Diritto amministrativo - attività amministrativa
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Aggiudicazione (fase di) = fase del procedimento di evidenza pubblica che consiste
nell'individuazione nella scelta del contraente della P.A.. L'aggiudicazione può essere
formalizzata in un atto.Ammissioni = provvedimenti amministrativi ampliativi, di natura
concessoria, che, previo accertamento della sussistenza di determinati requisiti, attribuiscono
ai destinatari il diritto a determinate utilità o vantaggi od all'esercizio di determinate attività.
Annullamento d'ufficio = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, che priva di
efficacia ex tunc l'atto riesaminato, per ragioni di illegittimità od inopportunità, per soddisfare
un interesse pubblico attuale e specifico (diverso da quello al ripristino dell'ordine giuridico
violato).
Appalto-concorso = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del
contraente della P.A., utilizzato per speciali lavori o per la fabbricazione di particolari oggetti
(es. armi), che consiste nell'invitare soggetti o ditte, ritenuti idonei, a presentare progetti
tecnici dettagliati di lavori o forniture da compiersi (realizzati secondo le direttiva di massima
fornite dall'amministrazione), indicando le condizioni alle quali si è disposti ad eseguirli. La
P.A. procederà alla scelta valutando il valore tecnico del progetto, la sua convenienza
economica e le garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.
Approvazione = atto amministrativo di cui è discussa la natura di provvedimento ampliativo
a carattere autorizzatorio. Nel procedimento di evidenza pubblica, fase procedimentale di
controllo, affidata ad un soggetto diverso da quello che ha concluso il contratto, che consiste
nella verifica della procedura seguita, del contenuto del regolamento contrattuale e della
regolarità della fase di aggiudicazione, e che incide sull'efficacia del contratto stipulato.
Arresto procedimentale = fenomeno che si verifica quando un atto intermedio del
procedimento amministrativo interrompe lo sviluppo procedurale e pone fine negativamente
al procedimento, senza attendere il provvedimento finale.
Atti a rilevanza esterna = nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti
amministrativi del procedimento di evidenza pubblica che condizionano l'efficacia del
contratto: autorizzazione a stipulare, approvazione e visto.
Atti a rilevanza interna = nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti
amministrativi del procedimento di evidenza pubblica che condizionano la validità del
contratto: deliberazione di contrattare, la delega (eventuale) del potere di concludere i
contratto e l'aggiudicazione.
Atti collettivi = atti amministrativi con pluralità di destinatari, con cui la p.a. manifesta la sua
volontà unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di soggetti
considerati unitariamente (es. piano regolatore).
Atti dichiarativi = atti che danno certezza legale (vincolante) o notiziale (non vincolante) a
fatti giuridicamente rilevanti.Atti formali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento impone
una determinata modalità di esternazione.
Atti generali = atti amministrativi con pluralità di destinatari, non determinati al momento di
adozione dell'atto, ma determinabili, in base ad esso, al momento della sua esecuzione (es.
bandi di concorso).
Atti giuridici = comportamenti giuridicamente rilevanti mediante i quali può esprimersi
l'attività amministrativa, che si basano su di un processo di conoscenza e rappresentazione.
Atti giuridici di diritto privato = atti giuridici posti in essere secondo le forme ed i principi
del diritto privato.
Atti giuridici di diritto pubblico = atti giuridici posti in essere secondo le forme ed i principi
del diritto pubblico.
Atti informali = atti amministrativi per i quali l'ordinamento non stabilisce una forma di
esternazione, lasciando all'amministrazione la facoltà di scegliere la modalità più idonea.
Atti non provvedimentali = atti amministrativi strumentali rispetto ai provvedimenti connotati
dalla mancanza di autoritarietà, esecutorietà e non sottoposti ai principi di tipicità e
nominatività.
Atti plurimi = atti amministrativi con puralità di destinatari che sono unici formalmente, ma
contengono provvedimenti autonomi ed indipendenti (es. decreti di nomina dei vincitori di
concorsi pubblici).
Atti presupposti = atti del procedimento amministrativo che rilevano al fine della produzione
dell'effetto giuridico del provvedimento, ma hanno rilievo autonomo e possono essere anche
l'esito di un distinto procedimento amministrativo (es. dichiarazione di pubblica utilità -
espropriazione).
Atti ricognitivi = atti strumentali dichiarativi, che consistono, pertanto, in manifestazioni di
scienza e conoscenza.
