IMPERATIVITA' ED AUTOTUTELA NELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Efficacia: attitudine dell'atto a produrre gli effetti voluti dall'amm. procedente.
L'autorità del provvedimento si traduce in una specifica forza precettiva che lo colloca in una posizione di
forza. Il carattere precettivo del comando giuridico è espressione del principio di imperatività del
provvedimento amm., che consente all'amm. agente di introdurre nella sfera giuridica altrui un regolamento
d'interessi, senza dover ottenere il consenso o la collaborazione del soggetto titolare di essa, qui destinatario
dell'azione amministrativa.
La costituzione del rapporto prescinde da qualsiasi manifestazione di volontà di altro soggetto diverso
dall'amm. procedente, la quale nel predisporre un nuovo assetto di interessi, contenuto nell'atto, non ha
bisogno dell'adesione dei soggetti sulla cui sfera il precetto verrà ad incidere autoritativamente.
Quando l'autorità manca, l'azione amm., sempre all'interno di un procedimento, non dà luogo a provv. amm.,
ma a diverse tipologie, come accordi e convenzioni, in cui l'assetto degli interessi viene ad essere
diversamente regolamentato in termini consensuali tra le parti.
Il principio di imperatività consente di spiegare la unilateralità autoritativa del provvedimento, la cui
efficacia prescinde dal consenso dei destinatari: il precetto, cioè il regolamento degli interessi, potrà
realizzarsi (introdotto nella sfera giuridica altrui), senza necessitare del consenso o della collaborazione di
questi. La costituzione del nuovo rapporto non è un effetto costitutivo, ma semplicemente l'efficacia del
provvedimento, garantita dalla natura autoritativa di questo.
Altro principio: autotutela di cui gode la p.a. a differenza degli altri soggetti dell'ordinamento.
Imperatività ed autotutela sono state accoppiate per spiegare come la prima sia una particolare qualità
dell'atto, mentre la seconda una potestà per imporne l'osservanza. Il termine autotutela coglie il potere
attribuito all'amm. agente di realizzare, senza l'intermediazione di un giudice, il comando giuridico
contenuto nel provvedimento, quando siffatto regolamento autoritativo non sia stato volontariamente
ottemperato dai soggetti destinatari. Mentre l'imperatività riguarda l'efficacia, l'autotutela concerne la fase
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dell'esecuzione del provvedimento: l'autotutela consente alla p.a. il privilegio di realizzare subito (anche
coattivamente) quel regolamento che non abbia ricevuto quella dovuta applicazione da parte di quei soggetti
che erano tenuti ad osservarlo.
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131. Esecutività ed eseguibilità del provvedimento amministrativo
Il provvedimento produce immediatamente effetti quando è divenuto efficacie.
Se l'efficacia è l'attitudine a produrre degli effetti, l'esecutività è una successiva qualificazione che permette
di produrre subito tutti gli effetti voluti nel provvedimento.
Il principio di imperatività collega i 2 termini: l'imperatività conferisce al provvedimento divenuto efficacie
anche il carattere dell'esecutività, la quale, nella sua immediatezza rispetto al momento temporale
dell'efficacia, consente all'amm. agente la tempestiva realizzazione di quell'assetto di interessi introdotto
come regolamento dal provvedimento stesso, efficacie e quindi esecutivo.
Esecutività ed eseguibilità sono 2 termini che devono restare distinti. Una definizione di eseguibilità può
essere: designa la situazione dell'atto esecutivo per il quale non esiste alcun impedimento legale per la sua
concreta attuazione.
Nei confronti di un provvedimento efficacie ed esecutivo possono intervenire ostacoli che ne impediscono
l'eseguibilità: es. l'ordinanza del giudice amm. non sospende l'efficacia né l'esecutività del provvedimento
impugnato, bensì la sua eseguibilità. I due concetti non sono identificabili, ma ciascuno idoneo a cogliere
una qualificazione: il carattere dell'atto efficacie di essere esecutivo, cioè potenzialmente strutturato per
produrre subito gli effetti, da un lato, e dall'altro, il carattere dell'atto esecutivo di essere eseguibile (di non
presentare impedimenti),che ne condizionino la realizzazione.
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132. La sospensione del provvedimento amministrativo
Spazialità e temporalità vengono a modificare in modo naturale alcune qualificazioni assunte dal
provvedimento efficacie.
Le circostanze spaziali di regola concernono solo l'oggetto del provvedimento, ma comunque non sussiste
necessariamente per il provvedimento efficacie una dimensione spaziale degli effetti, dal momento che
questa dipende esclusivamente dall'articolazione spaziale presente nell'oggetto del provvedimento.
Le circostanze che incidono sul tempo e la durata del provvedimento efficacie, riducono o allungano la vita
temporale del medesimo. A proposito emerge la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo: la
sospensione è un provvedimento di secondo grado, di natura cautelare, che risponde ad esigenze di
opportunità che l'amm. può cogliere nei confronti di provvedimenti di cui si ravvisa il rischio causato dal
perdurare della loro efficacia nel tempo.
