Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 59
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 1 Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 59.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Amministrativo, prof. Apicella, libro consigliato Sistema di Giustizia Amministrativa, Saitta Pag. 56
1 su 59
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Capitolo VIII: L'ISTRUTTORIA

Secondo alcuni il giudizio amministrativo non presenta, a differenza del giudizio civile, una fase istruttoria distinta da quella di cognizione. La conseguenza è che non è previsto un giudice istruttore al quale venga affidato il compito di raccogliere le prove.

Secondo altri (Gallo), anche nel processo amministrativo vi è un'attività istruttoria; non potrebbe essere diversamente in quanto l'accertamento della realtà di fatto è un presupposto indispensabile per qualunque sentenza.

La soluzione forse più aderente alla realtà del processo amministrativo è quella che considera la fase istruttoria del processo solamente "eventuale", ossia formalmente inesistente ma a volte necessaria.

Altri ancora contrastano l'opinione di chi considera il processo ad istruttoria solo eventuale, perché il giudice può talvolta decidere sulla base del solo provvedimento impugnato e non.

ha la necessità di compiere indagini particolare per acquisire ulteriori elementi; ma l'acquisizione del provvedimento impugnato e la cognizione di quindi esso sono profili inerenti l'istruttoria è necessario fare un discorso diverso, ossia prendere in considerazione l'eventualità in cui il giudice amministrativo non ravvisi la necessità di assumere mezzi istruttori ulteriormente a quegli elementi di fatto già introdotti dalle parti con ulteriori mezzi di prova. In ogni caso sul piano formale dell'attuale struttura del processo amministrativo non esiste una vera e propria fase istruttoria.

2. Le competenze in materia istruttoria: i poteri monocratici

La normativa vigente prevede una doppia competenza istruttoria nelle giudizio amministrativo, ripartita tra:

  • il presidente dell'ufficio giudiziario quale solo con una legge Tar vengono assegnati limitati compiti istruttori ufficiosi,
  • ed il collegio giudicante prima del.
  1. 1971 godeva dell'esclusiva dei poteri istruttori.
  2. Prima che venissero istituiti i Tar, vigeva il principio che limitava il potere presidenziale alla fase del processo - antecedente alla discussione del ricorso <<all'udienza di discussione subentra la competenza del collegio>>.
  3. Quindi il collegio non poteva deliberare se non in udienza, <<prima di quest'ultima la competenza ad assumere mezzi istruttori è del solo presidente>>.
  4. Dopo le innovazioni introdotte dal legislatore riformista del 2000 viene consentito l'esercizio in forma monocratica della funzione giurisdizionale.
  5. Così in sede di disciplina della fase introduttiva del giudizio amministrativo, il nuovo co.6 dell'art.21 legget.a.r. stabilisce che, ove l'amministrazione (ma anche il ricorrente e le altre parti) non provveda all'adempimento esibitorio posto a suo carico, il presidente ovvero un magistrato da lui delegato ordina (anche su istanza di parte).
l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. A proposito, sarebbe stato bene raccordare questa nuova disposizione con quelle che da ormai oltre 10 anni conoscono e garantiscono il diritto di accesso, cioè l'acquisizione della documentazione indispensabile, con la conseguenza che l'onere probatorio gravante sulle ricorrenti andava forse rivisto alla luce. Delle nuove possibilità accordate all'interessato dal diritto di accesso. Il che non è invece accaduto. Sin dall'istituzione dei t.a.r., si è voluto assicurare, ben prima che il ricorso venga avviato sentenza, che l'istruttoria risulti completa in modo da evitare ulteriori interventi in funzione istruttoria adottati dopo il passaggio in decisione del ricorso. Così la legge Tar, allo scopo di garantire l'effettiva realizzazione del disegno istruttorio descritto nell'articolo 21, ha dotato il presidente del t.a.r. del potere-dovere di

Controllare l'eseguito adempimento degli oneriesibitori posti a carico delle parti e di intervenire in caso di inosservanza o di incompletezza soprattutto nei confronti dell'amministrazione inadempiente; tutto ciò al fine di assicurare al giudizio il provvedimento impugnato e gli altri documenti ritenuti necessari ai fini decisori.

La legge ha poi dotato il presidente di ulteriori poteri istruttori, di imprecisato contenuto, e sono quelli che l'articolo 23 definisce <<incombenti istruttori>>. Dovrebbe trattarsi di una sorta di istruttoria finale, la cui esigenza sorga alla vigilia dell'udienza di discussione, finalizzata al completamento dell'istruttoria stessa. Il che comporterebbe che dovrebbe essere già scaduto il termine ultimo assegnato alle parti per la produzione di documenti e memorie e che quindi il presidente dovrebbe aver preso visione dell'intero materiale sino a quel momento acquisito; e valutare se occorra ulteriormente integrarlo.