Atti strumentali = atti non provvedimentali.
Atti valutativi = atti strumentali che si traducono in manifestazioni di giudizio.
Attività amministrativa = insieme delle attività poste in essere da amministrazioni pubbliche
predeterminate per realizzare la cura concreta dell'interesse pubblico.
Attività amministrativa di diritto comune = attività amministrativa di diritto privato.
Attività amministrativa di diritto privato = locuzione utilizzata per descrivere,
tecnicamente, il caso in cui la P.A. persegue lo scopo assegnatole dall'ordinamento (cioè, il
soddisfacimento dell'interesse pubblico assegnatole) attraverso le forme ed i mezzi del diritto
privato, piuttosto che attraverso quelli del diritto pubblico.
Attività amministrativa di diritto privato equivalente = attività amministrativa esercitata
nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici ai quali l'ordinamento attribuisce la facoltà
di agire secondo le forme ed i mezzi del diritto privato, oppure secondo le forme ed i mezzi
del diritto pubblico.
Attività amministrativa di diritto privato istituzionale = attività amministrativa esercitata
nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici che si operano esclusivamente con le
forme ed i mezzi del diritto privato (e.p.e.).
Attività consultiva = attività amministrativa, che si esprime, in genere nella forma del
parere, volta a fornire direttive, informazioni, consigli alle autorità che devono provvedere in
ordine ad un dato oggetto.
Attività di amministrazione attiva = attività con cui la P.A. agisce per la cura concreta dei
propri fini (es. deliberazioni).
Attività di controllo = attività volta a sindacare, secondo diritto (controllo di legittimità) o
secondo le regole di buona amministrazione (controllo di merito) l'operato degli organi di
amministrazione attiva.
Attività di diritto comune (della P.A.) = locuzione utilizzata per descrivere i casi in cui la
P.A. opera non in veste di organo pubblico, dotato di poteri d'imperio ed autotutela, ma come
un qualunque soggetto dell'ordinamento, assumento gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Attività di diritto privato (della P.A.) = attività di diritto comune della P.A.
Attività di diritto privato strumentale = attività di diritto comune posta in essere
dall'amministrazione per provvedere alle sue necessità quotidiane.
Attività discrezionale = attività amministrativa connotata dall'attribuzione all'autorità
procedente del potere di operare la scelta della soluzione più compatibile con la fattispecie
astrattamente delineata, sulla base di una completa acquisizione e comparazione di tutti gli
interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa con l'interesse pubblico
primario.
Attività vincolata = attività amministrativa integralmente disciplinata dal legislatore.
Atto amministrativo = strumento tipico dell'attività amministrativa di diritto pubblico.
Atto ampliativo = atto amministrativo che attribuisce al destinatario nuovi diritti, poteri o
facoltà, operando per tal via un arricchimento della sua sfera giuridica.
Atto complesso = decisione pluristrutturata che assume le sembianze di un solo atto a
carattere omogeneo (c.d. unitarietà dell'atto). Ad esso la dottrina tende a ricondurre i casi di
pluralità di atti sostanzialmente identici, ma formati contestualmente, connotati dall'unità del
fine delle varie volontà (es. deliberazione preliminare-provvedimento; proposta-
provvedimento).
Atto confermativo = atto che inerisce alla vicenda dei procedimenti di riesame:
manifestazione di volontà della p.a., formalmente richiesta di aprire un procedimento di
riesame, di non accogliere l'istanza di riapertura.
Atto endoprocedimentale = atto intermedio della sequenza procedimentale che conduce
all'adozione del provvedimento.
Atto pluristrutturato = atto che è il risultato di una pluralità di manifestazione di volontà tra
loro collegate, che possono (atto complesso) o no fondersi in una manifestazione di volontà
unica.
Atto recettizio = atti che per produrre i loro effetti tipici (che possono essere ampliativi della
sfera giuridica - invito a partecipare ad una gara pubblica -, siccome restrittivi della medesima
- atti ablatori -) devono essere comunicati al destinatario, poiché la collaborazione di
quest'ultimo è necessaria affinché l'atto raggiunga il suo scopo. Ne deriva che per essi la
fase "integrativa dell'efficacia" (del procedimento amministrativo) è necessaria: senza essa
l'atto è perfetto ma inidoneo a produrre effetti giuridici.
Atto restrittivo = atto amministrativo che limita od estingue diritti, poteri o facoltà del
destinatario, operando, per tal via, una riduzione della sua sfera giuridica.
