Diritto amministrativo: l'imparzialità ed il buon andamento
Articolo 97 della Costituzione Italiana
Art. 97 Costituzione Italiana: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza e le responsabilità proprie dei funzionari..."
Molto significativa è la presenza dei due principi all'interno dell'unico articolo 97; il legislatore li volle così mettere insieme incapsulandoli in un'unica disposizione appunto, il che spiega un fattore di estrema importanza: cioè la mancata potenziale superiorità gerarchica dell'uno sull'altro. In quanto assemblati in uno stesso articolo costituzionale, sarebbe cioè da ritenersi incostituzionale la prevaricazione dell'uno sull'altro.
Vi è impossibilità così che uno dei due receda; tuttavia è possibile il verificarsi che uno dei due venga maggiormente valorizzato: è la questione della pendolarità che in determinate epoche storiche garantisce la prevalenza dell'uno sull'altro in certi ordinamenti giuridici.
Cultura amministrativa e pendolarità
Prima di passare ad analizzare nello specifico la questione della pendolarità dei due principi, è bene richiamare l'attenzione alle garanzie propugnate dai due istituti, la cui presenza certamente aiuta ma non è sufficiente a garantire una buona pubblica amministrazione.
L'elemento più alto ed incisivo in tal senso riguarda la sfera cultura, la cosiddetta Cultura Amministrativa. In alcuni Paesi questa cultura non esiste e dunque tutta la giustizia viene vista come ostacolo, in altre invece (basti pensare al passato) lealtà ed onore si mescolarono con un profondo senso dell'etica e dunque del giusto, sia pure regnasse una monarchia (caso della Prussia). Oggi all'aspetto democratico presente non corrisponde più questa cultura del giusto.
Compatibilità tra imparzialità e buon andamento
Tornando ai due principi di imparzialità e buon andamento, senz'altro vi è da chiedersi se e come questi due principi possano tra loro risultare compatibili o meno. Detto che il legislatore non volle creare una disparità di trattamento con l'art. 97, piuttosto li volle uguagliare gerarchicamente parlando tra le norme fondamentali della nostra Carta Costituzionale, va detto tuttavia che l'oscillazione continua fa pendere l'ago della bilancia dall'una piuttosto che dall'altra parte esiste eccome.
Innanzitutto, quando parliamo di buon andamento, facciamo riferimento all'efficacia dell'azione amministrativa; mentre con l'imparzialità alla tutela degli interessi degli amministrati. Dunque, la dicotomia verrebbe a crearsi nel momento in cui prevalesse la parte volta a garantire maggiormente l'amministrazione pubblica, o la parte volta a garantire maggiormente il pubblico degli amministrati.
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