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L'ISTITUTO DELLA PARTECIPAZIONE
Storicamente si parla di due partecipazioni
1) partecipazione che più si avvicina all'imparzialità e dunque alla tutela
procedimentale del soggetto "uti singuli" il quale temendo un provvedimento che
possa comprimere un propria posizione soggettiva, interviene nella fase
procedimentale.Questa tipologia ha come legittimazione coloro che sono interessati a
livello di singoli soggetti in maniera diretta e personale .
Tiplogia che ricorda il contraddittorio processuale .
2) partecipazione "uti cives"in qualità di cittadini ossia di membri facenti parte
un'ampia colettività. IJ questotipo di partecipazione l'apporto del privato non è
finalizzata a tutelare un proprio bene della vita ma finalizzata a tutelare il bene della
collettività .
Prendiamo ad esempio : Comune- creazione verde pubblico / se le scelte, volte alla
creazione del verde pubblico , sono ritenute non vantaggiose per la collettività , l'area
pubblica non risponde ad un interesse di carattere cittadino.
Capire la differenza tra partecipazione 1 e partecipazione 2 riguarda la possibilità di
circoscrivere con precisione i soggetti interessati ad essa.
Remember #
(Mentre nel processo si sa perchè si è fatta una certa scelta , nel procedimento è
ancora tutto opinabile e potenziale ) ciò comporta che chi partecipa difende un proprio
bene della vita ma è carente della caratteristica che corrisponde all'interesse legittimo
ovvero la legittimità in sè)
Distinguere tra le due partecipazioni in maniera netta è una scelta che porta fuori
strada poichè stabilire che un interesse è di natura individuale o di natura collettiva è
sempre molto difficile ; tuttavia
Art9 / art 10 : specificano come i diritti dei partecipanti si dividono in singoli o collettivi
( accesso endoprocedimentale : il soggettointerviene per impedire che si possano fare
scelte per lui sbagliate)
I soggetti hanno diritto , come menzionato alla lettera d), a presentare memorie scritte
pertinenti all'oggetto del procedimento . Il termine pertinente sta a indicare l'ogggetto
del procedimento in modo rilevante .
ESEMPIO: CaiIO PRESENTA OSSERVAZIONE - l'impiegato pubblico le deposita - il
problema sta nella capacità che ha l'amministrazione di verificare rapidamente di che
cosa si tratta e individuare tutto ci che rileva ( concetto di pertinenza) ai fini della
decisione .
Ciò significa che in realtà non è importante partecipare ma è importantr partecipare
qualitativamente bene ossia porre in essere osservazioni pertinenti e rilevanti
C'è difatti un rapporto tra procedimento e processo: se caio dice qualcosa di rilevante
di cui l'amministrazione non può non tener conto ( per principio di proporzionalità) ,
questa osservazione deve essere sottoposto all'attenzione della pubblica
amministrazione.( scatta la motivazione amministrativa)
La pertinenza di ciò che si dice riguarda dunque l'apporto costruttivo finalizzato a
dimostrare l'eventuale ingiustizia e dunque l'eventuale illegittimità.
L'ISTITUTO DELLA MOTIVAZIONE
Art 3 L.procedimento amministrativo . Attraverso la motivazione , si ripercorre l'iter
della volontà amministrativa e qualora la motivazione alla decisione presa dalla
pubblica amministrazione non fosse convincente, il giudice può decidere per
l'annullamento.
L'istituto della motivazione nasce ancor prima l'entrata in vigore della legge sul
procedimento nel 1990; difatti esso entrò a far parte delle cosiddette figure
sintomatiche dell'eccesso di potere già a partire dai primi del '900.
In una logica di progressiva penetrazione nei menadri del procedimento