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La competenza

La competenza è la porzione di potestà giurisdizionale attribuita ai singoli organi giudicanti all'interno della stessa giurisdizione: la competenza può essere territoriale (ubicazione sul territorio nazionale), funzionale (idoneità a valutare determinate controversie) o per materia; sussistono tutte e tre anche se il codice individua espressamente solo quella territoriale e funzionale (articoli 13-14).

L'orientamento prevede dei meccanismi per la soluzione della questione di competenza, ossia dell'individuazione del giudice amministrativo competente a rendere il giudizio quando le parti o lo stesso giudice non siano concorsi sul punto. La competenza del giudice a pronunciarsi su una determinata fattispecie può essere derogabile o inderogabile, a seconda del fatto che il legislatore abbia ritenuto che l'individuazione del giudice competente sia o meno essenziale per la pronuncia di una corretta sentenza: tendenzialmente la competenza.

territorio si reputa derogabile poiché questa si basa essenzialmente su ragioni organizzative ossia di suddivisione del lavoro tra i vari tribunali o di individuazione del giudice territorialmente più facilmente raggiungibile da parte dei litiganti; le ipotesi di competenza funzionale sono invece tendenzialmente inderogabili, mentre la competenza per materia viene considerata derogabile. La definizione del problema della competenza può avvenire a seguito dell'esperimento di un apposito rimedio tipizzato dal legislatore (regolamento di competenza) ovvero può essere in alcune ipotesi risolta dal giudice d'appello in via di gravame avverso la sentenza che non abbia rispettato le regole di competenza; il codice è però intervenuto affermando che il regime della competenza è in realtà sempre inderogabile, sia che si tratti di competenza territoriale che funzionale o materiale. La competenza per territorio

territorio è definita all'articolo 13 codice: il TAR è competente per le controversie che riguardano provvedimenti, atti accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni che hanno sede nella sua circoscrizione territoriale (criterio della sede); qualora tale criterio non sia sufficiente l'articolo 13 prevede che il TAR è competente per le controversie riguardanti provvedimenti, atti od accordi e comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui "effetti diretti" sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede (circoscrizione). Nel caso in cui gli atti abbiano effetti diretti non limitati nell'ambito territoriale della regione si dispone che per gli atti statali è competente il TAR Lazio (con sede a Roma), mentre per gli atti pubblici a carattere ultra-regionale è competente il TAR nella cui circoscrizione il soggetto ha sede. Qualora venga impugnato unitamente al provvedimento

applicativo anche l'atto presupposto, il ricorso deve essere presentato al TAR competente per l'atto effettivamente lesivo e cioè l'atto applicativo; solamente gli atti normativi e quelli generali attraggono l'impugnazione davanti al TAR Lazio. La competenza per materia La legge TAR non individua delle ipotesi di competenza per materia poiché il legislatore ha introdotto - attraverso leggi speciali - alcune deroghe rispetto ai criteri ordinari: ad esempio il TAR Lazio è competente nel caso di impugnazione di atti relativi allo stato giuridico dei magistrati ordinari, nel caso di impugnazione di atti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato nonché dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni; mentre il TAR Lombardia (con sede a Milano) è competente nel caso di impugnazione degli atti dell'autorità dell'energia elettrica - del gas e del sistema idrico. Per evitare incertezze.

È necessario che l'inderogabilità delle regole processuali sia positivamente stabilita; tuttavia, mancando una normativa espressa per l'inderogabilità della competenza per materia, la giurisprudenza è stata indotta a ritenere che la competenza in questi casi sia derogabile.

Possiamo condurre alla competenza inderogabile per materia al TAR Lazio tutte quelle controversie disciplinate espressamente dall'articolo 153 del codice di procedura amministrativa:

  • controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari
  • controversie relative ai provvedimenti dell'autorità garante per la concorrenza ed il mercato
  • controversie relative ai provvedimenti dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni
  • controversie relative ai provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche

Il codice poi prevede che la competenza inderogabile del TAR Lazio possa essere riferita anche alle controversie indicate.

dovrebbe essere funzionalmente competente per le controversie relative ai poteri esercitati dalla regione Sicilia; 2. il TAR Lazio è funzionalmente competente per le controversie relative ai poteri esercitati dal Comune di Roma; 3. il TAR Lombardia è funzionalmente competente per le controversie relative ai poteri esercitati dalla regione Lombardia. La competenza territoriale La competenza territoriale si riferisce alla suddivisione del territorio in circoscrizioni giudiziarie e stabilisce quale tribunale abbia giurisdizione su una determinata area geografica. Nel caso del TAR, la competenza territoriale è stabilita in base alla sede dell'ente pubblico che ha emesso l'atto impugnato. Ad esempio, se un cittadino vuole impugnare un atto amministrativo emesso dal Comune di Milano, dovrà presentare il ricorso al TAR Lombardia, in quanto il Comune di Milano ha sede nella regione Lombardia. La competenza per materia La competenza per materia si riferisce alla suddivisione delle controversie in base alla loro natura o oggetto. Nel caso del TAR, la competenza per materia è stabilita in base alla legge. Ad esempio, il TAR Lazio è competente per le controversie relative ai poteri esercitati dall'ente pubblico della regione Lazio, mentre il TAR Lombardia è competente per le controversie relative ai poteri esercitati dall'ente pubblico della regione Lombardia. In conclusione, la competenza del TAR viene determinata in base alla competenza territoriale, alla competenza per materia e alla competenza funzionale. Questo sistema di suddivisione delle competenze permette di garantire una giustizia amministrativa efficace e specializzata.