Al di fuori dell'essere provvedimento, la sospensione è vista come circostanza che limita la normale
dimensione temporale del provvedimento efficacie. La sospensione pone il provvedimento efficacie in uno
stato di quiescenza che non incide sull'efficacie del provvedimento, la quale permane sempre in capo al
provvedimento stesso: l'efficacia è ormai qualificazione raggiunta, perfezionatasi compiutamente. La
sospensione quindi non potrà mai avere per oggetto l'efficacia o l'imperatività del provvedimento. La
sospensione non elimina l'esecutorietà del provvedimento: questa è una qualificazione permanente dell'atto,
in quanto deriva dal principio di autotutela e presuppone l'inosservanza del precetto. Il provvedimento
sospeso conserva l'imperatività e l'esecutorietà. L'opinione prevalente è che sia l'esecuzione, cioè gli effetti,
ad essere oggetto della sospensione (ma di questo Cavallo non è d'accordo: pensa che la compiuta
esecuzione del provvedimento sia un limite invalicabile per la sospensione).
L'esecutività non può essere la produzione immediata degli effetti, ma la potenzialità propria del
provvedimento efficacie a produrre con immediatezza gli stessi. La sospensione non elimina l'esecutività,
ma la sua eseguibilità costituendo un ostacolo legale che impedisce l'attuazione del precetto. Il
provvedimento, ancorché efficacie e quindi necessariamente esecutivo, non potrà essere eseguito, in quanto
l'intervenuta sospensione ne impedisce l'eseguibilità (si dovrebbe quindi parlare di sospensione
dell'eseguibilità del provvedimento efficacie invece di parlare di sospensione dell'efficacia del
provvedimento).
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133. La proroga dell'efficacia del provvedimento amministrativo
L'efficacia del provvedimento è limitata nel tempo: c'è sempre un termine finale che pone fine al rapporto,
nato da quel regolamento precettivo degli interessi introdotto, come comando giuridico, dall'atto
provvedimentale.
La proroga interviene determinando una protrazione del termine di efficacia di un precedente
provvedimento: c'è uno spostamento in avanti del termine finale, con la maturazione del quale il
provvedimento avrebbe esaurito la sua attitudine alla produzione degli effetti.
La proroga è disposta dalla stessa amm. procedente che ha adottato il provvedimento, la cui efficacia ha
dimensione temporale limitata.
Non si ha una nuova ponderazione degli interessi in ordine a questo precetto, ma la discrezionalità nella
proroga attiene solo all'opportunità di procrastinare, evitandola, la fine del rapporto amm. già costituito, al di
là del suo limite temporale. La ponderazione valuta solo il superamento del termine finale, per mantenere il
precedente rapporto.
È opinione diffusa che la proroga debba intervenire prima che l'efficacia del provvedimento prorogato sia
venuta meno per il raggiungimento del termine finale: in diversa ipotesi si avrebbe il rinnovo o la riconferma
dell'atto.
L'atto di proroga sembra avere natura provvedimentale: è disposto unilateralmente dall'amm. procedente
nell'esercizio discrezionale di un suo potere, teso a valutare se mantenere o meno in vita un rapporto amm.
che differentemente scadrebbe.
La cd. Proroga tacita ha una natura di tipo pattizio, essendo concordata tra l'amm. agente ed il soggetto
destinatario di un provvedimento ad efficacia con durata limitata nel tempo.
Il provvedimento di proroga è un nuovo provvedimento, che incide solo sull'efficacia di un precedente
provvedimento: senza produrre una nuova ponderazione degli interessi in gioco, tiene in vita il regolamento
già adottato per gli stessi, procrastinando la durata del conseguente rapporto amministrativo. Il
provvedimento così fa perdere l'eventuale inoppugnabilità raggiunta dal precedente provvedimento, aprendo
a chi ha interesse altri spunti per termini e mezzi di tutela.
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134. La caratteristica di esecutorietà del provvedimento
amministrativo
Se l'esecutività rappresenta una qualificazione dell'efficacia dovuta all'imperatività del provvedimento,
l'esecutorietà è invece una strumentazione potestativa che discende direttamente dal principio di autotutela,
privilegio di cui gode la p.a.
Il fondamento dell'esecutorietà risiede nell'autotutela, potere che assume una funzione strumentale rispetto il
principio di imperatività (quest'ultima è la forza del provvedimento, che in quanto autoritativo, può
esprimere unilateralmente il precetto, cioè il regolamento di interessi).
L'autotutela presta al provvedimento efficacie ed eseguibile, una ulteriore qualificazione: l'esecutorietà, che
è un potere servente per l'attuazione del precetto.
(Nel paragrafo sono poi spiegate tesi che C. non condivide e non vuole prendere in considerazione).
Esecutorietà: discende da un potere generale di autotutela e non &egrav
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