Atto semplice = atto che il risultato di una sola manifestazione di volontà.
Asta pubblica = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del
contraente della P.A., utilizzato in via ordinaria, che consiste nell'individuazione del
contraente tramite una gara aperta a tutti, che si articola in 4 fasi: pubblicazione dell'avviso
d'asta, ammissione dei concorrenti all'incanto, svolgimento dell'asta ed aggiudicazione (al
miglior offerente).
Autoritarietà = imperatività.
Autorizzazioni-consenso = autorizzazioni (intese, concerti, nulla-osta...), che intervengono
nella fase decisoria del procedimento amministrativo - decisone pluristrutturata - (senza
fondersi formalmente con l'atto autorizzato -> determinazioni partecipi della funzione
decisoria) e che, pertanto sono date nell'interesse dell'ente autorizzante.
Autorizzazioni tutorie = autorizzazioni (intese, consensi...), che intervengono nella fase
istruttoria del procedimento amministrativo e che, pertanto, sono date nell'interesse dell'ente
autorizzato.
Azionabilità (principio di) = principio do giustiziabilità.
B
Buona andamento (principio del) = l'azione amministrativa deve tradursi nella scelta più
immediatamente conveniente ed adeguata alla cura dell'interesse pubblico primario
perseguito dall'amministrazione agente.
C
Capitolato d'oneri = atti generali con cui la P.A. fissa le clausole e le condizioni (di forma, di
contenuto...) applicabili a tutti i contratti che rientrano in una determinata categoria (generali,
se disciplinano la generalità dei contratti di un certo tipo; speciali, se disciplinano un singolo
contratto). É discussa la loro natura: atti amministrativi generali od atti normativi.
Carenza di potere in astratto = ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che
consiste nell'assenza di norme che attribuiscono all'amministrazione quel potere di
provvedere di cui l'atto è espressione.
Carenza di potere in concreto = ipotesi di nullità od annullabilità del provvedimento
amministrativo, che consiste nell'esercizio del potere amministrativo in assenza dei
presupposti e dei requisiti che ne condizionano in concreto la sussistenza.
Comunicazione = operazione che ha lo scopo di portare un atto a conoscenza di uno (c. in
senso stretto) o più soggetti (c. in senso lato o per pubblicazione = rivolta a categorie
indeterminate di soggetti) un atto. Da essa può dipendere l'efficacia giuridica dell'atto
comunicato.
Concerto = atto pluristrutturato connotato da ciò che l'autorità titolare del potere di emettere
il provvedimento finale (c.d. autorità concertante) elabora lo schema di provvedimento e lo
invia ad altra autorità (autorità concertata) che, in relazione ai suoi interessi, può aderire allo
schema, ovvero suggerire modifiche. In quest'ultimo caso si procede attraverso una "navetta"
fin quando non si trova la soluzione concorde: l'autorità concertante non può emettere il
provvedimento senza il consenso dell'autorità concertata. Proprio per tale ragione, l'atto si
ritiene imputabile a tutte le autorità che sono intervenute, che devono sottoscrivere il
provvedimento.
Concessione = provvedimento amministrativo ampliativo di natura concessoria, che
attribuisce al privato un nuovo diritto, creato ex novo (concessione-costitutiva) o di cui era
titolare la p.a. (concessione traslativa), supportata da una convenzione che disciplina i
rapporti privato-amministrazione, con riferimento alle attività che possono essere svolte sulla
base della convenzione.
Conclusione (fase della) = fase dell'aggiudicazione.Conferenza di servizi = modulo
organizzativo, che può operare nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e deve
operare nella fase decisoria dello stesso (ovviamente in caso di decisione pluristrutturata),
che realizza un'accelerazione-concentrazione dei tempi procedimentali, poiché consente di
acquisire, in un'unica sede, tutti gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (art. 14 l.n.
241/90).
Confisca = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria reale e con funzione
sanzionatoria.
Continuità dell'azione amministrativa (principio della) = l'azione amministrativa non può
non avere soluzione di continuità, poiché, in caso contrario, l'interesse pubblico sarebbe
pregiudicato.
Contraddittorietà = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nel contrasto logico tra la
statuizione e la motivazione del provvedimento (interna), oppure nel contrasto tra statuizioni
provvedimentali, da valutare complessivamente (esterna: es. provvedimento di encomio di un
dipendente per le sue capacitò professionali - provvedimento di biasimo per le stesse
ragioni).
