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A
Abilitazioni = provvedimenti amministrativi vincolati, ampliativi, ricondotti nella categoria
delle autorizzazioni, che consistono in una valutazione tecnica dell'esistenza di requisiti
predeterminati.
Abrogazione = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, connotato da ciò che
priva, ex nunc, di efficacia l'atto oggetto di riesame poiché il mutamento sopravvenuto delle
circostanze di fatto rende la permanenza di efficacia di tale ultimo provvedimento contra ius.
Accertamento (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio, sostituibile per ragioni di
speditezza (cfr. art. 17 l.n. 241/90), qualificato come dichiarazione di scienza, che la P.A. può
impiegare per la verificazione dei fatti (accertamenti tecnici/semplici: es. attribuzione di una
classe catastale) ovvero per l'elaborazione dei fatti (accertamenti valutativi: es. valutazione
del rischio di valanghe).
Accessione invertita = fenomeno giuridico d'origine giurisprudenziale connotato da ciò che
un'immobile (privato) "accede" all'opera pubblica su di esso realizzata.
Accesso (diritto d') = diritto di esaminare ed estrarre copia dei documenti amministrativi, di
qualunque specie, e comunque formati, utilizzati dall'amministrazione ai fini dell'attività
amministrativa, che può essere esercitato da chiunque abbia un interesse, personale e
qualificato, al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Accordi di programma = istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico,
che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa.
Strutturalmente si tratta di accordi tra enti territoriali minori ed altri soggetti pubblici, che per
le loro attribuzioni istituzionali sono coinvolti nella realizzazione di un'opera o di un intervento,
ovvero di una sua programmazione, finalizzati al coordinamento dell'esercizio delle funzioni
amministrative.
Accordi preliminari = atti amministrativi non provvedimentali, che fanno parte del
procedimento amministrativo, che sono utilizzati dall'autorità procedente che deve adottare
un provvedimento su concerto od intesa.
Accordi procedimentali = istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico,
che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa.
Strutturalmente si tratta di accordi raggiunti nel corso di un procedimento amministrativo tra
l'autorità agente e gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
amministrativo.
Accordi sostitutivi = istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che
rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa.
Strutturalmente si tratta di accordi raggiunti nel corso del procedimento amministrativo tra
l'autorità agente ed il destinatario del provvedimento al fine di sostituire il provvedimento
medesimo.
Aggiudicazione (fase di) = fase del procedimento di evidenza pubblica che consiste
nell'individuazione nella scelta del contraente della P.A.. L'aggiudicazione può essere
formalizzata in un atto.Ammissioni = provvedimenti amministrativi ampliativi, di natura
concessoria, che, previo accertamento della sussistenza di determinati requisiti, attribuiscono
ai destinatari il diritto a determinate utilità o vantaggi od all'esercizio di determinate attività.
Annullamento d'ufficio = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, che priva di
efficacia ex tunc l'atto riesaminato, per ragioni di illegittimità od inopportunità, per soddisfare
un interesse pubblico attuale e specifico (diverso da quello al ripristino dell'ordine giuridico
violato).
Appalto-concorso = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del
contraente della P.A., utilizzato per speciali lavori o per la fabbricazione di particolari oggetti
(es. armi), che consiste nell'invitare soggetti o ditte, ritenuti idonei, a presentare progetti
tecnici dettagliati di lavori o forniture da compiersi (realizzati secondo le direttiva di massima
fornite dall'amministrazione), indicando le condizioni alle quali si è disposti ad eseguirli. La
P.A. procederà alla scelta valutando il valore tecnico del progetto, la sua convenienza
economica e le garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.
Approvazione = atto amministrativo di cui è discussa la natura di provvedimento ampliativo
a carattere autorizzatorio. Nel procedimento di evidenza pubblica, fase procedimentale di
controllo, affidata ad un soggetto diverso da quello che ha concluso il contratto, che consiste
nella verifica della procedura seguita, del contenuto del regolamento contrattuale e della
regolarità della fase di aggiudicazione, e che incide sull'efficacia del contratto stipulato.
Arresto procedimentale = fenomeno che si verifica quando un atto intermedio del
procedimento amministrativo interrompe lo sviluppo procedurale e pone fine negativamente
al procedimento, senza attendere il provvedimento finale.
Atti a rilevanza esterna = nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti
amministrativi del procedimento di evidenza pubblica che condizionano l'efficacia del
contratto: autorizzazione a stipulare, approvazione e visto.
Atti a rilevanza interna = nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti
amministrativi del procedimento di evidenza pubblica che condizionano la validità del
contratto: deliberazione di contrattare, la delega (eventuale) del potere di concludere i
contratto e l'aggiudicazione.
