La partecipazione nel procedimento amministrativo
La partecipazione può presentarsi sotto due forme: uti singuli o uti civilis. Integrandosi tra loro, danno maggior possibilità affinché l'amministrazione ascolti il privato o i cittadini nel perseguimento del loro interesse. Si assiste cioè a una soluzione che è riflesso speculare di una più ampia integrazione riguardante efficienza e imparzialità: dove per efficienza si intende una tutela dell'interesse pubblico (uti civilis), per imparzialità la tutela del privato (uti singuli).
Curando bene dunque il proprio interesse, si cura altrettanto bene l'interesse pubblico, intendendosi per "bene" un metodo costruttivo di partecipazione condivisa.
Interesse privatistico e legittimità
Va senz'altro ricordato che l'interesse privatistico di cui si parla non è propriamente l'interesse legittimo in quanto tale, ma un interesse potenzialmente legittimo in quanto ancora in fase procedimentale, ma che diventerà reale nel processo vero e proprio. In questa prospettiva, come evoluzione rispetto a una vecchia mentalità chiusa che non voleva conoscere il provvedimento, la cura dell'interesse pubblico entra in contatto con quella della sfera privata del singolo soggetto.
Da un'amministrazione di risultato all'interesse legittimo
Questa evoluzione da una amministrazione di risultato (prevista da Otto V. Maieri) comporta il capovolgimento della concezione di Granelletti sull'interesse legittimo secondo cui l'interesse legittimo avrebbe avuto solo funzione strumentale e nessuna dignità di tutela giuridica diretta, bensì in via occasionale quando vi fosse stata corrispondenza tra l'interesse collettivo e quello legittimo. Ciò comportò una mancata valorizzazione dell'interesse e la cura del privato.
Ad oggi, invece, l'interesse e tutte le circostanze che del soggetto fanno parte si tutelano, tutelando in questo modo anche l'interesse pubblico. Come è possibile? È possibile poiché tenendo meglio conto degli interessi dei singoli cittadini che compongono la società tutta, la pubblica amministrazione meglio garantirebbe l'interesse pubblico.
La discrezionalità amministrativa secondo Da Bartoli
Il lungimirante giurista Da Bartoli, nel '900, definì la discrezionalità amministrativa come la trasformazione dell'interesse pubblico astratto in concreto (ciò che l'amministrazione persegue). Sulla scia di una particolare attenzione della dottrina tedesca, Da Bartoli sostiene che l'amministrazione, per applicare questo concetto vago espresso dalla legge sull'interesse pubblico, deve acquisire tutti quei fatti che nel concreto portino l'amministrazione a decidere.
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Diritto amministrativo
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