Contratto di diritto pubblico = forma contrattuale peculiare del diritto amministrativo in cui
si può esprimere l'attività consensuale di diritto pubblico dell'amministrazione. Esso risulta
connotato dalla posizione di supremazia dell'amministrazione agente, che si traduce, talvolta,
in clausole di vantaggio (es. diritto di recesso unilaterale per motivate esigenza pubbliche
sopravvenute), dalla non necessaria patrimonialità, e dall'oggetto, che è un bene giuridico
sottratto alla circolazione privata.
Controlli amministrativi = i controlli, operati su atti o su soggetti, al fine di esaminare
l'operato degli organi di amministrazione attiva.
Controllo (sugli atti amministrativi) = attività secondaria ed accessoria volta a
riesaminare, sotto il profilo della legittimità, e talvolta del merito, gli atti posti in essere dagli
organi di amministrazioni attiva, che può condizionare l'efficacia degli stessi atti controllati.
Convalida = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo, tramite
eliminazione del vizio formale riscontrato ed efficacia retroattiva.
Conversione = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo,
tramite riconduzione del provvedimento formalmente viziato ad una fattispecie astratta con
funzioni omogenee, con efficacia retroattiva.
D
Decisione monostrutturata = decisione che si traduce in un atto semplice, poiché consta di
una sola manifestazione di volontà proveniente da una sola persona fisica in una sola volta.
Decisione pluristrutturata = decisione che consta di una pluralità di manifestazioni di
volontà tra loro collegate, ma che non assumono necessariamente un aspetto formalmente
unitario, provenienti da soggetti che rappresentano interessi di pari dignità rispetto a quelli
del soggetto procedente.
Deliberazione a contrattare = locuzione che, nell'ambito del procedimento di evidenza
pubblica, descrive sia la fase iniziale del procedimento, sia l'atto in cui essa si traduce, che
indica lo scopo, che s'intende perseguire con il negozio giuridico stipulando, e predispone gli
strumenti (progetto di contratto) per realizzarlo.
Deliberazione preliminare = atto amministrativo strumentale, che fa parte del procedimento
amministrativo e si traduce nella determinazione del contenuto del provvedimento che deve
essere adottato sul suo presupposto.
Denuncia (atto di) = atti che hanno la struttura, ma non la natura, e quindi gli effetti, degli atti
d'iniziativa. Essi constano in manifestazioni di rappresentazione, poiché l'interessato,
rappresentando esigenze o situazioni, richiede all'amministrazione di adottare le misure
conseguenti. La si può definire atto preparatorio del procedimento amministrativo, di fronte al
quale la p.a. non ha alcun obbligo di provvedere, ma al più un dovere di rispondere, e,
probabilmente, di procedere.
Denuncia d'inizio attività (d.i.a.) = istituto di semplificazione (dell'azione e) del
procedimento amministrativo che opera mediante la liberalizzazione dell'esercizio dell'attività
privata e consiste nello "slittamento "del procedimento. Nei casi indicati dall'art. 19 l.n.
241/90, il procedimento autorizzatorio è sostituito da una dichiarazione privata che ha la
duplice funzione di legittimare l'esercizio dell'attività e dare inizio ad un procedimento di
verifica, che trapelerà all'esterno solo in caso di esito negativo.
Designazione = atto amministrativo strumentale, che fa parte del procedimento
amministrativo e si traduce nell'indicazione, generalmente obbligatoria e vincolante,
all'autorità competente dei nomi dei soggetti da nominare.
Dichiarazioni sostitutive = dichiarazioni prodotte dall'interessato all'amministrazione che
contengono le informazioni di vario genere, che per espressa disposizione di legge
sostituiscono le certificazioni oppure gli atti di notorietà relativi a stati, qualità personali e fatti.
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà = dichiarazioni sostitutive cui si può ricorrere
per attestare informazioni non comprese nell'elenco dell'art. 46 d.p.r. n. 445/00 (formula
residuale).
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni = dichiarazioni sostitutive cui si può ricorrere per
attestare le informazioni comprese nell'elenco dell'art. 46 d.p.r. n. 445/00.
Dies a quo (del procedimento amministrativo) = momento, legato ad una data certa, a
partire dal quale il procedimento amministrativo può considerarsi iniziato, cioè pendente.
Difetto d'attribuzione = carenza di potere.