Atti collettivi = atti amministrativi con pluralità di destinatari, con cui la p.a. manifesta la sua
volontà unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di soggetti
considerati unitariamente (es. piano regolatore).
Atti dichiarativi = atti che danno certezza legale (vincolante) o notiziale (non vincolante) a
fatti giuridicamente rilevanti.Atti formali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento impone
una determinata modalità di esternazione.
Atti generali = atti amministrativi con pluralità di destinatari, non determinati al momento di
adozione dell'atto, ma determinabili, in base ad esso, al momento della sua esecuzione (es.
bandi di concorso).
Atti giuridici = comportamenti giuridicamente rilevanti mediante i quali può esprimersi
l'attività amministrativa, che si basano su di un processo di conoscenza e rappresentazione.
Atti giuridici di diritto privato = atti giuridici posti in essere secondo le forme ed i principi
del diritto privato.
Atti giuridici di diritto pubblico = atti giuridici posti in essere secondo le forme ed i principi
del diritto pubblico.
Atti informali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento non stabilisce una forma di
esternazione, lasciando all'amministrazione la facoltà di scegliere la modalità più idonea.
Atti non provvedimentali = atti amministrativi strumentali rispetto ai provvedimenti connotati
dalla mancanza di autoritarietà, esecutorietà e non sottoposti ai principi di tipicità e
nominatività.
Atti plurimi = atti amministrativi con puralità di destinatari che sono unici formalmente, ma
contengono provvedimenti autonomi ed indipendenti (es. decreti di nomina dei vincitori di
concorsi pubblici).
Atti presupposti = atti del procedimento amministrativo che rilevano al fine della produzione
dell'effetto giuridico del provvedimento, ma hanno rilievo autonomo e possono essere anche
l'esito di un distinto procedimento amministrativo (es. dichiarazione di pubblica utilità -
espropriazione).
Atti ricognitivi = atti strumentali dichiarativi, che consistono, pertanto, in manifestazioni di
scienza e conoscenza.
Atti strumentali = atti non provvedimentali.
Atti valutativi = atti strumentali che si traducono in manifestazioni di giudizio.
Attività amministrativa = insieme delle attività poste in essere da amministrazioni pubbliche
predeterminate per realizzare la cura concreta dell'interesse pubblico.
Attività amministrativa di diritto comune = attività amministrativa di diritto privato.
Attività amministrativa di diritto privato = locuzione utilizzata per descrivere,
tecnicamente, il caso in cui la P.A. persegue lo scopo assegnatole dall'ordinamento (cioè, il
soddisfacimento dell'interesse pubblico assegnatole) attraverso le forme ed i mezzi del diritto
privato, piuttosto che attraverso quelli del diritto pubblico.
Attività amministrativa di diritto privato equivalente = attività amministrativa esercitata
nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici ai quali l'ordinamento attribuisce la facoltà
di agire secondo le forme ed i mezzi del diritto privato, oppure secondo le forme ed i mezzi
del diritto pubblico.
Attività amministrativa di diritto privato istituzionale = attività amministrativa esercitata
nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici che si operano esclusivamente con le
forme ed i mezzi del diritto privato (e.p.e.).
Attività consultiva = attività amministrativa, che si esprime, in genere nella forma del
parere, volta a fornire direttive, informazioni, consigli alle autorità che devono provvedere in
ordine ad un dato oggetto.
Attività di amministrazione attiva = attività con cui la P.A. agisce per la cura concreta dei
propri fini (es. deliberazioni).
Attività di controllo = attività volta a sindacare, secondo diritto (controllo di legittimità) o
secondo le regole di buona amministrazione (controllo di merito) l'operato degli organi di
amministrazione attiva.
Attività di diritto comune (della P.A.) = locuzione utilizzata per descrivere i casi in cui la
P.A. opera non in veste di organo pubblico, dotato di poteri d'imperio ed autotutela, ma come
un qualunque soggetto dell'ordinamento, assumento gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Attività di diritto privato (della P.A.) = attività di diritto comune della P.A.
Attività di diritto privato strumentale = attività di diritto comune posta in essere
dall'amministrazione per provvedere alle sue necessità quotidiane.
Attività discrezionale = attività amministrativa connotata dall'attribuzione all'autorità
procedente del potere di operare la scelta della soluzione più compatibile con la fattispecie
astrattamente delineata, sulla base di una completa acquisizione e comparazione di tutti gli
interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa con l'interesse pubblico
primario.
Attività vincolata = attività amministrativa integralmente disciplinata dal legislatore.
Atto amministrativo = stru