente vengono rimandati
da un momento successivo all’adozione dell’atto.
In genere la retroattività degli effetti del provvedimento amministrativo non è ammesso (per motivi
di certezza giuridica) a meno che il provvedimento produca effetti favorevoli per il destinatario, se
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Diritto Amministrativo Base
Gloria Lorini
non vengono lesi terzi e purché nel momento a partire dal quale si fanno decorrere gli effetti, ne
esistessero i presupposti.
Il provvedimento amministrativo può produrre un’efficacia istantanea o prolungata nel tempo.
Quest'ultimo ha di solito un termine finale, può esserne chiesto il rinnovo se perdura il possesso
dei requisiti richiesti per il rilascio. Se non vi è una disposizione legislativa che stabilisce il termine,
questo può essere deciso dall’amministrazione.
Esistono poi provvedimenti ai quali non può essere apposto alcun termine finale: le abilitazione
professionali durano per tutta la vita.
In linea generale si può dire che il termine finale è stabilito in funzione di controllo, per consentire
all’amministrazione di verificare periodicamente la permanenza dei presupposti che giustificarono il
rilascio dell’autorizzazione.
Gli atti di secondo grado. Annullamento e revoca:
L’amministrazione deve perseguire un interesse pubblico adottando un provvedimento legittimo.
A posteriori il provvedimento può apparire legittimo ma in contrasto con il pubblico interesse o
viceversa.
- L’atto a suo tempo legittimo potrà (e dovrà) essere tolto quando la sua permanenza contrati con
l’interesse pubblico attuale —> revoca.
- L’atto illegittimo potrà essere eliminato quando l’interesse pubblico attuale lo consigli —>
annullamento d’ufficio.
L’amministrazione può autotutelarsi, rimuovendo, modificando o estinguendo l’atto precedente.
Quando annulla o revoca un proprio atto l’amministrazione non tutela sé stessa ma l’interesse
pubblico che è caratterizzato dall’attualità —> per questo motivo l’autorità ha il potere e il dovere di
rimuovere l’atto adottato in precedenza quando questo risulti oggi in contrasto con l’interesse
pubblico. A tal fine è necessario che il potere dell’amministrazione sopravviva al suo esercizio e
non si esaurisca con il decorso di un certo termine oltre il quale si estingue.
Questo potere dell’amministrazione deve fare i conti con il rapporto giuridico che il provvedimento
ha costituito con uno o più privati fanno affidamento alla stabilità dell’atto: la giurisprudenza
attribuisce prevalenza all’interesse privato alla sua conservazione piuttosto che all’interesse
pubblico all’eliminazione dell’atto.
1. L’annullamento d’ufficio (art.21-nonies): il provvedimento amministrativo può essere annullato
d’ufficio quando sussistono le ragionino di pubblico interesse, entro un termine ragionevole,
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Devono ricorrere 4 condizioni perché possa essere disposto l’annullamento d’ufficio:
- che il provvedimento originario sia illegittimo (viziato cioè da violazione di legge, eccesso di
potere o incompetenza);
- che ci siano ragioni di pubblico interesse;
- questo interesse va contemperato e bilanciato con gli interessi privati dei destinatari e dei
controinteressati (= coloro che hanno interesse alla conservazione o alla rimozione dell’atto).
Nella comparazione dell’interesse pubblico, del destinatario e del controinteressato,
l’amministrazione è tenuta ad accertare quale sia l’interesse prevalente —> tale criterio può
portare alla decisione di non annullare l’atto sebbene l’annullamento sia conforme
all’interesse pubblico.
- distanza temporale tra l’atto che si intende annullare e la determinazione di annullarlo. Tale
determinazione deve essere presa entro un termine ragionevole, non è prestabilito ma
dipende dalla circostanze concrete. 21
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2. La revoca: l’annullamento è disposto per ragioni di legittimità, la regola per ragioni di
opportunità. Ai sensi dell’art.21-quinquies, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo
che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. Non è revocabile il provvedimento i
cui effetti siano già esauriti. La revoca non può essere disposta in conseguenza di una nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario solo per effetto di un mutamento del giudizio
dell’amministrazione; si richiede che la revoca trovi il suo fondamento ad es. in un nuovo
accertamento che consigli o imponga quella nuova valutazione dell’interesse pubblico.
L’amministrazione ha l’obbligo di indennizzare i soggetti per il danno subito dalla revoca del
provvedimento.
Anche in questo caso l’amministrazione che decide di revocare deve tenere conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati (l’atto da revocare non è illegittimo come nel
caso dell’annullamento).
3. La sospensione (art.21-quater): in questo caso l’amministrazione non mira a eliminare l’atto ma
a paralizzare temporaneamente i suoi effetti. La sospensione può essere disposta ad esempio
in vista del riesame dell’atto, in attesa di un accertamento più approfondito o in funzione
sanzionatoria. L’esecuzione del provvedimento può essere sospeso solo per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario. Il termine della sospensione è indicato nell’atto che la
dispone, può essere prorogato per una sola volta e ridotto per sopravvenute esigenze. È
illegittima la sospensione della quale non sia predeterminata la durata.
4. La convalida (art.21-nonies): ove suscitano le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine
ragionevole, il provvedimento annullabile può essere convalidato. La convalida si realizza c on
la rimozione del vizio da parte del soggetto che ha dato causa all’invalidità. È un’alternativa
all’annullamento d’ufficio —> anziché eliminare tutto l’atto, l’amministrazione elimina solo il
vizio che lo inficia in moda da stabilizzarne gli effetti. La convalida (la rimozione dell’atto
illegittimo del provvedimento) è possibile solo quando l’atto non sia pendente un ricorso
giurisdizionale. Esistono poi ulteriori vizi che non possono essere rimossi attraverso la
convalida.
5. Altre forme di conservazione: forme conosciute dalla prassi e dalla giurisprudenza.
La conferma: rifiuto di procedere all’annullamento d’ufficio richiesto da chi vi abbia interesse: il
• rifiuto viene formalizzato con un nuovo atto che dichiara di voler mantenere in vita quello
precedente.
La ratifica: se il vizio è di incompetenza può essere rimosso da un nuovo atto adottato
• dall’autorità competente che interviene per la conservazione dell’at