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L’amministrazione in ogni caso al fine di conseguire trasparenza deve motivare ogni sua decisone.
La discrezionalità tecnica non si identifica col merito amministrativo non valutabile dal giudice
perché è vero che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione ma il controllo giurisdizionale si
estende su tutto, si deve poter entrare all'interno del potere amministrativo per verificare che sia
stato correttamente utilizzato. I cittadini hanno diritto di controllare come è esercitato il potere della
PA perché l'ha pagato.
La giurisprudenza amministrativa è sempre stata timida nella sindacabilità della discrezionalità
tecnica non sindacabile se non per motivi formali.
Peraltro le scelte della PA basate su conoscenze tecnico scientifico non sempre sono discrezionali e
non sempre la discrezionalità si colloca alla scelta.
Esiste una differenza tra valutazioni tecniche e discrezionalità tecnica. Poniamo il caso che in una
certa area si manifesti un’epidemia tra il bestiame e il sindaco poteva fare alcune scelte fermo
restando che gli animali contagiati dovevano essere abbattuti. La discrezionalità qui non riguardava
l'esercizio del potere perché gli animali andavano battuti, la discrezionalità era a monte di questa
scelta.
Nel momento in cui l'accertamento è stato fatto ed è diventato tecnico l'attività diventa vincolata.
La valutazione tecnica quindi è un presupposto dell'attività amministrativa che può essere
discrezionale o vincolata.
Con la valutazione si ottengono elementi di valutazione che poi influiscono sulla scelta successiva.
L'amministrazione ha il dovere di scegliere ma questa transita attraverso un atto motivato che dia
conto del perché la PA abbia fatto una certa scelta.
Esigenza di acquisire cognizioni di carattere tecnico scientifico, li introduco nel procedimento per
orientare al meglio possibile la cura dell'interesse pubblico.
Certe volte la scelta è vincolata laddove la scelta è stata già fatta a monte acquistando accertamenti
in presenza dei quali la scelta è poi orientata in un certo senso.
Sostanzialmente è sempre importante quanto possa essere controllata o controllabile l'attività della
PA. Si parla di controllo estrinseco o intrinseco e di sindacato forte o debole.
E diceva che l'accesso era un interesse legittimo per via del termine decadenziale per esercitarlo. A
un certo punto l’adunanza plenaria ha detto che non è importante perché l'importante è sapere come
funziona.
È un po' quello che è successo per la contrapposizione fra sindacato forte e sindacato debole. A un
certo punto la giurisprudenza non voleva più sapere se il sindacato è forte o debole l'importante è
sapere cosa si deve fare.
La giurisprudenza è sempre stata timida perché riteneva che se fosse entrata nelle valutazioni
tecniche condotte dall’amministrazione il giudice sarebbe entrato nell’esercizio del potere della PA.
Il sindacato doveva essere un controllo di carattere estrinseco e fermarsi sulla soglia dell'esercizio
del potere.
Error in facto, vizio di logicità, difetto di valutazione. Il terzo è il più debole perché i difetti
motivazionali dell’atto non sempre portano al suo annullamento.
Il controllo sull’attività della PA si è sempre detto estrinseco su questi tre elementi. Diversamente il
giudice si sarebbe sostituito al giudice usando un potere amministrativo che è al di fuori dei suoi
limiti.
Controllo orientato su tre modalità di controllo degli atti.
La giurisdizione di merito è giustificata dal fatto che nelle materie in cui è ammessa il giudice
amministrativo non solo ha poteri cognitori, accertativi dichiarativi o costitutivi come
l'annullamento dell'atto amministrativo, di condanna, ma ha anche il potere di sostituirsi
all’amministrazione.
Nella giurisdizione anche nel merito consentita al giudice amministrativo, una materia è
particolarmente rilevante perché in parte almeno pesca in un ambito in cui è particolarmente forte la
discrezionalità tecnica e quindi in un nugolo in cui ci sono scelte opinabili della PA che comportano
scelte tecniche. Un esempio sono le sanzioni amministrative erogate dalle autorità indipendenti.
Prima del 2007 si riteneva che l'ambito di controllo delle scelte discrezionali della PA dovesse
arrestarsi all'accertamento dei fatti accertati dalla PA, alla verifica della correttezza, proporzionalità,
ragionevolezza delle regole applicate dalla PA senza entrare all'interno di queste valutazioni e
criticarlo eventualmente. Si parlava quindi di un sindacato estrinseco e quindi desse conto della
regolarità del procedimento formale.
Nel 2007 con sentenza 8 febbraio il consiglio di stato imprime un accelerazione: "il giudice
amministrativo può sindacare senza alcun limite tutte le valutazioni tecniche ... Fino al controllo
dell'attività economica e di altro tipo compiuto dall’autorità...