23-bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall’art. 4 della legge
2. L’art.
n. 205/2000.
Tra i processi amministrativi speciali si collocano anche quelli che si caratterizzano
per la presenza di un rito accelerato, oggetto delle considerazioni che verranno svolte
nel presente paragrafo. Processi che oggi sono disciplinati, prevalentemente e salvo
normative ulteriormente speciali che valgano a caratterizzare ulteriormente taluni
specifici giudizi , dall’art. 23-bis della legge TAR: disposizione che, si può dire,
identifica ormai il modello di rito accelerato vigente, avendo riassunto in sé e
sostituito le precedenti disposizioni dettate al medesimo fine nell’ultimo decennio del
secolo scorso, ossia l’art. 31-bis della legge n. 109/1994 e l’art. 19 del decreto legge
n. 67/1997, come modificato dalla legge di conversione n. 135/1997.
E’ proprio dalla ricognizione del contenuto di tali ultime disposizioni, anzi, che
della ragion d’essere stessa
occorre partire ai fini della comprensione dei contenuti e
Con l’art. 31-bis,
del modello di rito accelerato di cui al citato art. 23-bis. commi 2 e
3 della legge n. 109/1994, introdotto dall’art. 9 del d.l. n. 101/1995, era stato stabilito
infatti che i ricorsi proposti avverso provvedimenti di esclusione da gare di appalto di
lavori pubblici, laddove fosse stata accolta l’istanza di tutela cautelare, dovessero
dell’ordinanza di
essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
sospensione (comma 2); e che nei giudizi aventi ad oggetto procedure di affidamento
di lavori pubblici, laddove fosse stata presentata istanza di tutela cautelare, la parti
resistenti potevano chiedere che la decisione potesse essere invece decisa nel merito
con udienza di discussione da fissare entro un termine di novanta giorni dal deposito
dell’istanza cautelare ovvero di sessanta giorni laddove la richiesta in tal senso fosse
stata presentata solo nella camera di consiglio già fissata per la discussione
dell’istanza cautelare. Norme dal chiaro carattere acceleratorio dei tempi necessari
per pervenire alla decisione definitiva del merito dei ricorsi in questione, cui si erano
poi affiancate le disposizioni recate dall’art. 19 del decreto legge n. 67/1997, come
modificato dalla legge di conversione n. 135/1997, che avevano ulteriormente
stabilito che, nei giudizi riguardanti provvedimenti relativi a procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità,
ivi comprese le procedure di espropriazione ed occupazione delle aree ad esse
destinate, “ sono ridotti della metà “ (comma 3) e che “
tutti i termini processuali nel
caso di concessione del provvedimento cautelare, l’udienza di discussione del merito
entro sessanta giorni “
della causa deve essere celebrata dalla data di adozione della
relativa ordinanza .
In virtù di tali disposizioni si era dunque introdotto, per la prima volta,
nell’ordinamento processuale amministrativo un modello di rito speciale accelerato,
destinato ad operare, con regole derogatorie della disciplina ordinaria, nei giudizi che
si sono testé rammentati, relativo comunque a procedure di affidamento di lavori
pubblici (comprese, come si è detto, le parallele procedure di espropriazione delle
aree). La possibilità che, nel modo descritto, si fosse arrecato un vulnus al diritto di
difesa giurisdizionale costituzionalmente giustificò, peraltro, la rimessione della
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dettate, in particolare,
dall’art. 19 del decreto legge n. 67/1997, con riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113
Cost.; ma la Corte Costituzionale, con sentenza 10 novembre 1999, n. 427, ha
ritenuto infondata la questione, sottolineando come, con “valutazione non arbitraria
od irragionevole”, il legislatore abbia inteso delineare “un sistema derogatorio della
disciplina processuale, finalizzato a realizzare precisi obiettivi di accelerazione della
definizione delle controversie in materia di opere pubbliche o di pubblica utilità e di
attività e procedure connesse”, ritenuto costituzionalmente legittimo in quanto “la
diversità e peculiarità della materia giustifica la deroga al regime ordinario”,
trattandosi di “attività e procedimenti amministrativi contrassegnati dalla rilevanza
individuali e collettive”.