Difetto d'istruttoria = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nella non completa e
puntuale verifica ed acquisizione degli elementi di fatto e degli interessi coinvolti dall'azione
amministrativa, nel corso della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
Difetto di legittimazione = vizio di legittimità del provvedimento amministrativo, che è
ricondotto, in genere, nell'alveo dell'incompetenza, e consiste nell'adozione del
provvedimento da parte di un soggetto giuridico diverso da quello che avrebbe dovuto
adottarlo (es. collegio che ha operato pur in mancanza del quorum strutturale).
Difetto di motivazione = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste nella non completa
esternazione delle ragioni e delle giustificazioni che sono alla base dell'adozione del
provvedimento.
Direttiva = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria personale che
prescrivono comportamenti (rectius: obiettivi da raggiungere mediante l'adozione di
comportamenti idonei).
Discrezionalità tecnica = concetto che indica l'attività dell'amministrazione che, sulla base
di cognizioni tecniche e scientifiche del sapere specialistico, chiarisce, con un grado di
certezza variabile, il significato e la portata di alcune locuzioni (es. malattie infettive). Cioè a
dire, attività meramente conoscitiva che si esaurisce in un apprezzamento tecnico.
Disparità di trattamento = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste nell'adozione da
parte della p.a. di provvedimenti diversi, nell'esercizio del medesimo potere nei confronti di
situazioni di fatto assolutamente identiche.
Dispensa = provvedimento amministrativo discrezionale, generalmente ritenuto ampliativo,
ma del quale è discussa la natura autorizzatoria in senso stretto, che autorizza il destinatario
a derogare all'osservanza di disposizioni (altrimenti) vincolanti.
Divieto di aggravamento del procedimento amministrativo = divieto posto dall'art. 1,
comma 2, l.n. 241/90, che pone un limite al principio inquisitorio, per ragioni di economicità
ed efficienza.
Dovere di procedere = dovere di mera e sommaria delibazione (cioè di verifica
dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri) che incombe sulle
amministrazioni, prima ancora dell'obbligo di provvedere, che deriva dal carattere funzionale
dell'attività amministrativa (c.d. doverosità dell'azione amministrativa), particolarmente
apprezzabile in caso di procedimento d'ufficio.
Doverosità dell'azione amministrativa = l'attività amministrativa è doverosa (e, quindi,
indisponibile) poiché l'attribuzione di poteri amministrativi ai soggetti pubblici è strumentale
alla realizzazione del fine stabilito dalla legge.
E
Eccesso di potere = vizio di legittimità del provvedimento invalido, che attiene ad aspetti
discrezionali dell'agire amministrativo e che consiste nello sviamento del potere
amministrativo dall'interesse pubblico per il soddisfacimento del quale è stato attribuito. Cioè
a dire, nell'esercizio del potere amministrativo per un fine diverso da quello tipico.
Errore di fatto = sintomo dell'eccesso di potere, che si consiste nell'adozione del
provvedimento sulla base di una rappresentazione dei fatti difforme da quella reale.
Esecutività = la particolare efficacia giuridica del provvedimento amministrativo, dovuta alla
sua imperatività.
Esecutorietà = caratteristica del provvedimento amministrativo non immediatamente
satisfattivo dell'interesse pubblico, che indica l'idoneità ad esser portato ad esecuzione
coattivamente, anche contro la volontà del destinatario, senza bisogno di ricorrere all'autorità
giurisdizionale.
Eseguibilità = caratteristica del provvedimento amministrativo non immediatamente
satisfattivo dell'interesse pubblico, che esprime la possibilità di realizzare in concreto gli
effetti dell'atto per l'assenza di impedimenti legali o di fatto.
Espropriazione = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria reale, che,
previo serio ristoro, trasferisce, a titolo originario, la proprietà di un bene dal privato alla P.A..
Esternazione espressa = modalità diretta ed individuale di rendere l'atto amministrativo
percepibile nell'ordinamento giuridico.
Esternazione implicita = modalità indiretta di rendere l'atto amministrativo informale
percepibile nell'ordinamento giuridico, facendolo risultare da altro atto o comportamento
dell'amministrazione.
Evidenza pubblica (procedimento di) = modulo procedimentale attraverso il quale la P.A.
giunge alla conclusione di negozi giuridici che si traducono in esercizio di attività
amministrativa. Esso è finalizzato a controllare le ragioni che presiedono alla scelta dello
strumento negoziale in luogo di quello provvedimentale, e l'idoneità dello strumento scelto a
soddisfare l'interesse pubblico assegnato. Ed a tal fine consta di un momento autorizzatorio
della contrattazione (fase della deliberazione a contrattare) e di una serie di momenti
successivi di controllo (fase dell'aggiudicazione e fase dell'approvazione).
