Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA:
Per svolgerla è necessaria l’istituzione di un apparato
pubblico (ex. Ministero).
Essa è un insieme di comportamenti, operazioni e
decisioni posti in essere da una pubblica
amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni.
E’, dunque, rivolta al fine pubblico.
E’ retta dai criteri di:
° Imparzialità/ ° efficacia/ ° economicità/ °
trasparenza/ ° pubblicità.
I REGOLAMENTI IN GENERALE:
Sono atti formalmente amministrativi ma
sostanzialmente normativi, adottati previo il parere
del Consiglio di Stato, sono sottoposti al controllo
preventivo di legittimità e alla registrazione della
Corte dei conti e vengono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Il procedimento per la loro adozione non prevede la
partecipazione dei privati che anzi è espressamente
esclusa e non è richiesta la motivazione.
Caratteristiche dei regolamenti:
• disapplicazione dei regolamenti → in base al
principio della preferenza della legge i
regolamenti sono suscettibili di disapplicazione da
parte del giudice ordinario. Mentre il
giudice amministrativo, secondo una recente
giurisprudenza, può disapplicare una norma
regolamentare in due ipotesi: 1) quando il
provvedimento impugnato viola un regolamento a
sua volta difforme dalla legge; 2) quando il
provvedimento impugnato è conforme a un
regolamento che però contrasta con una legge. Il
giudice può anche disapplicare un
regolamento quando questo non è stato impugnato
(disapplicazione normativa).
• Non possono essere oggetto di sindacato di
costituzionalità innanzi alla Corte Cost.
INTERESSE LEGITTIMO:
E’ una situazione giuridica soggettiva passiva del
soggetto privato destinatario del provvedimento
(manifestazione di volontà emanata dalla pubblica
amministrazione). Viene tutelato indirettamente
dalla norma di azione che pone regole che
disciplinano il corretto esercizio del potere della
pubblica amministrazione; è, invece, direttamente
tutelato dalla norma di relazione, ma solo se si
presenta un diritto soggettivo (“interesse
occasionalmente protetto”).
L’interesse legittimo presenta una dimensione
passiva ma anche attiva: passiva perché il privato si
trova in uno stato di soggezione rispetto alla
produzione di effetti giuridici che discendono dal
provvedimento amministrativo della pubblica
amministrazione che lo emana; attiva perché il
privato può far valere nei confronti
dell’amministrazione una pretesa ad un corretto
esercizio del potere amministrativo per:
- Acquisizione di un bene della vita (interesse
legittimo “pretensivo”);
Oppure
- Conservazione di un bene della vita (interesse
legittimo “oppositivo”).
Quindi, l’interesse legittimo si distingue dal diritto
soggettivo per il fatto che l’acquisizione o la
conservazione di un bene non è assicurata
direttamente e immediatamente dalla norma di
conferimento di azione, in quanto tutela solo
l’interesse pubblico, ma tramite il corretto esercizio
del potere amministrativo.
La sua giurisdizione è in capo al giudice
amministrativo, nel caso in cui il potere venga
esercitato in modo non conforme alla norma di
azione, che provvederà all’annullamento del
provvedimento. La Cassazione ha introdotto, con una
sentenza, il risarcimento del danno dell’interesse
legittimo leso. L’azione risarcitoria svolge una
funzione rimediale, cioè come tecnica di tutela
dell'interesse legittimo che si affianca
all’annullamento. La risarcibilità emerge solo se la
lesione ad un bene della vita (che costituisce
l’interesse legittimo) sia fondata, cioè solo se il bene
sia suscettibile di essere leso dal provvedimento
illegittimo.
E’ anche prevista un'azione di adempimento con la
quale il giudice obbliga la pubblica amministrazione
ad attribuire il bene della vita al privato.
Al giudice amministrativo può essere devoluta la
cognizione di diritti soggettivi solo quando questi
ultimi sono in qualche modo connessi a un rapporto
nel quale la PA si presenta essenzialmente in veste di
autorità.
INTERESSI LEGITTIMI OPPOSITIVI E PRETENSIVI:
L’interesse legittimo “oppositivo” mira alla
conservazione di un bene della vita, precisamente è il
privato che mira alla sua conservazione contro un
effetto giuridico che incide negativamente e, di
conseguenza, restringe la sfera giuridica del privato,
sacrificandone, dunque, l’interesse.
Di qui si può dedurre che la pubblica amministrazione
ha sottratto un bene o un’utilità del privato.
Ex. Di interesse oppositivo è l’espropriazione.
L’interesse legittimo “pretensivo” mira ad acquisire
un bene della vita. In questo caso, il privato
intraprende tutte le attività necessarie per stimolare
l’esercizio del potere amministrativo per poter
conseguire il bene. Si tratta, quindi, di un effetto
giuridico che incide positivamente e amplia la sfera
giuridica del destinatario, soddisfandone l’interesse.
Di qui si deduce che l’amministrazione attribuisce un
bene o un’utilità al privato.
Ex. Autorizzazione per avviare un’attività economica.
