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OGGETTO DEL PROCESSO
Sorsero una pluralità di definizioni di oggetto del processo amministrativo (ormai in gran parte superate) e
tra le definizioni classiche può essere richiamata quella secondo la quale l’oggetto del processo è la verifica
dell’affermazione del ricorrente che esso ha il potere di provocare l’annullamento dell’atto. Si tratterebbe
dunque di un diritto potestativo all’annullamento (consente al titolare di modificare unilateralmente una
situazione giuridica), che però non è un «potere generico e astratto, ma nasce e si precisa in relazione alla
(affermata) esistenza di specifici vizi dell’atto amministrativo che di quel potere sono il fatto o i fatti
costitutivi».
- Tuttavia, man mano che si affermarono le ricostruzioni dell’interesse legittimo come una situazione
giuridica avente natura sostanziale, furono proposte definizioni dell’oggetto del giudizio che facevano
riferimento anche a quest’ultimo, oltre che al provvedimento impugnato.
Venne avanzata la tesi secondo la quale l’oggetto del processo amministrativo è il rapporto giuridico
amministrativo intercorrente tra il soggetto titolare dell’interesse legittimo e la pubblica amministrazione.
Infatti, se ogni sentenza è essenzialmente un «fatto d’accertamento» (il giudice non crea diritto ma verifica
e dichiara se il diritto esiste e come si configura), l’oggetto del giudizio non è tanto la situazione giuridica
soggettiva fatta valere nel giudizio, quanto il rapporto giuridico e l’utilità o il bene della vita del quale è
controversa la spettanza.
- Questa tesi trovava e trova ancor oggi pochi riscontri perché presuppone che il ricorrente e la pubblica
amministrazione debbano introdurre in via di azione o di eccezione tutti gli elementi di fatto e di diritto
che consentono un accertamento pieno e definitivo del modo di essere del rapporto giuridico
amministrativo.
- In realtà il Codice non consente la deduzione in giudizio e l’accertamento del rapporto giuridico
amministrativo nella sua integralità, specie quando l’amministrazione è titolare di un potere
discrezionale. Anche la giurisprudenza ha precisato che solo nei casi di poteri e provvedimenti vincolati il
giudizio ha per oggetto direttamente il rapporto amministrativo controverso.
Inoltre il Codice devolve alla giurisdizione amministrativa in generale le controversie relative a interessi
legittimi e a diritti soggettivi concernenti «l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo» e
specifica che alla giurisdizione generale di legittimità sono attribuite le controversie «relative ad atti,
provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni».
Su queste basi l’oggetto del processo amministrativo è stato individuato e definito come la LEGITTIMITÀ
degli atti e dei comportamenti che ne costituiscono esercizio, in funzione della tutela dell’interesse
legittimo!!
All’interno di queste coordinate l’oggetto del giudizio nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità,
perimetrato anzitutto nella domanda giudiziale, può essere definito come l’affermazione della titolarità di
un interesse legittimo – volto a conservare o ad acquisire, in forma specifica o per equivalente, un bene della
vita – che è stato leso da un atto o da un comportamento della pubblica amministrazione non conformi
alla norma attributiva del potere. La domanda giudiziale deve specificare il petitum, cioè il mezzo di
tutela richiesto (annullamento del provvedimento, risarcimento, condanna al rilascio del provvedimento,
ecc.) !!!!!
Il baricentro della definizione si sposta dunque dal provvedimento amministrativo all’interesse legittimo
fatto valere in giudizio e al bene della vita a questo collegato.
Il provvedimento impugnato rileva in modo strumentale, cioè soltanto ai fini dell’accertamento della
lesione dell’interesse legittimo, e l’ingiustizia della lesione dipende dall’illegittimità del provvedimento
impugnato in relazione ai vizi-motivi dedotti nel ricorso. L’annullamento del provvedimento illegittimo e
l’eventuale risarcimento dei danni sono funzionali alla rimozione della lesione.
Nel caso in cui non sia stato emanato alcun provvedimento (cioè nel caso di azione avverso il silenzio),
l’interesse legittimo pretensivo fatto valere nel giudizio subisce invece una lesione dal comportamento
inerte dell’amministrazione. La rimozione della lesione avviene attraverso l’accertamento
dell’inadempimento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa. Se è proposta anche
l’azione di adempimento il petitum include la condanna al rilascio del provvedimento richiesto.
La causa petendi
Il titolo della domanda o causa petendi della domanda si identifica con il fatto costitutivo (o i fatti
costitutivi) della situazione giuridica fatta valere in giudizio dal ricorrente. Nel caso dell’interesse legittimo
la causa petendi può essere desunta dalle posizioni legittimanti.
Tra le principali:
- La titolarità di un diritto soggettivo inciso da un provvedimento restrittivo (un decreto di
espropriazione o di apposizione di un vincolo)
- La presentazione di una domanda o istanza volta al rilascio di un provvedimento amministrativo
favorevole (un’autorizzazione o concessione)
- La partecipazione a una procedura concorsuale (per l’assunzione di dipendenti pubblici o per
l’aggiudicazione e la stipula di un contratto di appalto);
- La titolarità di un atto amministrativo autorizzativo oggetto di una revoca o di un annullamento
d’ufficio.
