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Assetto normativo in campo sanitario

Durante il Regno d'Italia, la tutela della sanità pubblica era di competenza del Ministero dell'Interno, presso il quale era stata costituita una Direzione Generale della Sanità Pubblica affiancata da un organo consultivo, il Consiglio Superiore di Sanità e da uno tecnico, l'Istituto Superiore di Sanità. La maggior parte della popolazione italiana (oltre il 90%) fruiva di assistenza sanitaria su base assicurativa obbligatoria (sistema mutualistico). Il sistema mutualistico si sviluppa tra la prima e la seconda guerra mondiale. In particolare, negli anni tra il 1920-1930 si assiste al proliferare di casse mutue malattia per i lavoratori delle varie categorie. Fino al 1952 restano esclusi da ogni forma di assistenza i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Per tale categoria di lavoratori, tra il 1953 e il 1956, vengono costituite le mutue autogestite. Nel 1958 viene istituito il Ministero.

della Sanità, al cui interno distinguiamo:

  • Consiglio Superiore di Sanità (organo consultivo)
  • Istituto superiore di Sanità (organo tecnico)

A livello periferico c'era l'ufficio del medico provinciale, l'ufficio veterinario provinciale, uffici sanitari dei comuni e dei consorzi comunali, gli uffici sanitari speciali (sanità marittima, sanità aerea, etc...)

L'attivazione del Ministero della Sanità permette di riaccorpare in un unico ente tutte le funzioni una volta assegnate a più organi politici.

Nel 1970 vengono istituite le Regioni che, come primo adempimento, devono approvare gli Statuti Regionali. Tra il 1972 e il 1977 vengono dunque trasferite alle Regioni una serie di funzioni amministrative di competenza dello Stato. [DPR n. 4 del 14 Gennaio 1972] - "Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo,

curativo e riabilitativo, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario”. Nel 1978, con la Legge n° 833 del 23 Dicembre 1978, viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale.

La L.833/1978, segna il superamento definitivo del sistema di assistenza mutualistica (su base assicurativa), lo scioglimento di tutti gli enti con finalità assistenziali e la loro confluenza nel SSN.

Principi ispiratori della riforma sanitaria:

  • Universalità dei destinatari
  • Uguaglianza del trattamento
  • Globalità degli interventi
  • Libera scelta del cittadino

Il Servizio Sanitario Nazionale poggia su tre strutture di diverso livello:

  • Stato (funzioni di programmazione generale e di stanziamento delle risorse)
  • Regioni (funzioni legislative, programmatorie e coordinamento)
  • Comuni (compiti di gestione amministrativa diretta)

Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di

Unità Sanitarie Locali L'Unità Sanitaria Locale - struttura operativa dei Comuni, singoli o associati, e delle Comunità Montane - era il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi i quali, in un ambito territoriale delimitato, assolvono ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale. Legge di riordino del SSN (D. Lgs. 502/1992) All'inizio degli anni '90, nell'ambito del più generale processo di riordino delle pubbliche amministrazioni, si è provveduto al riassetto istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale, anche in relazione alla necessità di fronteggiare le difficoltà di ordine finanziario del sistema. In particolare, con il D.Lgs. n. 502/1992, si è provveduto al riordino della disciplina in materia sanitaria con una profonda trasformazione del servizio sanitario, nella quale da una concezione di assistenza pubblica illimitata ed incondizionata (Welfare State) si è passati ad una concezione di

assistenza pubblica in cui la spesa sociale e sanitaria doveva essere proporzionata alla effettiva realizzazione delle entrate e non poteva più rapportarsi unicamente alla entità dei bisogni. Pertanto, si è avviata una riorganizzazione funzionale del servizio pubblico in grado di recuperare nel sistema sanitario efficienza, economicità e qualità.

Principi ispiratori del riordino:

  • Rafforzamento del ruolo delle Regioni;
  • Aziendalizzazione;
  • Migliore efficienza del servizio sanitario in un sistema di accreditamento;
  • Sistema di finanziamento;
  • Equità distributiva;
  • Responsabilizzazione degli operatori in senso gestionale.

