vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
La partecipazione può presentarsi sotto due forme : uti singuli o uti civilis
Integrandosi tra loro , danno maggior possibilità affinchè l'amministrazione ascolti il
privato o i cittadini nel perseguimento del loro interesse : si assiste cioè ad una soluzione
che è riflesso speculare di una più ampia integrazione riguardante efficienza e
imparzialità : dove per efficienza si intende una tutela dell'interesse pubblico (uti civilis) ,
per imparzialità la tutela del privato (uti singuli)
Curando bene dunque il proprio interesse, si ucra altrettanto bene l'interesse pubblico
intendendosi per "bene" un metodo costruttivo di partecipazione condivisa.
Va senz'altro ricordato che l'interesse privatistico di cui si parla non è propriamente
l'interesse legittimo in quanto tale, ma un interesse potenzialmente legittimo in quanto
ancora in fase procedimentale, ma che diventarà reale nel processo vero e proprio.
In questa prospettiva , come evoluzione rispetto ad una vecchia mentalità chiusa che non
voleva conoscere il proveddimento , la cura dell'interesse pubblico entra in contatto con
quella della sfera privata del singolo soggetto.
Questa evoluzione da una anministrazione di risultato ( prevista da OttoV.mAIERI)
comporta il capovolgimento della concezione di Granelletti sull'interesse legittimo
secondo cui l'interesse legittimo avrebbe avuto solop funzione strumentale e nessuna
dignità di tutela giuridica diretta , bensì in via occasionale quando vi fosse stata
corrispondenza tra l'interesse collettivo e quello legittimo.
Ciò comportò una mancata valorizzazione dell'interesse e la cura del privato .
Ad oggi invece, l'interesse e tutte le circostanze che del soggetto fanno parte si tutelano ,
tutelando in questo modo anche l'interesse pubblico. Ciò come è possibile ?
Eè possibile poichè tenendo meglio conto degli interessi dei singoli cittadini che
compongono la società tutta , la publica amministrazione meglio garantirebbe l'interesse
pubblico.
Il lungimirante giurista Da Bartoli, nel '900, definì la discrezionalità amministrativa come
la trasformazione dell'interesse pubblico astratto in concreto ( ciò che l'amministrazione
persegue ) . Sulla scia di una particolare attenzione della dottrina tedesca, Da Bartoli
sostiene che l'amministrazione per applicare questo concetto vago espresso dalla legge
sull'interesse pubblico, deve acquisire tutti quei fatti che nel concreto portino
l'amministrazione a decidere.
Il passaggio da astratto a concreto avviene attraverso una serie di operazioni sulla
conoscenza dell'esercizio del potere. In questa maniera, l'amministrazione diventa
soggetto giuridico creativo e concretamente operante.