L’oggetto del giudizio è perimetrato anzitutto dal ricorso, integrato dall’eventuale introduzione di motivi
aggiunti. Ma anche l’amministrazione resistente e gli eventuali controinteressati possono concorrere a
definirlo, ampliando il materiale sottoposto alla cognizione del giudice e dunque l’accertamento
contenuto nella sentenza, attraverso tre strumenti:
1. L’eccezione PAG 45
2. Il ricorso incidentale PAG 46
3. La domanda riconvenzionale PAG 47
Occorre soffermarsi in modo analitico su ciascuna di queste componenti.
3. Il contenuto del ricorso. I motivi
Iniziando dal ricorso, il Codice indica il suo contenuto minimo. Ai fini che qui interessano rilevano
soprattutto:
1. l’indicazione dell’oggetto della domanda 3. i motivi di ricorso
2. l’esposizione sommaria dei fatti 4. l’indicazione dei provvedimenti chiesti al
giudice.
• Quanto all’OGGETTO della DOMANDA il ricorso deve indicare anche l’atto o il provvedimento
eventualmente impugnato. Questa specificazione NON è necessaria in particolare quando il ricorso è
proposto avverso il silenzio dell’amministrazione o viene proposta un’azione risarcitoria autonoma.
• Per quanto riguarda i FATTI, essi vengono specificati nel ricorso, sono posti a fondamento delle
domande e devono essere provati dal ricorrente. L’esposizione dei fatti deve essere sommaria, ma
comunque sufficientemente precisa, in modo tale da consentire al giudice di avere una percezione esatta
della controversia e della corrispondenza tra la realtà fattuale (così come rappresentata nel ricorso) e
quella successivamente accertata nella fase istruttoria e ricostruita nella sentenza. La narrazione dei fatti
può essere più o meno sintetica anche in relazione alla complessità della vicenda e al numero e alla
tipologia delle censure formulate.
• I MOTIVI di RICORSO consistono nei singoli vizi di legittimità (vizi-motivi) rientranti in una delle
tipologie dell’incompetenza, della violazione di legge o dell’eccesso di potere. Tali motivi devono essere
SPECIFICI, ossia devono essere chiaramente enunciati ed individuati nel ricorso. Motivi generici sono
inammissibili. Inoltre devono essere indicati, sempre a pena di inammissibilità, distintamente, cioè in una
parte del ricorso dedicata e chiaramente separata in particolare da quella relativa al fatto.
Una questione teorica dibattuta è se ciascun motivo di ricorso costituisce una causa petendi autonoma e
dunque un’azione autonoma, oppure se una pluralità di motivi dedotti in funzione di un unico effetto di
annullamento del provvedimento impugnato diano origine a una causa petendi unitaria, identificandosi
così in un’unica azione.
L’unicità della domanda
Nell’interpretazione giurisprudenziale si è affermata la tesi secondo la quale la domanda fondata su più
ragioni (o motivi) è unica. La domanda giudiziale è considerata una sola, perchè ha un unico obiettivo:
ottenere l’annullamento dell’atto (effetto cassatorio). La pluralità di domande proposte dalle parti è
determinante solo in funzione della richiesta di annullamento di più provvedimenti: se i provvedimenti
oggetto del ricorso sono più d’uno e distintiò, allora si ha un’azione per ogni provvedimento impugnato.
- Per esempio, se si impugna un regolamento (atto generale) e contemporaneamente l’atto applicativo che
concretamente incide sul ricorrente, si ritengono proposte due distinte azioni, anche se incluse nel
medesimo ricorso.
Questa ricostruzione è in linea con quella prevalente in tema di azioni costitutive (efficacia costitutiva =
crea, modifica ed estingue un rapporto giuridico) nel processo civile. Per queste ultime la causa petendi può
includere uno o più fatti costitutivi di un unico diritto potestativo (per esempio, l’annullamento di un
contratto viziato sia da incapacità sia da errore), con la conseguenza che respinta una prima azione non è
ammessa una seconda azione fondata su fatti costitutivi non dedotti nella prima azione (e ciò in base alla
preclusione del dedotto e del deducibile).
I motivi di ricorso vanno inquadrati nel contesto dei principi della domanda e della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato.
1. In base a tali principi il giudice amministrativo è obbligato, di regola, a scrutinare, in caso di
accoglimento del ricorso, TUTTI i vizi-motivi e le correlate domande di annullamento. Il giudice NON
può limitarsi a esaminare un solo motivo.
2. Il giudice non può porre alla base della sua decisione profili di illegittimità del provvedimento
impugnato non dedotti nel ricorso, ampliando così d’ufficio l’oggetto del giudizio. La sentenza sarebbe
viziata da ultrapetizione.
3. Per contro, in conformità alla regola del iura novit curia, il giudice può invece riqualificare i motivi di
ricorso sussumendo la fattispecie concreta dedotta in un diverso parametro normativo, dando così
rilievo al contenuto sostanziale della domanda. Si ha un bilanciamento tra il princi