I punti cardine della riforma sono stati:

  • Attribuzione di maggiori responsabilità gestionali alle Regioni (programmatorie, organizzative e finanziarie), con avvio del
  1. Processo di regionalizzazione della sanità
  2. Aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari
  3. Competitività tra pubblico e privato (finalizzata al miglioramento qualitativo delle prestazioni ed alla più ampia libertà di scelta per il cittadino)
  4. Nuovo modello di finanziamento (quota capitaria e remunerazione a tariffa)
  5. Definizione dei livelli uniformi di assistenza sul territorio nazionale
  6. Partecipazione del cittadino (uti singuli o in forma associativa) alla fase gestionale ed organizzativa del SSN ed alla fase consuntiva di verifica degli obiettivi raggiunti

Con il Decreto Legislativo n. 502/1992 si sostituiscono alle Unità Sanitarie Locali intese quali strumenti operativi dei Comuni singoli o associati (come prevedeva la Legge n. 833/1978) le Aziende sanitarie:

  1. Aziende Unità Sanitarie Locali (prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della Provincia)

Aziende Ospedaliere (ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, ipoliclinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico didiritto pubblico)

L'Azienda acquisisce personalità giuridica pubblica e proprio in virtù di questa sua specificità può beneficiare di:

  • Autonomia organizzativa, cioè la capacità di darsi una strutturazione interna flessibile in funzione delle esigenze di ciascuna azienda
  • Autonomia amministrativa, adottano da sole provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente di riferimento verso l'esterno (potestà pubblicistiche)
  • Autonomia patrimoniale, capacità di disporre del patrimonio
  • Autonomia contabile, che investe l'area della gestione economico-finanziaria e patrimoniale
  • Autonomia gestionale, potere di darsi dei propri obiettivi e scegliere attività e modalità per conseguirli. L'attività che svolge in regime di

autonomia la ASL fasì che quell’attività venga valutata in termini di risultati.

Autonomia tecnica che riguarda le procedure e le modalità di impiego dellerisorse.

Riforma “ter” del SSN (D.Lgs. n° 229/1999)

Il D.Lgs. n. 229/1999 ha introdotto norme per accentuare la connotazioneaziendalistica delle aziende sanitarie:

Autonomia imprenditoriale con la quale trova affermazione la più ampiaforma di autonomia giuridica (come quella goduta dalle persone fisiche egiuridiche, secondo i dettami del codice civile) ovvero quella di perseguire ipropri interessi, sfruttando gli strumenti e l’organizzazione imprenditoriale

Organizzazione e funzionamento definiti con atto aziendale di diritto privato

Appalti o contratti per le forniture di beni e servizi, il cui valore sia inferiore aquello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, definiti direttamentesecondo le norme del diritto privato

Attività orientata a criteri

di efficacia, efficienza ed economicità con rispetto del vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Si passa dalla gestione politica alla gestione tecnica. Le USL diventano Aziende "Unità Sanitarie Locali" e vengono create le Aziende Ospedaliere e le Aziende Ospedaliere Universitarie e ne vengono ridefiniti gli ambiti territoriali. AZIENDA sta per Ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e imprenditoriale. Livelli istituzionali - Livello centrale: Lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). - Livello regionale: Le Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimentodegli obiettivi di salute del Paese. Le Regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e nell'organizzazione di servizi e attività volte alla tutela della salute, nonché dei criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere (anche in relazione al controllo di gestione e all'valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato). Organi delle Aziende Sanitarie All'interno delle ASL e delle Aziende Ospedaliere, comprese le Aziende Ospedaliero-Universitarie, troviamo i seguenti organi: 1. Direttore generale È il rappresentante legale dell'azienda ed è titolare di tutti i poteri di gestione, nonché dei poteri di verifica. È nominato dalla Regione e deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - Diploma di Laurea - Esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di enti, aziende, strutture pubbliche o private, in

posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Nomina direttore sanitario e Direttore amministrativo.

2. Direttore Sanitario

Medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.

3. Direttore amministrativo

Laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
30 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Serebi88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Figorilli Fabrizio.