INTERESSI DI FATTO e DIFFUSI:
Interesse di fatto (interesse semplice): Vi sono delle
norme primarie e secondarie (oltre a quelle interne)
che impongo alla PA doveri di comportamento,
finalizzati alla tutela dell'interessi pubblici, senza che
ad essi corrisponda una situazione giuridica o pretesa
giuridicamente tutelata in capo a soggetti esterni
all'amministrazione. es. norme che impongono alle
amministrazioni di adottare atti di pianificazione, di
realizzare determinate opere, ecc. La violazione di
siffatti doveri rileva soltanto all'interno
dell'organizzazione degli apparati pubblici e può dar
origine a interventi propulsivi (diffide) o sostitutivi da
parte di organi dotati di poteri di vigilanza. I soggetti
privati che possono trarre beneficio o un pregiudizio
da siffatte attività vantano un mero interesse di fatto
a tutela del quale non è attivabile alcun rimedio
giurisdizionale.
I 2 criteri di distinzione tra interessi di fatto e
interessi legittimi:
• criterio della differenziazione →L’interesse è
legittimo, quindi giuridicamente protetto, quando il
privato si trova in una posizione differenziata rispetto
alla generalità dei soggetti es. il proprietario di un
terreno che confina con quello dove si vuole costruire
un edificio che toglierebbe a lui la vista panoramica.
• Criterio della qualificazione → occorre valutare se
tale interesse rientri nella tutela offerta dalle norme
che attribuiscono il potere, venendo così qualificato
come legittimo.
Interesse diffuso: Sono interessi riferibili alla
generalità della collettività o a categoria più o meno
estese di soggetti. es. interessi su beni non suscettibili
di appropriazione o godimento esclusivo come
ambiente, paesaggio, patrimonio artistico. Può
intervenire in sede procedimentale ogni soggetto. Per
quanto riguarda la tutela giurisdizionale degli
interessi diffusi, sono stati elaborati 3 criteri per
aprire la strada verso la tutela, discussa in dottrina:
1. partecipazione procedimentale → non ha trovato
riscontro in giurisprudenza perché la tutela dovrebbe
essere data solo al titolare del bene e non a chiunque
possa intervenire nel procedimento;
2. l'elaborazione della nozione di interesse collettivo,
quale specie particolare di interesse legittimo → gli
interessi collettivi sono riferibili a specifiche categorie
o gruppi organizzati es. associazioni sindacali. A
questi organismi è stata riconosciuta la possibilità di
agire in giudizio per tutelare i propri interessi di
categoria, non dei singoli;
3. la legittimazione ex lege data a determinati
soggetti → come per es. in materia ambientale si
attribuisce a determinate associazioni che abbiano
riconoscimento dal ministero dell'Ambiente la
legittimazione a ricorrere al giudice amministrativo.
Interessi individuali isomorfi (omogenei): L'interesse
leso rimane individuale e acquista dimensione
collettiva per il fatto che è comune a una pluralità di
soggetti. L’elemento di omogeneità e comunanza
consiste nel fatto che la lesione deriva da un'attività
illecita o illegittima plurioffensiva. La tutela di questo
tipo di interessi non è diversa da quella prevista per
ciascun diritto soggettivo o interesse legittimo.
INVALIDITA’ DELL’ATTO AMMINISTRATIVO:
Invalidità= difformità di un atto amministrativo dal
suo modello legale, determinando una lesione degli
interessi tutelati dalle norme che disciplinano tale
atto. Dunque, un atto è invalido quando viola una
norma di conferimento. Esistono 6 tipi di invalidità:
1) Totale: investe l’intero atto;
2) Parziale: investe solo una parte dell’atto,
rendendo valida ed efficace quella non colpita dal
vizio. Tuttavia, l’invalidità di una sola parte dell’atto si
estende anche all’altra parte solo se quest’ultima sia
strettamente dipendente da quella viziata;
3) Propria: Si riferisce ai vizi dell’atto;
4) Derivata: l’invalidità di un atto deriva
dall’invalidità di un altro atto presupposto.
L’invalidità derivata può essere:
- Caducante: l’invalidità dell’atto assunto sulla base
di un altro atto invalido è immediata, lo travolge
automaticamente. Ci si trova, perciò, in presenza di
un rapporto di stretta causalità o consequenzialità
diretta e necessaria tra i 2 atti, cioè il secondo è
esecuzione del primo.
- Invalidante: l’atto con invalidità derivata da un
altro atto conserva i suoi effetti finché non viene
annullato;
5) Originaria;
6) Sopravvenuta: Premessa: nel diritto
amministrativo vige il principio del “tempus regit
actum”, secondo il quale l’atto è valido in base alle
norme in vigore al tempo della sua adozione. Di
conseguenza, l’atto emanato sulla base della norma
abrogata e non più in vigore rende invalido tale atto;
- Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una
norma: ha efficacia retroattiva, rendendo invalido
l’atto assunto sulla base della norma dichiarata
illegittima.
L’invalidità incid