In realtà il presidente ha un ristrettissimo spazio di tempo per esercitare concretamente questo potere istruttorio. Per questo motivo si ritiene che i predetti poteri istruttori possono essere delegati ad un giudice del T.A.R. e possono anche essere esercitati durante tutta la durata della pendenza del giudizio. Allo scopo di allineare i due gradi del giudizio amministrativo, estendendo a quello di secondo grado la previsione di cui al comma 5 dell'art. 23 legge T.A.R. (che disciplina la fase della fissazione dell'udienza di trattazione), l'art. 1 comma 2 della legge n. 205/2000 ha modificato l'ultimo comma dell'art. 44 T.U. n. 1054/1924. Si trattava dell'articolo che prevedeva le forme di disposizione dei mezzi istruttori da parte del Consiglio di Stato: e cioè a mezzo di ordinanza, o di decisione della sezione (in caso di contrasto tra le parti), ovvero anche a mezzo di decreto del presidente della sezione secondo le norme stabilite dal. Adesso il nuovo art.44 allinea il giudizio di secondo grado a quello dei t.a.r., assegnando al presidente o ad un magistrato delegato (oltre che al collegio mediante ordinanza) . <3. I poteri collegiali> L'esercizio del potere istruttorio presidenziale o comunque monocratico avviene sulla base di un giudizio previsionale di un componente del collegio giudicante delle eventuali esigenze istruttorie, non va ignorato che ogni autorità giudicante nel momento in cui è chiamato a decidere, ha il diritto e il dovere di verificare la completezza del quadro istruttorio sulla quale dovrà fondare il proprio convincimento. Da qui l'ovvia possibilità che anche se sia stata posta in essere una ricca attività istruttoria, è possibile che alla fine di quest'ultima il collegio giudicante non sia soddisfatto. poiché questa esigenza non può essere avvertita prima che il

collegio si riunisca per decidere, è all'udienza di trattazione (pubblica o camerale) che ciò avviene. Perciò la misura istruttoria diventa di competenza del collegio e provvede con ordinanza se l'integrazione istruttoria sia stata richiesta concordemente dalle parti ovvero con una sentenza interlocutoria-istruttoria in caso di disaccordo; fissando in ogni caso la nuova udienza.

4. I singoli mezzi istruttori

I mezzi di prova tradizionalmente ammessi davanti al giudice generale di legittimità erano quelli previsti dall'articolo 44 t.u. sul Consiglio di Stato così come integrato dalla legge 205 del 2000:

a. Essendo il giudizio amministrativo fondato essenzialmente su prove documentali, il più diffuso mezzo istruttorio è quello della c.d. richiesta di nuovi documenti che il giudice amministrativo può rivolgere sia all'amministrazione resistente sia ad altra amministrazione non interessata e non presente nel giudizio in corso.

Esso concerne appunto l'acquisizione di nuova documentazione. La larga diffusione di questo mezzo istruttorio è legata soprattutto al fatto che, poiché è l'iter formativo del provvedimento amministrativo è sempre più formalizzato e documentato in ogni sua fase procedimentale, vi è spesso la necessità di coglierne le tracce nella documentazione procedimentale. Proprio per questo motivo si assegna notevole rilievo agli atti ed ai documenti sulla base dei quali il provvedimento impugnato è stato emanato. Anche il giudice amministrativo, quando richiede chiarimenti in sedi istruttorie, pretende che questi chiarimenti siano documentati. Solitamente l'acquisizione documentale disposta a carico dell'amministrazione resistente viene eseguita senza difficoltà. Ove l'amministrazione interpellata non esegua l'ordine, il giudice può considerare provate le affermazioni delle ricorrente: art.116 c.p.c.

recepito dalla giurisprudenza amministrativa. Se l'amministrazione interpellata non è quella resistente e non fornisce i documenti richiesti, il giudice provvede sulla base degli elementi documentali già in atti.

La caratteristica è la richiesta di chiarimenti che pone delicati problemi di imparzialità e correttezza all'amministrazione interpellata ossia quella resistente. Infatti il discorso si fa più complesso quando a dover essere forniti non sono semplici documenti, ma anche documenti che comportano una serie di valutazioni da effettuare da parte dell'amministrazione.

In dottrina si distinguono in tre sotto specie i chiarimenti che possono formare oggetto della relativa richiesta:

  • possono essere forniti mediante considerazioni e riferimenti di tipo neutro a fatti o ad altri documenti.
  • a conforto dei chiarimenti forniti vengono allegati, su richiesta dello stesso giudice o spontaneamente, ulteriori documenti.

documenti.si-tecnici soliti fornire al giudice spiegazioni di carattere tecnico o mediante opportune relazione.

Caratteristico è il fatto che la richiesta di chiarimenti possa essere rivolta solamente all'amministrazione, anche se resistente. Il motivo è che, sperequativamente, alla parte privata non si presta alcuna fiducia di obiettivi.

c) le nuove verificazioni possono essere disposte nei confronti della stessa amministrazione parti in causa. Non si tratta della consulenza tecnica dato che alla verificazione può essere chiamata solo l'amministrazione, la quale vi proceda a mezzo di propri funzionari e dipendenti, senza interventi estranei. Possono consistere in accertamenti indiretti: ispezioni di archivi, esame di carte e documenti, visita di luoghi, apprezzamento tecnico di opere e costruzioni, assunzione di informazioni presso uffici pubblici e presso privati; il tutto da tradurre in apposita relazione.

La verificazione si distingue dalla

consulenza tecnica perché "è volta all'acclaramento dei fatti senza possibilità di effettuare valutazioni". A queste operazioni hanno diritto di parte.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
59 pagine
18 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Apicella Ennio Antonio.