è giudice d’appello all’interno dellaregione2. per il giudizio di ottemperanza l’articolo 37 legge TAR stabilisce che i ricorsi diretti ad ottenere l’adempimentodell’obbligo dalla autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dell’autorità giudiziaria che abbia riconosciuto lalesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei TAR quando l’autorità amministrativa chiamata a conformarsisia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del TAR = In questo caso l’ambitoterritoriale di competenza del ente individua il TAR competente, tuttavia (a differenza di come può sembrare) non si trattadi una competenza territoriale bensì funzionale essendo la stessa conseguente ad una scelta del legislatore.

La competenza funzionale del giudizio di ottemperanzaPer quanto concerne invece il giudizio di ottemperanza nei confronti delle sentenze dei

giudici amministrativi la competenza varipartita in relazione ad un duplice criterio: di regola TAR e consiglio di stato hanno competenza per l'esecuzione delle proprie pronunce, tuttavia l'articolo 37 ultimo comma legge TAR prevede che la competenza sia del TAR anche quando si tratti di sentenza di questo tribunale su la quale sia stato richiesto il giudizio d'appello nella ipotesi in cui il giudizio d'appello abbia portato alla conferma della sentenza di primo grado e quindi in tale ipotesi si vuole agevolare l'azione della parte che vuole pretendere l'ottemperanza. L'ottemperanza viene proposta davanti al TAR in ogni caso in cui il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e perciò anche nell'ipotesi in cui la conferma sia avvenuta con modificazione della motivazione; l'articolo 14 codice qualifica come competenza inderogabile anche quella per il giudizio di ottemperanza. All'articolo 113 per quanto

Riguarda la competenza all'ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo, vi è l'esplicazione della regola giurisprudenziale per cui ciascun giudice amministrativo è competente all'ottemperanza delle proprie pronunce, ma la competenza è del TAR anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo dei provvedimenti di primo grado; la novità riguarda l'ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario: infatti è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui viene richiesta l'ottemperanza.

Il regolamento di competenza è il procedimento per risolvere le questioni di competenza: l'articolo 15 c. procedura amministrativa prevede che la questione di competenza può essere rilevata d'ufficio fino a che la causa non viene decisa di primo grado; se però

è proposta domanda cautelare il giudice deve decidere sulla competenza prima di provvedere all’istanza cautelare e se non si ritienecompetente non potrà pronunciarsi sull’istanza in questione. Il giudice deve pronunciare sulla propria competenza con ordinanzaindicando il tribunale che ritiene competente: la causa deve essere riassunta entro il termine perentorio di trenta giornidall’ordinanza, in modo che continui dinnanzi a questo nuovo giudice; altrimenti contro l’ordinanza è ammessa l’impugnazioneavanti al consiglio di stato con istanza di regolamento notificata alle parti col termine perentorio di trenta giorni dalla notificazioneovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza, che è depositata entro il termine diquindici giorni dalla notificazione.Il consiglio di stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione di questa inviato ai difensori.

costituitialmeno dieci giorni prima; nelle more della decisione il ricorrente può proporre la domanda cautelare al giudice indicato comecompetente nell’ordinanza del TAR che ne dichiara la propria incompetenza. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudicedichiarato poi incompetente perdono di efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dellaordinanza del consiglio di stato che regola la competenza: la domanda cautelare potrà poi essere riproposta davanti al giudicecompetente; se non viene proposta la domanda cautelare il difetto può essere eccepito dalle parti -diverse dal ricorrente- entro iltermine previsto per la costituzione in giudizio (termine quindi di decadenza). Nei confronti dell’ordinanza è ammessal’impugnazione con il provvedimento di competenza con gli stessi termini già indicati.Il regolamento di competenza nelle sezioni staccateLa legge TAR aveva previsto per otto di questi

tribunali delle sezioni distaccate, sezioni non aventi sede nel capoluogo dellaregione; tuttavia questo è stato modificato dal decreto legge 90/2014 poi convertito in legge 114/2915: quest'ultima prevede appunto la sospensione -a partire dal primo luglio di quell'anno- delle sezioni staccate aventi sede in città dove non è prevista una corte di appello.

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Eleo02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Clini Alberto.