degli interessi incisi e dal coinvolgimento di posizioni
– –
Si tratta insomma ha ritenuto la Corte costituzionale di procedimenti di
particolare rilievo, particolarmente esposte al rischio che la durata del processo
ridondi in danno per gli interessi pubblici che si intendono perseguire attraverso
l’emanazione di provvedimenti impugnati (oltre che per quelli privati coinvolti), in
relazione alle quali il legislatore ha ragionevolmente ritenuto di dettare una speciale
normativa processuale “idonea ad accelerare i processi amministrativi relativi alle
indicate materie, spesso contrassegnati, in passato, da una eccessiva durata di fatto
degli effetti dei provvedimenti cautelari, laddove il processo poteva essere
tempestivamente definito con sentenza” .Sicché si può dire che, prima ancora che ai
singoli strumenti processuali prescelti per conseguire il fine (fissazione rapida e
privilegiata dell’udienza di discussione del merito, dimezzamento dei termini
processuali, possibilità di definizione del giudizio con sentenza in occasione della
camera di consiglio fissata per la sospensiva), è la ratio acceleratoria stessa
perseguita dal legislatore che ha ottenuto, nella decisione indicata, il convinto avallo
della Corte costituzionale.Non meraviglia dunque che, a questo punto e su queste
basi, il legislatore abbia ritenuto di delineare un vero e proprio modello di rito
speciale accelerato, da estendere anche oltre l’ambito oggettivo delle controversie in
materia di appalti di lavori pubblici cui era stato fino a quel momento applicato, ad
altri casi nei quali potesse ragionevolmente riscontrarsi la presenza della medesima
ratio iuris, l’essere cioè di fronte ad “attività e procedimenti amministrativi
contrassegnati dalla rilevanza degli interessi incisi e dal coinvolgimento di posizioni
individuali e collettive”. Viene introdotto così dall’art. 4 della legge n. 205/2000, nel
corpo della legge n. 1034/1971 sui TAR, l’art. 23-bis, – com’è noto –
che assoggetta
al rito accelerato in questione un ambito oggettivo di controversie assai più ampio di
quello, relativamente ristretto, che era stato precedentemente interessato dalle
disposizioni processuali speciali, risultando questo ora esteso, oltre a quelli di lavori,
anche agli appalti di servizi e forniture, ai provvedimenti delle autorità
amministrative indipendenti, ai provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici, a quello relativi alla
costituzione, modificazione o estinzione di società, aziende o istituzioni per la
gestione di servizi pubblici locali, ai provvedimenti di nomina adottati previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai provvedimenti di scioglimento degli enti
locali ed a quelli concernenti la formazione ed il funzionamento degli organi.
– –
Tutte materie nelle quali evidentemente il legislatore ha riconosciuto la presenza
di ragioni di particolare urgenza della definizione dei giudizi amministrativi
eventualmente pendenti, in considerazione della delicatezza e rilevanza degli
interessi pubblici e privati, sociali ed individuali, che ne sono coinvolti, alle quali
sono state poi aggiunte anche altre ipotesi previste da talune leggi speciali
successive, cui è stata espressamente estesa l’applicabilità del rito delineato dalla
disposizione di cui al 23-bis : sì che, in esito alla descritta evoluzione, si può dire che
al rito speciale previsto per le opere pubbliche si sia ormai sostituito un più generale
modello di rito speciale accelerato operante per i c.d. settori sensibili .
alla più precisa delimitazione dell’ambito oggettivo delle controversie
Quanto
soggette al rito speciale in questione, si può dire che la giurisprudenza
amministrativa non abbia incontrato, fino a questo momento, particolari difficoltà.
23-bis, in primo luogo, aveva avuto infatti l’effetto di risolvere, con una più
L’art.
precisa formulazione letterale della norma speciale, taluni problemi esegetici che
disposizione di cui all’art. 19 del d.l. n.
erano sorti con riferimento alla previgente
67/1997. Questa si riferiva letteralmente, infatti, ai giudizi riguardanti
“provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di espropriazione ed
occupazione delle aree ad esse destinate”: sicché si era posto il problema se le norme
acceleratorie fossero applicabili anche alle impugnazioni dei bandi di gara, ad
esempio, che di per sé potrebbero ritenersi estranei alle procedure in questione, di cui
piuttosto costituiscono la disciplina (ed al più danno avvio); ovvero ai provvedimenti
di esclusione, che pure si era rilevato che, in effetti, concludono per chi li impugna il
procedimento in questione . E così via: questioni tutte cui l’art. 23-bis ha dato
espressamente (come nel caso dei bandi, che si dice chiaramente che sono compresi
nel novero dei provvedimenti assoggettati alla disciplina speciale) od implicitamente
risposta, avallando a sua volta le posizioni alle quali era comunque giunta la
giurisprudenza amministrativa .