F
Fase decisoria = fase del procedimento amministrativo, in cui, sulla base del materiale
acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale. Generalmente è le fase
conclusiva del procedimento, salvo che il provvedimento perfetto, non sia idoneo a produrre
effetti giuridici, poiché in tal caso occorrerà l'ulteriore fase integrativa dell'efficacia.
Fase dell'iniziativa = fase propulsiva del procedimento amministrativo, che ne determina la
giuridica apertura.
Fase integrativa dell'efficacia = fase eventuale del procedimento amministrativo, in cui
sono poste in essere le operazioni che consentono di attribuire al provvedimento perfetto
l'efficacia giuridica.
Fase istruttoria = fase del procedimento amministrativo, in cui l'amministrazione, anche con
l'apporto collaborativo dei privati, acquisisce tutti i fatti e gli interessi necessari per effettuare
una scelta operativa adeguata e congrua rispetto all'interesse pubblico da soddisfare.
G
Giustiziabilità (principio di) = principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi coinvolti dall'azione amministrativa.
Giusto procedimento = principio fondamentale cui è informata la disciplina del
procedimento amministrativo, che esprime la necessità del confronto dialettico tra interessi
pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa, al fine di una composizione degli
interessi che tenga conto dei concreti rapporti (cfr., per tutti, partecipazione).
I
Illegittimità = invalidità per vizi di legittimità.
Illegittimità derivata = illegittimità che colpisce un provvedimento amministrativo di per sé
conforme alla propria fattispecie legale, che risulta, tuttavia, invalido per i vizi di legittimità di
atti che ne costituiscono il presupposto (es. occupazione d'urgenza illegittima per vizi della
dichiarazione d'indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica).
Illegittimità originaria = illegittimità ordinaria del provvedimento amministrativo, che è stato
adottato in violazione delle regole giuridiche, che disciplinano l'esercizio del potere
amministrativo di cui è espressione, che vigevano al momento della sua adozione.
Illegittimità parziale = illegittimità di una parte del provvedimento amministrativo che non si
comunica all'intero atto (es. illegittima apposizione del termine).
Illegittimità sopravvenuta = ipotesi discussa d'illegittimità legata al mutamento del quadro
normativo di riferimento, che si verifiche dopo l'adozione del provvedimento. I casi, discussi,
ma più fondati, sono quelli di una legge retroattiva che modifica la normativa regolatrice della
fattispecie, rendendo il provvedimento non più conforme ad essa; e quello della sentenza
della Corte Costituzionale che dichiari illegittima la normativa regolatrice della fattispecie.
Illegittimità totale = illegittimità che investe l'intero provvedimento.
Illogicità della statuizione = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste nell'intrinseca
irragionevolezza della determinazione (es. in un concorso ancorato alla valutazione delle
capacità tecniche, la Commissione pone tra i criteri di massima in base ai quali valuterà
prove e titoli il requisito dell'età, attribuendogli un peso complessivamente decisivo).
Imparzialità (principio di) = l'azione amministrativa non deve discriminare alcuno degli
interessi pubblici o privati da essa coinvolti, ma deve, al contrario, identificarli e valutarli
comparativamente tutti con l'interesse pubblico primario perseguito.
Imperatività (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del provvedimento
perfetto ed efficace, che esprime la sua particolare forza giuridica. Cioè a dire la
realizzazione automatica ed immediata degli effetti giuridici, senza necessità di
collaborazione da parte del destinatario.
Inchiesta (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio straordinario (necessita di uno
specifico atto istitutivo), che l'amministrazione usa per accertare od approfondire situazioni d
fatto, per le quali si rende necessaria un'indagine specifica svolta da soggetti qualificati. Ne
deriva che può essere utilizzato tanto per la verificazione quanto per l'elaborazione di fatti.
Incompetenza assoluta = ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che consiste
nell'esercizio da parte dell'autorità procedente di un potere di pertinenza di altri poteri dello
Stato (es. una sentenza emessa da un dirigente del ministero), oppure di altro settore
dell'amministrazione (es. ordine di demolizione di un immobile comunale emesso dal
Provveditore agli studi). Ipotesi poco realista.
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