Né in sede di applicazione della norma speciale in questione pare che siano emersi
nuovi dubbi interpretativi di consistente rilievo. Si è rapidamente chiarito che,
nonostante l’imprecisa dizione letterale della norma, la quale di per sé si riferisce agli
affidamenti di servizi pubblici, la disciplina processuale di cui all’art. 23-bis viene in
rilievo non solo per le concessioni di pubblici servizi, ma anche per le procedure
di servizi, “dato
finalizzate alla stipula di contratti di appalto pubblico che la ratio
acceleratoria si pone in modo identico per tutte le tipologie di gare, sì da rendere
sfuggente la giustificazione del diverso trattamento riservato agli appalti di servizi
rispetto a quelli di opere e di forniture, così come agli affidamenti di pubblici
servizi”. l’espressione
Piuttosto, si è affermato come occorresse interpretare
affidamento di servizi pubblici come riferita non solo a quegli affidamenti che
conseguono ad una procedura di concorsuale in senso stretto bensì, più in generale,
con riguardo a tutti i provvedimenti che incidono sull’assegnazione del servizio
pubblico, quali ad esempio quelli riguardanti la titolarità di farmacie ovvero i
dinieghi opposti avverso richieste di prosecuzione dell’autorizzazione all’esecuzione
di pubblici servizi . Giurisprudenza commentata in dottrina, essendosi ritenuta tale
“pienamente
conclusione convincente anche perché segna, opportunamente, un
tendenziale coincidenza tra l’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 33 del D.
n. 80/1998 ed il rito speciale”
Lgs. .
riguardo all’individuazione dei casi di applicabilità dell’art.
Nessun problema 23-bis,
lettera d), in relazione ai quali si è piuttosto opportunamente precisato che
l’operatività della norma speciale “va circoscritta alle sole vertenze nelle quali è in
contestazione l’esercizio delle funzioni che incidono sui settori alla cui vigilanza o
regolazione gli organismi in questione sono istituzionalmente preposti e sui
delicatissimi interesse negli stessi coinvolti; pertanto, essa non si applica alle
controversie concernenti la ordinaria gestione del proprio personale, che altrimenti,
finirebbe col fruire di un non ragionevole privilegio non accordato ad altre categorie
di pubblici dipendenti “.
Né pare che, in giurisprudenza, particolari problemi interpretativi si siano posti con
riferimento ai casi di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 23-bis : sicché qualche specifica
considerazione può essere dedicata, piuttosto, alle conclusioni raggiunte dalla stessa
giurisprudenza con riferimento ai provvedimenti che, rispetto a quelli soggetti al rito
accelerato, si pongano quali provvedimenti di secondo grado e/o risultino ad essi
giuridicamente e processualmente connessi.
Con riguardo alla prima problematica, infatti, dando seguito a quanto già aveva
chiarito l’adunanza plenaria n. 1/2001 , la giurisprudenza si è mantenuta ferma nel
ribadire come la ratio ispiratrice del rito accelerato vada riconosciuta non solo con
riferimento ai provvedimenti che direttamente dispongono l’aggiudicazione o
esecuzione di appalti pubblici bensì anche, più in generale, con riguardo ai
“provvedimenti che, comunque, intervengono nella fase di aggiudicazione o che
comunque riguardano l’esecuzione dell’appalto, tra i quali vanno ricompresi anche i
o revocano aggiudicazioni”
provvedimenti che annullano ; mentre con riferimento
all’ipotesi di impugnazione di atti connessi, si è considerata prevalente l’esigenza di
garantire la possibilità di “ realizzare il simultaneus processus che anche ha ispirato
la riforma del processo amministrativo, con conseguente applicabilità del rito
nell’impugnazione un provvedimento
accelerato laddove sia comunque coinvolto
rito speciale, “allo
soggetto a tale scopo di non veder svanire la possibilità di ottenere
indicate dall’art. 23 bis”.
una rapida definizione della lite, secondo le cadenze
Posizioni in tal senso fissate, in giurisprudenza, a partire dalla decisione Cons. Stato,
1605 , fondate sul rilievo che “
sez. VI, 27 marzo 2003, n. il sistema processuale
e distinte da quello civile “, che “il
amministrativo presenta caratteristiche autonome
fatto che siano contestualmente impugnati altri atti connessi non modifica né
sminuisce la rilevanza degli interessi legati al provvedimento soggetto al rito
speciale, che giustificano per sé soli l’applicazione del rito accelerato” e che
“l'oggetto del processo amministrativo si è, invero, ormai definitivamente spostato
dall’atto impugnato al rapporto controverso “, con la conseguenza che “ le esigenze
acceleratorie poste alla base del rito speci
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Diritto amministrativo
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Tendenze evolutive del diritto amministrativo, Diritto amministrativo
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